REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 3                                                                
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:                                 
a) l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la                     
promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale                        
dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato             
sviluppo degli impianti e delle reti di interesse provinciale, anche            
attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi                      
esistenti;                                                                      
b) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti           
di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non               
riservate alle competenze dello Stato e della Regione;                          
c) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di            
trasporto e distribuzione dell'energia, compresa la fornitura di gas            
naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del decreto               
legislativo n. 164 del 2000, non riservate alle competenze di altri             
enti;                                                                           
d) tutte le funzioni amministrative in materia di idrocarburi e                 
risorse geotermiche non riservate alla competenza dello Stato e della           
Regione ed in particolare le funzioni di cui all'articolo 1, comma              
56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore                    
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle                    
disposizioni vigenti in materia di energia);                                    
e) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche           
di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del             
1998;                                                                           
f) la promozione di accordi con le imprese di distribuzione di                  
energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione            
degli edifici e l'esercizio coordinato delle funzioni e dei compiti             
di cui all'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 164             
del 2000;                                                                       
g) la realizzazione di un efficace sistema di verifica                          
dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi                
energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in           
opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso           
l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione              
con i Comuni;                                                                   
h) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni                      
legislative.                                                                    
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.10 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.              
164 concernente Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme            
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41            
della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e' il seguente:                              
"Art. 10 - Linee dirette                                                        
1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette e' soggetta ad            
autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio ad            
imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori,               
sentito il Comune interessato.".                                                
2) Il testo dell'art. 1, comma 56, della Legge 23 agosto 2004, n. 239           
concernente Riordino energetico, nonche' delega al Governo per il               
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 1                                                                         
(omissis)                                                                       
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono                
attivita' sottoposte a regimi autorizzativi:                                    
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione           
e di stoccaggio di oli minerali;                                                
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di             
oli minerali;                                                                   
c) la variazione della capacita' complessiva di lavorazione degli               
stabilimenti di oli minerali;                                                   
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva           
autorizzata di stoccaggio di oli minerali.                                      
(omissis)".                                                                     
3) Il testo dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo             
1998, n. 112 concernente Conferimento di funzioni e compiti                     
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in                 
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 34 - Conferimento di funzioni alle Regioni                                
(omissis)                                                                       
2. Sono altresi' delegate alle Regioni le funzioni di polizia                   
mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli                 
ingegneri capo dei distretti minerari ed ai Prefetti, nonche' le                
funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su              
terraferma.                                                                     
(omissis)".                                                                     
4) Il testo dell'art. 16, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23               
maggio 2000, n. 164 concernente Attuazione della direttiva n.                   
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas                    
naturale, a norma dell'art. 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 16 - Obblighi delle imprese di distribuzione                              
(omissis)                                                                       
5. (abrogato)                                                                   
6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresi' la           
fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale                    
competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della            
Legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non                     
conformita' dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del                
responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla                 
citata Legge n. 10 del 1991.                                                    
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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