LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA
FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE
E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000
IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357
DEL 1997
CAPO II
Misure di conservazione
Art. 3
Misure di conservazione
1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di
conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani
di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano
vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio
secondo le modalita' della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il
sito ricada nel territorio di pi Province, la Provincia il cui
territorio e' maggiormente interessato per estensione dal sito
promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi
di cui all'articolo 2.
2. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle
aree protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
dall'ente gestore. Qualora il sito ricada nel territorio di pi aree
protette l'ente gestore il cui territorio e' maggiormente interessato
per estensione dal sito promuove l'intesa con gli altri enti gestori.
Qualora il sito ricada parzialmente nel territorio dell'area protetta
le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'Ente sotto la cui
giurisdizione ricade la porzione maggiore del sito, acquisita
l'intesa dell'altro Ente interessato.
3. Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino
vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio,
le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia o
dall'ente gestore dell'area protetta. In tal caso la delibera della
Provincia o dell'ente gestore dell'area protetta e' trasmessa alla
Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, puo' proporre modifiche entro i successivi novanta giorni,
decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione
approvati e/o adottati acquistano efficacia.
4. Nel caso di aree naturali protette statali, le competenze delle
Province previste ai commi 1 e 2 sono esercitate dalla Regione.
5. Nel caso di parchi interregionali la Regione esercita le
competenze di cui ai commi 1 e 2 di concerto con le altre Regioni
interessate, previo coinvolgimento delle Province, dei Comuni e degli
enti gestori.
6. L'ente gestore dell'area protetta adotta, qualora si renda
necessario, il piano di gestione sentite le associazioni interessate
di cui al comma 1 nell'ambito dei propri strumenti di
pianificazione.
7. Le misure di conservazione adottate possono prevedere le tipologie
degli interventi che non presentano incidenze significative sul
sito.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche e' citato alla nota 1 all'art.2.
2) La legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 concerne Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio.