LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4
DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO
Art. 2
Modalita' di movimentazione
1. Il pascolo di ovini e caprini e' consentito esclusivamente su
terreni di proprieta' o in affitto o in concessione, chiaramente
delimitati ed identificabili.
2. Lo spostamento di ovini e caprini a scopo di pascolo e' soggetto
ad autorizzazione sanitaria, concessa dal Sindaco del Comune di
destinazione previo parere del servizio veterinario dell'Azienda USL
competente per territorio, anche nel caso di movimenti
intracomunali.
3. Gli ovini e i caprini che vengono trasferiti per ragioni di
pascolo o transumanza devono essere trasportati tramite automezzi e
non possono essere trasferiti con altri mezzi, eccetto i casi
autorizzati dal Sindaco su parere conforme del servizio veterinario
dell'Azienda USL competente per territorio.