LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Art. 3
Vigilanza su opere di Amministrazioni statali
e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni
1. Per le opere eseguite da Amministrazioni statali, qualora sia
accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l'edilizia informa
immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta
regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4.
2. Per le opere eseguite da Amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lo Sportello
unico per l'edilizia informa rispettivamente il Presidente della
Giunta regionale, il Presidente della Provincia o il Sindaco, ai
quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4.