REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')

          Art. 3                                                                
Merce abbandonata dal trasgressore                                              
1. Qualora la merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche sia              
abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento               
dell'accertamento, l'organo accertatore procede redigendo un verbale            
di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose                    
ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate all'articolo 1,            
comma 1, lettera a), e senza l'obbligo di indicarne il numero.                  
2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le                   
caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, lettera b), e                 
sull'etichetta inamovibile verra' posta la firma del personale che ha           
effettuato il ritrovamento.                                                     
3. Decorsi novanta giorni dal ritrovamento della merce senza alcuna             
richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiara                   
proprietario della stessa, il Comune procede alla distruzione.                  
4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica la            
procedura prevista all'articolo 2.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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