REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

          Art. 2                                                                
Conferenza per la montagna                                                      
1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la               
Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunita'            
montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui                 
all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro             
delegati.                                                                       
2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento                
delle politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione             
dei contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.                 
3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza persegue           
la condivisione degli obiettivi generali con le associazioni                    
ambientali, economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di             
tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.                        
4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore                     
competente in materia di politiche per la montagna, svolge le                   
funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa                
convocazione.                                                                   
5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di                 
lavoro costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari            
designati collegialmente dalle Comunita' montane e dalle Province.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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