LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 28
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 4
Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio
finanziario 2005, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3, fatto salvo
l'impegno delle disponibilita' autorizzate sugli esercizi futuri a
norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2005 e
successive variazioni, la cui copertura finanziaria e' assicurata da
autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto
capitale - mezzi regionali), e' autorizzata l'assunzione di impegni
contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della
legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)).
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2005, entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 3.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 47 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 47 - Impegni di spesa
1. Gli impegni costituiscono la prima fase del procedimento di spesa
e sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza
del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le
somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad
altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la
relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine
dell'esercizio.
3. La decorrenza e le scadenze annuali degli impegni concernenti
spese da erogarsi in annualita' debbono coincidere con la decorrenza
e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualita'
medesime.
4. L'aggiornamento degli impegni assunti a norma del comma 3, sulla
base della definitiva acquisizione dei termini di decorrenza e di
scadenza dei pagamenti, viene disposto d'ufficio dalla struttura
organizzativa competente in materia di ragioneria.
5. Per le spese da erogarsi in annualita', il primo degli
stanziamenti annuali di ogni limite d'impegno, da iscrivere a
bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il
limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed
eseguiti pagamenti relativi alla prima annualita'. Gli impegni cosi'
assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualita' da
pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
6. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilita'
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti
capitoli della spesa.
7. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle
successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti,
costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli
relativi:
a) alle indennita' al Presidente della Giunta regionale e agli altri
componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori
per il personale dipendente;
d) alle rate di ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari.".
2) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 48 - Assunzione di impegni sugli esercizi futuri
1. Per le spese in conto capitale ripartite per legge in piu'
esercizi finanziari o per le quali la legge preveda un'autorizzazione
globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, l'impegno
puo' estendersi a piu' anni nei limiti delle previsioni del bilancio
pluriennale e fatto salvo il limite, di cui al comma 3, ma i
pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegni che
vengono a scadenza in ciascun esercizio.
2. La stessa norma del comma 1 si applica agli impegni di spesa
corrente che vengono assunti per piu' esercizi, quando cio' sia
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
3. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di
cui al comma 1, la facolta' di assumere impegni a carico di esercizi
futuri e' limitata al secondo esercizio successivo a quello di
normale scadenza della legislatura.
4. Nel caso delle spese in annualita' la facolta' di assumere impegni
su nuovi limiti d'impegno e' circoscritta all'esercizio
immediatamente successivo a quello di normale scadenza della
legislatura.
5. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle
risorse assegnate alla Regione nonche' di quelle eventualmente
collegate di cofinanziamento regionale, la Giunta regionale e'
autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi
successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione
temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari approvati dall'Unione Europea e dai
provvedimenti di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari pluriennali contenuti nei provvedimenti
statali di riparto di risorse.
Comma 2
3) Il testo dell'art. 3, commi 18, 19 e 20 della Legge 24 dicembre
2003, n. 350 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e' il
seguente:
"Art. 3 - Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e
per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici
omissis
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia
residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e
la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti
concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche
anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere
all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla
ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di
perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e'
tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica
sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio
dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua
l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito
l'ISTAT.
omissis".