REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 3                                                                
Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie                          
1. Le Aziende Usl hanno autonomia imprenditoriale. La loro                      
organizzazione ed il loro funzionamento sono determinati nell'atto              
aziendale, adottato dal direttore generale ai sensi della legge                 
regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche. Le Aziende Usl                 
assicurano, nell'esercizio unitario delle loro funzioni di                      
prevenzione, incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed               
alla sanita' animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonche' il               
coordinamento e l'integrazione delle attivita' dei propri servizi con           
quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori            
delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali. L'atto aziendale            
disciplina l'articolazione distrettuale delle Aziende Usl e                     
l'organizzazione delle Aziende sanitarie secondo il modello                     
dipartimentale, nonche' i compiti e le responsabilita' dei dirigenti            
di dipartimento e di distretto.                                                 
2. Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione ai                 
livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di                
equita' e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio           
ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle               
differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilita' ai                   
servizi.                                                                        
3. Sono organi delle Aziende Usl: il direttore generale, cui spetta             
la responsabilita' complessiva della gestione; il Collegio di                   
direzione, con compiti di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo           
dei servizi e delle attivita' di ricerca ed innovazione e la                    
valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori;             
il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarita'               
amministrativa e contabile.                                                     
4. Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai direttori             
generali in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta regionale,           
ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 della legge regionale n.             
19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 25           
febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della L.R. 12 maggio 1994, n. 19                
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del            
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto            
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e della L.R. 20 dicembre 1994,             
n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e            
controllo delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende                 
ospedaliere" ai sensi del DLgs 19 giugno 1999, n. 229). Tali                    
direttive sono emanate previo parere della Commissione consiliare               
competente. La Giunta regionale trasmette altres, prima della                   
verifica di conformita' di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge           
regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge           
regionale n. 11 del 2000, gli atti aziendali alla Commissione                   
consiliare competente. Gli atti aziendali, tra l'altro,                         
stabiliscono:                                                                   
a) la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la presenza            
del personale medico convenzionato;                                             
b) le forme e le modalita' delle relazioni tra il Collegio di                   
direzione e gli altri organi dell'Azienda;                                      
c) la partecipazione del Collegio di direzione all'elaborazione del             
programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione di            
proposte in materia di libera professione, ivi compresa                         
l'individuazione di strumenti e modalita' per il monitoraggio                   
dell'attivita' libero-professionale intramuraria;                               
d) la composizione e le forme di rappresentanza del Collegio                    
aziendale delle professioni sanitarie.                                          
5. La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del                  
Collegio sindacale. Il Collegio sindacale e' composto da tre membri,            
di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed              
uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E'             
assicurata allo Stato la possibilita' di designare un componente                
all'interno del Collegio sindacale. Il direttore generale e'                    
coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore                
amministrativo e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto               
dall'articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo           
n. 502 del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al              
comma 1 disciplina la presenza di un direttore delle attivita'                  
socio-sanitarie.                                                                
6. Le Aziende e gli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera            
b) sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, fatto salvo                 
quanto previsto dagli articoli 9 e 10. La remunerazione delle loro              
attivita' assistenziali e' definita nell'ambito di accordi da essi              
stipulati con l'Azienda o le Aziende Usl interessate, salvo gli                 
eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni                
assistenziali, nonche' i trasferimenti collegati alle procedure della           
mobilita' sanitaria interregionale. Per le Aziende                              
ospedaliero-universitarie e gli IRCCS la remunerazione e' effettuata            
in base alle tariffe stabilite ai sensi del comma 8 dell'articolo 9,            
tenendo conto dei maggiori costi indotti sulle attivita'                        
assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.                         
7. Le Aziende sanitarie si uniformano al principio della                        
partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo            
e miglioramento organizzativo per il conseguimento degli obiettivi              
aziendali.                                                                      
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 e' citata alla nota 5               
all'articolo 2.                                                                 
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19             
concernente Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai           
sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto                 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, come modificato dall'articolo 4            
della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 concernente Modifiche             
della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio            
sanitario regionale al sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,                 
modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517" e della L.R. 20 dicembre           
1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilita',                  
contratti e controllo delle aziende Unita' sanitarie locali e delle             
aziende ospedaliere" al sensi del DLgs 19 giugno 1999, n. 229 e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 4 - Istituzione delle Aziende-USL                                         
1. In ciascuno degli a'mbiti territoriali determinati ai sensi                  
dell'art. 3 e' istituita l'Azienda-Unita' sanitaria locale.                     
2. Le Unita' sanitarie locali esistenti all'entrata in vigore della             
presente legge sono soppresse dalla data di insediamento dei                    
direttori generali delle Aziende di cui al comma 1.                             
3. Sulla base del livelli essenziali di assistenza, individuati dal             
Piano sanitario nazionale e dal Piano sanitario regionale nella                 
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,                
nella assistenza distrettuale e nell'assistenza ospedaliera, il                 
Direttore generale definisce, con atto aziendale di diritto privato,            
l'assetto organizzativo e le modalita' di funzionamento dell'Azienda            
Unita' sanitaria locale secondo la seguente articolazione di base:              
a) il distretto, quale articolazione territoriale e organizzativa               
dell'Azienda, dotata di autonomia tecnico - gestionale ed                       
economico-finanziaria, soggetta a rendicontazione analitica con                 
contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale, destinata             
ad assicurare alla popolazione di riferimento l'accesso ai servizi e            
alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione                    
sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione           
dei servizi necessari che mediante l'erogazione di prestazioni e                
servizi di primo livello o di base, secondo le modalita' definite dal           
programma delle attivita' territoriali;                                         
b) il presidio ospedaliero, comprendente una o piu' strutture                   
ospedaliere, quale struttura complessa dotata di autonomia                      
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, soggetta a                         
rendicontazione analitica, con contabilita' separata all'interno del            
bilancio aziendale, preposta alla erogazione di prestazioni e servizi           
specialistici non erogabili con altrettanta efficacia ed efficienza             
nell'ambito della rete dei servizi territoriali in conformita' alla             
programmazione regionale e locale;                                              
c) il dipartimento di sanita' pubblica, articolato in aree                      
dipartimentali, quale struttura complessa dotata di autonomia                   
tecnico-gestionale, soggetta a rendicontazione analitica, con                   
contabilita' separata all'interno del bilancio aziendale, preposta              
alla erogazione di prestazioni e servizi relativi alle aree di                  
sanita' pubblica, di tutela della salute e della sicurezza negli                
ambienti di vita e di lavoro e di sanita' pubblica veterinaria, allo            
svolgimento di attivita' epidemiologiche nonche' al supporto in                 
ordine alla elaborazione del piani per la salute e alla loro                    
realizzazione.                                                                  
4. Nell'atto aziendale sono inoltre individuate le strutture                    
operative in cui si articola l'Azienda distinte in:                             
a) dipartimenti, quali strutture complesse di livello aziendale,                
distrettuale o di presidio ospedaliero, costituiti da unita'                    
operative e da moduli organizzativi, con autonomia                              
tecnico-professionale, nonche' autonomia gestionale nei limiti degli            
obiettivi e delle risorse attribuiti, preposti alla produzione ed               
alla erogazione di prestazioni e servizi, nonche' alla organizzazione           
e gestione delle risorse a tal fine assegnate;                                  
b) unita' operative, quali strutture organizzative complesse del                
dipartimento che aggregano risorse professionali di tipo medico,                
infermieristico, tecnico, amministrativo e finanziario e assicurano             
la direzione e l'organizzazione delle attivita' di competenza, nel              
rispetto degli indirizzi aziendali, degli obiettivi e dei criteri               
definiti nell'ambito del dipartimento di appartenenza.                          
5. Il Direttore generale puo', inoltre, prevedere nell'atto aziendale           
di cui al comma 3 le modalita' per attivare:                                    
a) il modulo organizzativo, inteso come struttura organizzativa                 
comprendente attivita' di una stessa unita' operativa o di diverse              
unita' operative, che assicura nel primo caso il miglioramento                  
continuo del processo assistenziale e nel secondo l'organizzazione e            
la gestione delle risorse destinate all'attivita' aziendale, sia                
attraverso l'integrazione operativa delle differenti risorse                    
tecnico-professionali, sia attraverso la semplificazione dei percorsi           
di accesso alle prestazioni e ai servizi;                                       
b) il programma, inteso come complesso di attivita' che, attraverso             
idonee soluzioni organizzative, assicura l'unitarieta' della                    
programmazione, della organizzazione e della valutazione di processi            
organizzativi o di percorsi assistenziali in ordine ad aree                     
problematiche di interesse particolare che richiedono competenze                
specifiche appartenenti ad unita' operative diverse.                            
6. Il Direttore generale nel disciplinate con proprio atto                      
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda deve, inoltre,                
attenersi al rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza e             
prevedere che:                                                                  
a) l'attribuzione ai dirigenti di strutture complesse, di cui al                
comma 1 dell'art. 15-bis del decreto legislativo di riordino, di                
compiti comportanti decisioni che impegnano l'Azienda verso                     
l'esterno, avvenga nel rispetto della programmazione aziendale, entro           
i limiti economici e secondo le modalita' operative definite in sede            
di assegnazione degli obiettivi previsti dal piano delle azioni e,              
comunque, avvalendosi delle strutture aziendali di riferimento;                 
b) l'affidamento di appalti e di contratti per la fornitura di beni e           
servizi, d'importo inferiore a quello stabilito dalla normativa                 
comunitaria in materia, avvenga nel rispetto di adeguate valutazioni            
di economicita' e efficacia e dei principi della concorrenza; il                
ricorso, in via ordinaria, alla procedura negoziata e, nell'ambito di           
essa, alla trattativa diretta con il singolo fornitore, avvenga                 
previe indagini di mercato, valutazione dei dati, ove disponibili,              
dell'osservatorio prezzi di cui all'art. 28 della L.R. 50/94, c/o               
confronti concorrenziali, sia pure privi delle formalita' previste              
con riferimento alle procedure concorsuali; la rinnovazione dei                 
contratti in essere e' consentita unicamente nel rispetto del limite            
massimo di durata novennale ed in presenza di un significativo                  
beneficio per l'Azienda, in termini economico-funzionali.                       
7. L'atto aziendale costituisce lo strumento di valorizzazione                  
dell'autonomia e della responsabilita' dell'Azienda e delle sue                 
articolazioni con riguardo ai risultati da conseguire ed agli                   
strumenti per la loro verifica; esso e' adottato in coerenza con                
apposite direttive della Giunta regionale che, tra l'altro,                     
individuano il profilo e le principali funzioni del Direttore                   
sanitario, del Direttore amministrativo, nonche' del Servizio                   
infermieristico e tecnico e dei soggetti preposti alle articolazioni            
aziendali di cui ai commi 3, 4 e 5.                                             
8. Il Direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria adotta l'atto            
aziendale di organizzazione e funzionamento entro sessanta giorni               
dalla emanazione delle direttive di cui al comma 7.                             
9. L'atto aziendale e' trasmesso alla Giunta regionale per la                   
verifica di conformita' alle direttive di cui al comma 7. Decorsi               
trenta giorni dal ricevimento dell'atto la verifica si intende                  
positiva.                                                                       
10. La Giunta regionale con apposita direttiva individua le attivita'           
e la composizione del Collegio di direzione, del Consiglio del                  
sanitari e del Comitato di dipartimento.".                                      
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 3, comma 1-quater e 1-quinquies del Decreto               
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente Riordino della                 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23             
ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:                                            
"Art. 3 - Organizzazione delle unita' sanitarie locali                          
omissis.                                                                        
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il                   
collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di            
cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e                
nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il                
direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie                  
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le            
regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il                    
coordinamento delle attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione            
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione            
di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.                           
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario               
sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al           
direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione                
dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni                   
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di            
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione           
generale.                                                                       
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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