LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 2
Partecipazione della Regione
alla formazione del diritto comunitario
1. Il Presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel
quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la piu'
ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo
comunitari.
2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio
regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma
1.
3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti
svolti ai sensi del comma 1 e' disciplinata dalla Giunta regionale
previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi
dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale).
NOTA ALL'ART. 2
Comma 3
1) Il testo dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 31 - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al
comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".