LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni:
a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione
energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla
promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico
negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e
distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed
assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico
volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti
urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione
pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana
previsti dalla legislazione vigente;
b) esercitano le funzioni di cui all'articolo 6 della Legge n. 10 del
1991, nonche' le altre funzioni attribuite loro da specifiche
disposizioni legislative.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'art. 6 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 concernente
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia e' il seguente:
"Art. 6 - Teleriscaldamento
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, individuano le aree che risultano idonee alla realizzazione di
impianti e di reti di teleriscaldamento nonche' i limiti ed i criteri
nel cui ambito le Amministrazioni dello Stato, le Aziende autonome,
gli Enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.".