REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')
Art. 3
Merce abbandonata dal trasgressore
1. Qualora la merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche sia
abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento
dell'accertamento, l'organo accertatore procede redigendo un verbale
di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose
ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate all'articolo 1,
comma 1, lettera a), e senza l'obbligo di indicarne il numero.
2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le
caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, lettera b), e
sull'etichetta inamovibile verra' posta la firma del personale che ha
effettuato il ritrovamento.
3. Decorsi novanta giorni dal ritrovamento della merce senza alcuna
richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiara
proprietario della stessa, il Comune procede alla distruzione.
4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica la
procedura prevista all'articolo 2.