REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

                TITOLO II                                                       
             FUNZIONI ISTITUZIONALI                                             
          E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI                              
              CAPO II                                                           
         Funzioni e compiti dei Comuni                                          
          Art. 4                                                                
Realizzazione di cimiteri e crematori                                           
1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di                  
cimiteri e di crematori.                                                        
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno                   
duecento metri dal centro abitato. E' vietato costruire nuovi edifici           
entro tale fascia di rispetto. Il Comune puo' autorizzare l'eventuale           
ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto,                
sentita l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio.            
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale                   
necessita' il Comune puo' approvare, sentita l'Azienda Unita'                   
sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi             
cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di                 
crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro                 
abitato, purch la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di            
sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che               
valuti la necessita' di future sepolture per non meno di vent'anni.             
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree                  
cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non  consentito            
l'utilizzo di crematori mobili.                                                 
5. Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una                 
camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui                  
all'articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al               
fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la           
custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o                    
cremazione.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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