REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

          TITOLO I                                                              
     NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE                                          
     DEGLI  HABITAT NATURALI E SEMINATURALI NONCHE' DELLA FLORA E DELLA         
     FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE                           
     E 79/409/CEE INERENTI LA RETE NATURA 2000                                  
     IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 357           
     DEL  1997                                                                  
         CAPO I                                                                 
     Finalita', ambito di applicazione e funzioni                               
       della Regione                                                            
          Art. 2                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino,           
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali             
emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio               
coordinato delle funzioni amministrative conferite.                             
2. Con direttiva della Giunta regionale, sentita la Commissione                 
consiliare competente, sono definiti il procedimento di                         
individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone            
di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del           
Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nonche' forniti gli                
indirizzi, oltre che le modalita' di verifica della loro                        
applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei           
medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza                    
prevedendo i termini entro cui le autorita' competenti fissano il               
termine del procedimento.                                                       
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8           
settembre 1997, n. 357 concernente Regolamento recante attuazione               
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat             
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 3 - Zone speciali di conservazione                                        
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano                     
individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati                  
nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno           
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del                     
territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da              
parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di                  
importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete                    
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione                    
denominata "Natura 2000".                                                       
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa,            
con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione                     
interessata i siti al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione",           
entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte               
della Commissione europea dell'elenco dei siti.                                 
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura               
2000", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,                
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le           
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce,              
anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di                 
assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6/12/1991,            
n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento                 
ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna            
e la flora selvatiche.                                                          
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette            
alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al               
comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di            
Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario                
necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali           
di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado                
degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare               
attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino           
da attuare.                                                                     
4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva            
92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle                   
modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva              
medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,             
sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7,                  
effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla               
attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale                
possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del                  
territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro           
delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il             
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale            
proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui                     
all'articolo 9 della citata direttiva.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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