REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

           TITOLO I                                                             
      FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA                                     
      E RAPPORTI INTERNAZIONALI                                                 
          Art. 2                                                                
Partecipazione della Regione                                                    
alla formazione del diritto comunitario                                         
1. Il Presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel                
quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la piu'               
ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni                
dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo                     
comunitari.                                                                     
2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio                  
regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma              
1.                                                                              
3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti            
svolti ai sensi del comma 1 e' disciplinata dalla Giunta regionale              
previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi               
dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma            
del sistema regionale e locale).                                                
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:              
"Art. 31 - Intese                                                               
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i                 
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede                   
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.                            
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della               
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie            
locali espressione degli Enti locali.                                           
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali           
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.             
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza           
assoluta di tali componenti.                                                    
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci             
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono             
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle                
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente             
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al             
comma 3.                                                                        
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non            
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza            
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del               
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.                
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere              
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I                  
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza               
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta              
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza               
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni                     
successive.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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