LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 3
Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie
1. Le Aziende Usl hanno autonomia imprenditoriale. La loro
organizzazione ed il loro funzionamento sono determinati nell'atto
aziendale, adottato dal direttore generale ai sensi della legge
regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche. Le Aziende Usl
assicurano, nell'esercizio unitario delle loro funzioni di
prevenzione, incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed
alla sanita' animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonche' il
coordinamento e l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con
quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori
delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali. L'atto aziendale
disciplina l'articolazione distrettuale delle Aziende Usl e
l'organizzazione delle Aziende sanitarie secondo il modello
dipartimentale, nonche' i compiti e le responsabilita' dei dirigenti
di dipartimento e di distretto.
2. Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione ai
livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di
equita' e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio
ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle
differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilita' ai
servizi.
3. Sono organi delle Aziende Usl: il direttore generale, cui spetta
la responsabilita' complessiva della gestione; il Collegio di
direzione, con compiti di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo
dei servizi e delle attivita' di ricerca ed innovazione e la
valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori;
il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarita'
amministrativa e contabile.
4. Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai direttori
generali in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta regionale,
ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 della legge regionale n.
19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 25
febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e della L.R. 20 dicembre 1994,
n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e
controllo delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende
ospedaliere" ai sensi del DLgs 19 giugno 1999, n. 229). Tali
direttive sono emanate previo parere della Commissione consiliare
competente. La Giunta regionale trasmette altres, prima della
verifica di conformita' di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge
regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge
regionale n. 11 del 2000, gli atti aziendali alla Commissione
consiliare competente. Gli atti aziendali, tra l'altro,
stabiliscono:
a) la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la presenza
del personale medico convenzionato;
b) le forme e le modalita' delle relazioni tra il Collegio di
direzione e gli altri organi dell'Azienda;
c) la partecipazione del Collegio di direzione all'elaborazione del
programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione di
proposte in materia di libera professione, ivi compresa
l'individuazione di strumenti e modalita' per il monitoraggio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria;
d) la composizione e le forme di rappresentanza del Collegio
aziendale delle professioni sanitarie.
5. La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del
Collegio sindacale. Il Collegio sindacale e' composto da tre membri,
di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed
uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E'
assicurata allo Stato la possibilita' di designare un componente
all'interno del Collegio sindacale. Il direttore generale e'
coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al
comma 1 disciplina la presenza di un direttore delle attivita'
socio-sanitarie.
6. Le Aziende e gli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b) sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 9 e 10. La remunerazione delle loro
attivita' assistenziali e' definita nell'ambito di accordi da essi
stipulati con l'Azienda o le Aziende Usl interessate, salvo gli
eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni
assistenziali, nonche' i trasferimenti collegati alle procedure della
mobilita' sanitaria interregionale. Per le Aziende
ospedaliero-universitarie e gli IRCCS la remunerazione e' effettuata
in base alle tariffe stabilite ai sensi del comma 8 dell'articolo 9,
tenendo conto dei maggiori costi indotti sulle attivita'
assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.
7. Le Aziende sanitarie si uniformano al principio della
partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo
e miglioramento organizzativo per il conseguimento degli obiettivi
aziendali.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 e' citata alla nota 5
all'articolo 2.
Comma 4
2) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, come modificato dall'articolo 4
della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 concernente Modifiche
della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio
sanitario regionale al sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" e della L.R. 20 dicembre
1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilita',
contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere" al sensi del DLgs 19 giugno 1999, n. 229 e' il
seguente:
"Art. 4 - Istituzione delle Aziende-USL
1. In ciascuno degli a'mbiti territoriali determinati ai sensi
dell'art. 3 e' istituita l'Azienda-Unita' sanitaria locale.
2. Le Unita' sanitarie locali esistenti all'entrata in vigore della
presente legge sono soppresse dalla data di insediamento dei
direttori generali delle Aziende di cui al comma 1.
3. Sulla base del livelli essenziali di assistenza, individuati dal
Piano sanitario nazionale e dal Piano sanitario regionale nella
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
nella assistenza distrettuale e nell'assistenza ospedaliera, il
Direttore generale definisce, con atto aziendale di diritto privato,
l'assetto organizzativo e le modalita' di funzionamento dell'Azienda
Unita' sanitaria locale secondo la seguente articolazione di base:
a) il distretto, quale articolazione territoriale e organizzativa
dell'Azienda, dotata di autonomia tecnico - gestionale ed
economico-finanziaria, soggetta a rendicontazione analitica con
contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale, destinata
ad assicurare alla popolazione di riferimento l'accesso ai servizi e
alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione
sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione
dei servizi necessari che mediante l'erogazione di prestazioni e
servizi di primo livello o di base, secondo le modalita' definite dal
programma delle attivita' territoriali;
b) il presidio ospedaliero, comprendente una o piu' strutture
ospedaliere, quale struttura complessa dotata di autonomia
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, soggetta a
rendicontazione analitica, con contabilita' separata all'interno del
bilancio aziendale, preposta alla erogazione di prestazioni e servizi
specialistici non erogabili con altrettanta efficacia ed efficienza
nell'ambito della rete dei servizi territoriali in conformita' alla
programmazione regionale e locale;
c) il dipartimento di sanita' pubblica, articolato in aree
dipartimentali, quale struttura complessa dotata di autonomia
tecnico-gestionale, soggetta a rendicontazione analitica, con
contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale, preposta
alla erogazione di prestazioni e servizi relativi alle aree di
sanita' pubblica, di tutela della salute e della sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro e di sanita' pubblica veterinaria, allo
svolgimento di attivita' epidemiologiche nonche' al supporto in
ordine alla elaborazione del piani per la salute e alla loro
realizzazione.
