REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

          Art. 3                                                                
Autorita' competente                                                            
1. La Provincia e' l'autorita' competente per l'esercizio delle                 
funzioni amministrative derivanti dalla presente legge.                         
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, la                
Provincia istituisce o individua una struttura organizzativa preposta           
all'espletamento delle attivita' relative all'effettuazione dei                 
compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.                    
3. Qualora la Provincia si avvalga dell'Agenzia Regionale per la                
Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge           
regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli                 
ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e            
l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non puo'             
superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese               
istruttorie ed e' definito dalla Giunta regionale in misura                     
forfetaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui                      
all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.                            
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 3                                                                         
1) La legge regionale 19 aprile 1995, n.44 concerne Riorganizzazione            
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la            
Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.                            
2) Il testo dell'art. 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44             
concerne Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione                
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA)                   
dell'Emilia-Romagna e' il seguente:                                             
"Art. 8 - Comitato di indirizzo                                                 
1. Il Comitato di indirizzo e' un organo di programmazione e di                 
verifica dei risultati dell'attivita' dell'ARPA. In particolare il              
Comitato di indirizzo:                                                          
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul                     
regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali                    
osservazioni;                                                                   
b) esprime parere sul programma triennale e annuale di attivita';               
c) verifica l'andamento generale dell'attivita' ed esprime alla                 
Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.                             
2. Il Comitato di indirizzo e' composto da:                                     
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con                 
funzioni di presidente;                                                         
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanita';                      
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi              
delegati;                                                                       
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la            
Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della                
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).             
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente              
della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del               
mandato elettivo.".                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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