LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 4
Distretti sanitari
1. I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 5, costituiscono l'articolazione
territoriale delle Aziende Usl allo scopo di:
a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonche'
con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il
principio di sussidiarieta', per la rappresentazione delle necessita'
assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento;
b) assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed
ai servizi sociosanitari di cui all'articolo 3-quinquies del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonche' il
coordinamento delle proprie attivita' fra di loro e con i servizi
aziendali a valenza sovradistrettuale;
c) favorire la partecipazione dei cittadini.
2. Nell'ambito delle risorse assegnate, i distretti sono dotati di
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con
contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale. I distretti
attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie
aziendali sulla base dei Programmi delle attivita' territoriali, di
cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modifiche, che comprendono in particolare:
a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a
livello di distretto;
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da
specifica ed elevata necessita' d'integrazione, nonche', se delegate
dai Comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
3. L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalita' d'integrazione
fra l'attivita' distrettuale ed i dipartimenti di sanita' pubblica e
salute mentale.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 - quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.
421 e' il seguente:
"Art. 3 - quinquies - Funzioni e risorse del distretto
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da
garantire:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita' assistenziale,
attraverso il necessario coordinamento e l'approccio
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia
medica notturna e festiva e i presdi specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta con le strutture operative a gestione diretta,
organizzate in base al modello dipartimentale, nonche' con i servizi
specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,
connotate da specifica ed elevata integrazione, nonche' delle
prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attivita' o servizi per la prevenzione e la cura delle
tossicodipendenze;
c) attivita' o servizi consultoriali per la tutela della salute
dell'infanzia, della donna e della famiglia;
d) attivita' o servizi rivolti a disabili e anziani;
e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in
fase terminale.
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le
articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del
dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi
alla persona.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 3 - quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e'
il seguente:
"Art. 3 - quarter - Il distretto
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti
dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c),
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo
una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la
regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del
territorio o della bassa densita' della popolazione residente,
disponga diversamente.
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi
alle attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo
3-quinquies, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' con
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presdi
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attivita'
territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale.
3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio
della intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse
strutture operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo
3-quinquies;
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico
dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la localizzazione
dei presdi per il territorio di competenza;
c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere
del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed
e' approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle
attivita' sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto
delle priorita' stabilite a livello regionale.
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il
cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla
verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal
Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni la cui ampiezza
territoriale coincide con quella dell'unita' sanitaria locale o la
supera il Comitato dei sindaci di distretto e' sostituito dal
Comitato dei presidenti di circoscrizione.".