REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

          Art. 3                                                                
Ricerca e sperimentazione                                                       
1. Per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 2, lettera b), la            
Regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore delle              
biotecnologie orientate al miglioramento della qualita', alla difesa            
dalle patologie, alla sostenibilita' ambientale delle produzioni                
agricole ed alimentari regionali. La Regione predispone, altres, un             
programma interdisciplinare di ricerca per arricchire le conoscenze             
in materia di coesistenza, collegato alle iniziative del Ministero              
delle Politiche agricole e forestali e di altre Regioni, nonche' alle           
indicazioni dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare.                 
2. E' istituito il Comitato scientifico per le biotecnologie in                 
agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla Giunta                 
regionale e composto da cinque personalita' di comprovata competenza            
scientifica, previa comunicazione alla competente Commissione                   
consiliare. Il Comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di           
coesistenza e sulle linee di intervento per l'attivita' di ricerca e            
sperimentazione ed informativa sull'evoluzione tecnico-scientifica              
della materia. Il Comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla              
competente Commissione consiliare.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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