REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

          Art. 2                                                                
Ruolo e funzioni della Regione                                                  
1. In un quadro nel quale la conoscenza e' elemento portante della              
crescita civile ed economica di un ordinamento democratico, la                  
Regione persegue, nel rispetto delle competenze dello Stato, la                 
finalita' di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti                  
locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle               
loro attivita' e relazioni, promuovendo le potenzialita' delle ICT              
nella prestazione di servizi e nell'accessibilita' e scambio di                 
dati.                                                                           
2. La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo                
nazionale e comunitario, con le altre Regioni ed il sistema delle               
autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la                      
realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e                      
sopranazionali, assicura standard di qualita' e adeguate modalita' di           
monitoraggio per l'accessibilita' e il trattamento dei dati necessari           
ad alimentare i servizi statistici ed informativi.                              
3. La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo             
di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attivita'                 
istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre                  
pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati           
esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni,              
con il minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei              
servizi.                                                                        
4. Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle                  
potenzialita' delle ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti             
strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei             
servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso             
la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il            
sistema delle autonomie locali e, piu' in generale, tutti i soggetti            
pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul                     
territorio.                                                                     
5. La Regione interviene con iniziative dirette a specifiche                    
realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle                    
attivita' ed iniziative di cittadini, imprese ed istituzioni, in                
stretto raccordo con il sistema delle autonomie locali.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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