LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
TITOLO II
FUNZIONI ISTITUZIONALI
E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO II
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 4
Realizzazione di cimiteri e crematori
1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di
cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno
duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici
entro tale fascia di rispetto. Il Comune puo' autorizzare l'eventuale
ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto,
sentita l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale
necessita' il Comune puo' approvare, sentita l'Azienda Unita'
sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi
cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di
crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro
abitato, purch la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di
sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che
valuti la necessita' di future sepolture per non meno di vent'anni.
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree
cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non consentito
l'utilizzo di crematori mobili.
5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una
camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui
all'articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al
fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la
custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o
cremazione.