REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 4                                                                
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni:                                                                    
a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione                
energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla                 
promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico            
negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e                     
distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed                    
assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico                
volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti              
urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione                 
pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana            
previsti dalla legislazione vigente;                                            
b) esercitano le funzioni di cui all'articolo 6 della Legge n. 10 del           
1991, nonche' le altre funzioni attribuite loro da specifiche                   
disposizioni legislative.                                                       
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 concernente           
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di             
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo               
delle fonti rinnovabili di energia e' il seguente:                              
"Art. 6 - Teleriscaldamento                                                     
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro              
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente               
legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di           
impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri           
nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le Aziende autonome,             
gli Enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di           
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di            
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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