REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          Art. 3                                                                
Vigilanza su opere di Amministrazioni statali                                   
e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni                           
1. Per le opere eseguite da Amministrazioni statali, qualora sia                
accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui           
all'articolo 2, comma 1, lo Sportello unico per l'edilizia informa              
immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei             
trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta            
regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4.               
2. Per le opere eseguite da Amministrazioni regionali, provinciali e            
comunali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme,                     
prescrizioni e modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lo Sportello           
unico per l'edilizia informa rispettivamente il Presidente della                
Giunta regionale, il Presidente della Provincia o il Sindaco, ai                
quali spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4.             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina