REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE "NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA"

          Art. 3                                                                
Modifiche all'articolo 3                                                        
1. La rubrica dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 e' sostituita dalla             
seguente: "Servizi integrativi e sperimentali".                                 
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 e' sostituito dal               
seguente:                                                                       
"3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini              
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di            
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione              
per gli adulti.".                                                               
3. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della L.R. 1/2000 sono sostituiti              
dai seguenti:                                                                   
"7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di              
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia            
in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare               
fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al                     
funzionamento e' determinata la durata massima della                            
sperimentazione.                                                                
8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli               
Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge            
l'attivita' in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio            
o in altro contesto a cio' dedicato, e dell'educatore familiare.                
L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie           
con bambini di eta' inferiore ai tre anni che decidano di mettere a             
disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico                 
adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo            
a educatori con specifiche caratteristiche professionali e                      
appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi                    
dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i                
requisiti del servizio di educatore domiciliare.".                              
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1           
concernente Norme in materia di servizi educativi per la prima                  
infanzia e' la seguente:                                                        
"Art. 3 - Servizi integrativi".                                                 
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 10 gennaio              
2000, n. 1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la             
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 3 - Servizi integrativi                                                   
omissis                                                                         
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini               
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di            
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione              
per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilita' tra genitori ed              
educatori.                                                                      
omissis".                                                                       
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 3, commi 7 e 8 della legge regionale 10 gennaio           
2000, n.1 concernente Norme in materia di servizi educativi per la              
prima infanzia e' il seguente:                                                  
"Art. 3 - Servizi integrativi                                                   
omissis                                                                         
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di               
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi integrativi ai            
nidi d'infanzia, al fine di adeguarli alle esigenze evolutive ed                
educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie.                             
8. Tra i servizi integrativi sperimentali, la Regione e gli Enti                
locali promuovono quello dell'educatore familiare che si realizza               
tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di eta' inferiore ai            
tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro                    
domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei           
figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche                 
caratteristiche professionali e appositamente formati a questo                  
scopo.".                                                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina