LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la
promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale
dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato
sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche
attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi
esistenti;
b) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti
di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non
riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
c) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di
trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas
naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri
enti;
d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e
risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della
Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma
56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia);
e) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche
di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del
1998;
f) la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di
energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione
degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti
di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164
del 2000;
g) la realizzazione di un efficace sistema di verifica
dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi
energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in
opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso
l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione
con i Comuni;
h) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni
legislative.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art.10 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 concernente Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41
della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:
"Art. 10 - Linee dirette
1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette e' soggetta ad
autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio ad
imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori,
sentito il Comune interessato.".
2) Il testo dell'art. 1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239
concernente Riordino energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia e' il
seguente:
"Art. 1
(omissis)
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono
attivita' sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di
oli minerali;
c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli
stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva
autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
(omissis)".
3) Il testo dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 concernente Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il
seguente:
"Art. 34 - Conferimento di funzioni alle Regioni
(omissis)
2. Sono altresi' delegate alle Regioni le funzioni di polizia
mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli
ingegneri capo dei distretti minerari ed ai Prefetti, nonche' le
funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su
terraferma.
(omissis)".
4) Il testo dell'art. 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 concernente Attuazione della direttiva n.
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e'
il seguente:
"Art. 16 - Obblighi delle imprese di distribuzione
(omissis)
5. (abrogato)
6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresi' la
fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale
competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della
Legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non
conformita' dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del
responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla
citata Legge n. 10 del 1991.
(omissis)".