REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 4                                                                
Distretti sanitari                                                              
1. I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le             
modalita' stabilite dall'articolo 5, costituiscono l'articolazione              
territoriale delle Aziende Usl allo scopo di:                                   
a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonche'              
con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il                   
principio di sussidiarieta', per la rappresentazione delle necessita'           
assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento;            
b) assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed           
ai servizi sociosanitari di cui all'articolo 3-quinquies del decreto            
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonche' il                  
coordinamento delle proprie attivita' fra di loro e con i servizi               
aziendali a valenza sovradistrettuale;                                          
c) favorire la partecipazione dei cittadini.                                    
2. Nell'ambito delle risorse assegnate, i distretti sono dotati di              
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con                      
contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale. I distretti           
attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie            
aziendali sulla base dei Programmi delle attivita' territoriali, di             
cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,             
n. 502 e successive modifiche, che comprendono in particolare:                  
a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a               
livello di distretto;                                                           
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da              
specifica ed elevata necessita' d'integrazione, nonche', se delegate            
dai Comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.                       
3. L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalita' d'integrazione           
fra l'attivita' distrettuale ed i dipartimenti di sanita' pubblica e            
salute mentale.                                                                 
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 - quinquies del decreto legislativo 30                  
dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in                  
materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.           
421 e' il seguente:                                                             
"Art. 3 - quinquies - Funzioni e risorse del distretto                          
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da            
garantire:                                                                      
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita' assistenziale,            
attraverso il necessario coordinamento e l'approccio                            
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di                  
medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia                
medica notturna e festiva e i presdi specialistici ambulatoriali;               
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di           
libera scelta con le strutture operative a gestione diretta,                    
organizzate in base al modello dipartimentale, nonche' con i servizi            
specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed                       
extraospedaliere accreditate;                                                   
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale,                
connotate da specifica ed elevata integrazione, nonche' delle                   
prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.              
2. Il distretto garantisce:                                                     
a) assistenza specialistica ambulatoriale;                                      
b) attivita' o servizi per la prevenzione e la cura delle                       
tossicodipendenze;                                                              
c) attivita' o servizi consultoriali per la tutela della salute                 
dell'infanzia, della donna e della famiglia;                                    
d) attivita' o servizi rivolti a disabili e anziani;                            
e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata;                     
f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in            
fase terminale.                                                                 
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le                     
articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del            
dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi             
alla persona.".                                                                 
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 3 - quater del decreto legislativo 30 dicembre            
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia                   
sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 3 - quarter - Il distretto                                                
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti                   
dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base           
dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c),                  
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo              
una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la            
regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del            
territorio o della bassa densita' della popolazione residente,                  
disponga diversamente.                                                          
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi              
alle attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo                   
3-quinquies, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' con               
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presdi               
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attivita'            
territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in                  
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.             
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di                  
autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con                      
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria           
locale.                                                                         
3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio              
della intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse             
strutture operative:                                                            
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo                    
3-quinquies;                                                                    
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui               
all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico                      
dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la localizzazione            
dei presdi per il territorio di competenza;                                     
c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere              
del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed            
e' approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle               
attivita' sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto               
delle priorita' stabilite a livello regionale.                                  
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il             
cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla                
verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal                
Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni la cui ampiezza              
territoriale coincide con quella dell'unita' sanitaria locale o la              
supera il Comitato dei sindaci di distretto e' sostituito dal                   
Comitato dei presidenti di circoscrizione.".                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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