4. Nell'atto aziendale sono inoltre individuate le strutture
operative in cui si articola l'Azienda distinte in:
a) dipartimenti, quali strutture complesse di livello aziendale,
distrettuale o di presidio ospedaliero, costituiti da unita'
operative e da moduli organizzativi, con autonomia
tecnico-professionale, nonche' autonomia gestionale nei limiti degli
obiettivi e delle risorse attribuiti, preposti alla produzione ed
alla erogazione di prestazioni e servizi, nonche' alla organizzazione
e gestione delle risorse a tal fine assegnate;
b) unita' operative, quali strutture organizzative complesse del
dipartimento che aggregano risorse professionali di tipo medico,
infermieristico, tecnico, amministrativo e finanziario e assicurano
la direzione e l'organizzazione delle attivita' di competenza, nel
rispetto degli indirizzi aziendali, degli obiettivi e dei criteri
definiti nell'ambito del dipartimento di appartenenza.
5. Il Direttore generale puo', inoltre, prevedere nell'atto aziendale
di cui al comma 3 le modalita' per attivare:
a) il modulo organizzativo, inteso come struttura organizzativa
comprendente attivita' di una stessa unita' operativa o di diverse
unita' operative, che assicura nel primo caso il miglioramento
continuo del processo assistenziale e nel secondo l'organizzazione e
la gestione delle risorse destinate all'attivita' aziendale, sia
attraverso l'integrazione operativa delle differenti risorse
tecnico-professionali, sia attraverso la semplificazione dei percorsi
di accesso alle prestazioni e ai servizi;
b) il programma, inteso come complesso di attivita' che, attraverso
idonee soluzioni organizzative, assicura l'unitarieta' della
programmazione, della organizzazione e della valutazione di processi
organizzativi o di percorsi assistenziali in ordine ad aree
problematiche di interesse particolare che richiedono competenze
specifiche appartenenti ad unita' operative diverse.
6. Il Direttore generale nel disciplinate con proprio atto
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda deve, inoltre,
attenersi al rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza e
prevedere che:
a) l'attribuzione ai dirigenti di strutture complesse, di cui al
comma 1 dell'art. 15-bis del decreto legislativo di riordino, di
compiti comportanti decisioni che impegnano l'Azienda verso
l'esterno, avvenga nel rispetto della programmazione aziendale, entro
i limiti economici e secondo le modalita' operative definite in sede
di assegnazione degli obiettivi previsti dal piano delle azioni e,
comunque, avvalendosi delle strutture aziendali di riferimento;
b) l'affidamento di appalti e di contratti per la fornitura di beni e
servizi, d'importo inferiore a quello stabilito dalla normativa
comunitaria in materia, avvenga nel rispetto di adeguate valutazioni
di economicita' e efficacia e dei principi della concorrenza; il
ricorso, in via ordinaria, alla procedura negoziata e, nell'ambito di
essa, alla trattativa diretta con il singolo fornitore, avvenga
previe indagini di mercato, valutazione dei dati, ove disponibili,
dell'osservatorio prezzi di cui all'art. 28 della L.R. 50/94, c/o
confronti concorrenziali, sia pure privi delle formalita' previste
con riferimento alle procedure concorsuali; la rinnovazione dei
contratti in essere e' consentita unicamente nel rispetto del limite
massimo di durata novennale ed in presenza di un significativo
beneficio per l'Azienda, in termini economico-funzionali.
7. L'atto aziendale costituisce lo strumento di valorizzazione
dell'autonomia e della responsabilita' dell'Azienda e delle sue
articolazioni con riguardo ai risultati da conseguire ed agli
strumenti per la loro verifica; esso e' adottato in coerenza con
apposite direttive della Giunta regionale che, tra l'altro,
individuano il profilo e le principali funzioni del Direttore
sanitario, del Direttore amministrativo, nonche' del Servizio
infermieristico e tecnico e dei soggetti preposti alle articolazioni
aziendali di cui ai commi 3, 4 e 5.
8. Il Direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria adotta l'atto
aziendale di organizzazione e funzionamento entro sessanta giorni
dalla emanazione delle direttive di cui al comma 7.
9. L'atto aziendale e' trasmesso alla Giunta regionale per la
verifica di conformita' alle direttive di cui al comma 7. Decorsi
trenta giorni dal ricevimento dell'atto la verifica si intende
positiva.
10. La Giunta regionale con apposita direttiva individua le attivita'
e la composizione del Collegio di direzione, del Consiglio del
sanitari e del Comitato di dipartimento.".
Comma 5
3) Il testo dell'art. 3, comma 1-quater e 1-quinquies del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23
ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:
"Art. 3 - Organizzazione delle unita' sanitarie locali
omissis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di
cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al
direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione
dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale.
omissis".