REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

          Art. 4                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite             
con la presente legge nonche' per la definizione delle spese                    
istruttorie.                                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina