LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 3
Autorita' competente
1. La Provincia e' l'autorita' competente per l'esercizio delle
funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la
Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa preposta
all'espletamento delle attivita' relative all'effettuazione dei
compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Qualora la Provincia si avvalga dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge
regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non puo'
superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese
istruttorie ed e' definito dalla Giunta regionale in misura
forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui
all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 3
1) La legge regionale 19 aprile 1995, n.44 concerne Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.
2) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44
concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 8 - Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo e' un organo di programmazione e di
verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPA. In particolare il
Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul
regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali
osservazioni;
b) esprime parere sul programma triennale e annuale di attivita';
c) verifica l'andamento generale dell'attivita' ed esprime alla
Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo e' composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con
funzioni di presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanita';
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi
delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la
Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente
della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del
mandato elettivo.".