LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 2
Principi di organizzazione
del Servizio sanitario regionale
1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza
attraverso:
a) le Aziende Unita' sanitarie locali, (di seguito denominate
'Aziende Usl' o 'Azienda Usl');
b) le Aziende ospedaliere, nonche', in connessione con specifiche
esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito
denominati 'IRCCS') e, secondo le modalita' di cui all'articolo 9
della presente legge, le Aziende ospedaliero-universitarie, gia'
Aziende ospedaliere integrate con l'Universita'. La costituzione di
Aziende ospedaliere e' disposta dalla Regione motivando sulla base
della complessita' della casistica trattata e del ruolo di ospedale
di riferimento per specifici programmi regionali di assistenza
individuati dal Piano sanitario regionale;
c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le
Aziende e gli Istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito
denominati 'Aziende sanitarie' - abbiano stipulato accordi
contrattuali.
2. L'organizzazione del Ssr prevede:
a) l'obbligo di qualita' tecnica, professionale e relazionale per
tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle Aziende
sanitarie e delle altre strutture che forniscono prestazioni e
servizi al Ssr;
b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle
loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla
valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta
dei servizi e nell'atto aziendale;
c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e
privata delle prestazioni e dei servizi;
d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria
regionale e locale, nonche' alla verifica dei risultati di salute
ottenuti dalle Aziende sanitarie;
e) la partecipazione delle Aziende sanitarie all'elaborazione, da
parte degli Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano
sanitario regionale;
f) il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione
organizzativa degli operatori;
g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le
organizzazioni sindacali;
h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra
l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui
all'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003,
n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),
favorendo in particolare l'integrazione sociale delle persone con
patologie psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci,
secondo i principi di liberta' e di dignita' umana alla base della
legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori).
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita'
sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni; l'esercizio
di attivita' sanitarie per conto del Ssr e' subordinato
all'accreditamento istituzionale, e l'esercizio di attivita'
sanitarie a carico del Ssr e' subordinato alla definizione degli
accordi contrattuali, secondo quanto previsto dalla legge regionale
12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in
attuazione del DPR 14 gennaio 1997) e successive modifiche e dalla
legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517) e successive modifiche.
4. La Regione, con riferimento alle attivita' ed agli oggetti
attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il
coordinamento delle autonomie funzionali operanti nel territorio
regionale, secondo il criterio di favorire l'esercizio concertato
delle funzioni tra loro omogenee e nel rispetto dell'autonomia ad
esse garantita.
5. I rapporti tra il Ssr e le Universita' sono disciplinati nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato,
dalle disposizioni della presente legge, nonche' attraverso la
stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 9.
6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra le
Regioni e di coordinamento con lo Stato, nonche', nell'ambito
dell'attuazione degli obblighi comunitari, il collegamento con le
scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione europea.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell'art. 3 - septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e'
il seguente:
"Art. 3 - Integrazione sociosanitaria
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita' atte
a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di
salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita'
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le
attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la
persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n), della Legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro per la
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre
alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita'
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli
uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo
sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria
sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate
dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche'
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base
dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli
essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo
3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e
le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e
gli atti per garantire la gestione integrata dei processi
assistenziali sociosanitari.".
2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concerne Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3) La Legge 13 maggio 1978, n. 180 concerne Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Comma 3
4) La legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 concerne Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997".
5) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 concerne Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517.