REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

            TITOLO II                                                           
         PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA                                               
       PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA                                           
          Art. 4                                                                
Intese istituzionali di programma                                               
per lo sviluppo della montagna                                                  
1. Le Comunita' montane, in forma singola o associata, promuovono una           
intesa istituzionale di programma volta ad individuare e coordinare,            
insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e attraverso il              
confronto con le parti sociali, le azioni da realizzare per favorire            
lo sviluppo socio-economico della zona montana, ai sensi                        
dell'articolo 1.                                                                
2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la realizzazione           
di un insieme di azioni a carattere strategico relative all'ambito              
territoriale considerato, in una prospettiva temporale pluriennale.             
3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane,             
costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione               
degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse                      
settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali.                         
4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformita' alle linee di           
indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna ed in coerenza             
agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del                   
territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e                
settoriali.                                                                     
5. L'intesa puo' prevedere l'avvalimento della Comunita' montana da             
parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di            
loro competenza, qualora cio' risulti funzionale al perseguimento               
degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e conforme           
ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 aprile              
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).                            
6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di                   
sviluppo delle Comunita' montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4            
e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle           
leggi sull'ordinamento degli enti locali).                                      
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 5                                                                         
1) Il testo dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
(concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente.             
"Art. 10 - Principi generali per la ripartizione delle funzioni                 
1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono               
esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della             
propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:             
a) sussidiarieta', ai fini del conferimento della generalita' dei               
compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale piu'           
vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica,                 
territoriale ed organizzativa;                                                  
b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacita'                           
dell'amministrazione ricevente a garantire l'effettivo esercizio                
delle funzioni;                                                                 
c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo             
ad un medesimo livello istituzionale;                                           
d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche,                 
territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e              
dei compiti.                                                                    
Comma 6                                                                         
2) Il testo dell'art. 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18             
agosto 2000, n. 267 concernente Testo unico delle leggi                         
sull'ordinamento degli enti locali  e' il seguente:                             
"Art. 28 - Funzioni                                                             
omissis                                                                         
3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed                  
interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli                  
obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli                   
previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che                 
possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi           
di esecuzione del piano.                                                        
4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del             
piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano             
territoriale di coordinamento.                                                  
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi                    
aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati                
dalla Provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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