REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 5                                                                
Obblighi del titolare di autorizzazione                                         
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e           
nazionale per i soggetti iscritti al Registro regionale dei                     
produttori, il titolare di autorizzazione e' soggetto ai seguenti               
obblighi:                                                                       
a) tenere presso la sede aziendale una planimetria ove siano                    
riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al commercio           
nonche' le relative strutture, secondo le modalita' tecniche                    
stabilite dalla struttura fitosanitaria regionale;                              
b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione             
concernente gli acquisti e la cessione dei prodotti disciplinati                
dalla presente legge;                                                           
c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la           
documentazione amministrativa concernente la propria ditta;                     
d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture              
seguendo le modalita' eventualmente impartite da apposite                       
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare                    
immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o             
la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva                
2000/29/CE, o di organismi nocivi non conosciuti;                               
e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e           
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in              
atto;                                                                           
f) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero                  
accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di                         
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro            
prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;                    
g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura                        
fitosanitaria regionale a norma dell'articolo 8;                                
h) comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di             
autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa,              
con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;            
i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento sulla           
certificazione dei materiali di propagazione emanato a norma                    
dell'articolo 7;                                                                
l) restituire entro trenta giorni l'autorizzazione regionale nel caso           
di cessazione dell'attivita';                                                   
m) collaborare con la struttura fitosanitaria regionale allo scopo di           
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente            
legge.                                                                          
2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i produttori delle             
piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla                  
vendita, hanno l'obbligo di denunciare annualmente la propria                   
produzione alla Regione, secondo le modalita' dalla stessa                      
stabilite.                                                                      
3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i                 
relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in                  
azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dal comma           
1, lettere b), c), e), f), g), h), l) e m).                                     
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concerne           
Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro              
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai             
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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