REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

          TITOLO I                                                              
     NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE                                          
     DEGLI  HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA         
     FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE                           
     E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000                                  
     IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357           
     DEL  1997                                                                  
           CAPO II                                                              
       Misure di conservazione                                                  
          Art. 3                                                                
Misure di conservazione                                                         
1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui              
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica            
n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di                 
conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani             
di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano                 
vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio            
secondo le modalita' della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20                 
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il           
sito ricada nel territorio di pi Province, la Provincia il cui                  
territorio e' maggiormente interessato per estensione dal sito                  
promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi             
di cui all'articolo 2.                                                          
2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle              
aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate                    
dall'ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di pi aree             
protette l'ente gestore il cui territorio e' maggiormente interessato           
per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri enti gestori.           
Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta           
le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui            
giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita                   
l'intesa dell'altro Ente interessato.                                           
3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino                 
vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio,           
le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia o                  
dall'ente gestore dell'area protetta. In tal caso la delibera della             
Provincia o dell'ente gestore dell'area protetta e' trasmessa alla              
Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2,            
comma 2, puo' proporre modifiche entro i successivi novanta giorni,             
decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione                
approvati e/o adottati acquistano efficacia.                                    
4. Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle              
Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.                 
5. Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le                     
competenze di cui ai commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni               
interessate, previo coinvolgimento delle Province, dei Comuni e degli           
enti gestori.                                                                   
6. L'ente gestore dell'area protetta adotta, qualora si renda                   
necessario, il piano di gestione sentite le associazioni interessate            
di cui al comma 1 nell'ambito dei propri strumenti di                           
pianificazione.                                                                 
7. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie           
degli interventi che non presentano incidenze significative sul                 
sito.                                                                           
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della               
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente Regolamento recante             
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione                
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della              
fauna selvatiche e' citato alla nota 1 all'art.2.                               
2) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concerne Disciplina                  
generale sulla tutela e l'uso del territorio.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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