REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

          Art. 3                                                                
Interventi di interesse interregionale                                          
1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di                   
indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove                  
accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e              
progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.                 
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al              
comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunita' montane             
ed i Comuni coinvolti.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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