REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'E- SERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'AR- TICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROV- VEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 4                                                                
Mutui e prestiti                                                                
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso            
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle                
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16,                
comma 1 della legge regionale n. 29 del 2003 di approvazione del                
Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e' diminuito di Euro                
33.500.000,00.                                                                  
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o                   
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge             
regionale n. 29 del 2003 e' ridefinito in Euro 693.000.000,00. Tale             
importo risulta dagli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2003, al           
netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese,               
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con           
ricorso all'indebitamento ed elencati nella Tabella M allegata alla             
presente legge - articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 luglio                
2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa                
pubblica).                                                                      
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui                  
all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 29 del 2003 e'                
ridefinito in Euro 161.805.983,63.                                              
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.16, comma 1, della legge regionale 22 dicembre             
2003, n. 29 concernente "Bilancio di previsione della Regione                   
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio                      
pluriennale 2004-2006 e' il seguente:                                           
"Art. 16 - Mutui e prestiti                                                     
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di           
cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede            
di accertare nel corso dell'esercizio 2004 entro i limiti di cui                
all'articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di              
cui e' data dimostrazione nell'Elenco n. 11 annesso al bilancio - la            
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'articolo 34                 
citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo              
complessivo di Euro 904.500.000,00.                                             
(omissis)".                                                                     
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art.16, comma 2, della legge regionale 22 dicembre             
2003, n. 29 concernente "Bilancio di previsione della Regione                   
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio                      
pluriennale 2004-2006" e' il seguente:                                          
"Art. 16 - Mutui e prestiti                                                     
(omissis)                                                                       
2. Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2004 le autorizzazioni               
alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di            
Euro 619.000.000,00 gia' autorizzati dall'articolo 15 della legge               
regionale 23 dicembre 2002, n. 39 (Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio              
pluriennale 2003-2005), come modificato dall'articolo 4 della legge             
regionale 26 luglio 2003, n. 16 (Assestamento del bilancio di                   
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 a norma dell'articolo 30              
della legge regionale 15/11/2001, n. 40. Primo provvedimento generale           
di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi               
entro la chiusura dell'esercizio 2003.                                          
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004,             
n. 168 concernente Interventi urgenti per il contenimento della spesa           
pubblica e' il seguente:                                                        
"Art. 3 - Disposizioni in materia di finanza regionale                          
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma           
21, sono inseriti i seguenti:                                                   
"21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le             
province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere                      
all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a                 
privati entro i seguenti limiti:                                                
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia'                 
coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da                       
obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso                
all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla           
legge di assestamento del bilancio 2004;                                        
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da                       
obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla                     
elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data            
di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con                    
esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere                
apportata successivamente.                                                      
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti                  
destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se                 
compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto           
ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.                      
(omissis)".                                                                     
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art.16, comma 7, della legge regionale 22 dicembre             
2003, n. 29 concernente Bilancio di previsione della Regione                    
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e Bilancio                      
pluriennale 2004-2006 e' il seguente:                                           
"Art. 16 - Mutui e prestiti                                                     
(omissis)                                                                       
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al               
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'             
valutato in annui Euro 156.863.770,95 a partire dall'esercizio                  
finanziario 2005 e fino all'esercizio finanziario 2024.                         
(omissis)".                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina