REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

          Art. 4                                                                
Modalita' di attuazione                                                         
1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalita' e agli                  
obiettivi della presente legge mediante:                                        
a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la                       
programmazione delle risorse necessarie, anche promovendo e                     
coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di           
progetti riguardanti le ICT e l'e-government;                                   
b) la concertazione con gli enti e i soggetti interessati;                      
c) il coinvolgimento delle specializzazioni in campo informatico,               
delle categorie professionali, delle associazioni economiche e                  
sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza;                          
d) l'individuazione di regole comuni d'intesa con gli Enti locali               
della regione per la realizzazione e la gestione dei sistemi                    
informativi pubblici, delle reti e dello scambio dei dati e dei                 
documenti;                                                                      
e) l'istituzione di centri di alta competenza, tecnici e di                     
servizio;                                                                       
f) l'istituzione di comitati e gruppi di studio e lavoro con funzioni           
di supporto tecnico e scientifico, per lo sviluppo di infrastrutture            
e servizi in rete, cui possono partecipare rappresentanti di enti di            
ricerca e sviluppo e delle Universita'.                                         

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina