REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

          Art. 3                                                                
Identificazione                                                                 
1. Tutti gli ovini e i caprini di cui all'articolo 2 devono essere              
identificati con le modalita' disciplinate dal decreto del Presidente           
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (regolamento recante norme              
per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa                            
all'identificazione e alla registrazione degli animali).                        
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n.            
317 concerne Regolamento recante nome per l'attuazione della                    
direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla                        
registrazione degli animali.                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina