REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 5                                                                
Interventi di agevolazione al credito                                           
nel settore agricolo                                                            
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,           
in attuazione della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze           
per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, singola e                
cooperativa) ed ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 31              
maggio 1987, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata, a norma               
dell'art. 13 bis della L. R. 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con           
l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del            
Bilancio pluriennale 1987-1989) che dispone il concorso attualizzato            
sui mutui agrari di miglioramento, sono ridotte di Euro 2.440.348,07            
a valere sul Capitolo 18877 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6430 -                
Sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta singola e                        
cooperativa.                                                                    
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 concerne Provvidenze per             
lo sviluppo della proprieta' coltivatrice diretta, singola e                    
cooperativa.                                                                    
2) Il testo dell'art.12 della legge regionale 31 maggio 1987, n. 22             
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.              
13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con                      
l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del            
Bilancio pluriennale 1987-1989 e' il seguente:                                  
"Art. 12 - Concorso attualizzato su mutui agrari                                
1. Per i mutui agrari di miglioramento previsti da leggi regionali,             
il contributo in conto ammortamento puo' essere corrisposto in                  
soluzione unica, scontando all'attualita' le rate costanti                      
posticipate del concorso regionale previsto.                                    
2. L'attualizzazione delle rate va calcolata con riferimento al                 
disposto di cui al comma 5 dell'articolo unico del decreto del                  
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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