LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
Art. 3
Identificazione
1. Tutti gli ovini e i caprini di cui all'articolo 2 devono essere
identificati con le modalita' disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali).
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n.
317 concerne Regolamento recante nome per l'attuazione della
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali.