REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

          Art. 2                                                                
Principi di organizzazione                                                      
del Servizio sanitario regionale                                                
1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza           
attraverso:                                                                     
a) le Aziende Unita' sanitarie locali, (di seguito denominate                   
'Aziende Usl' o 'Azienda Usl');                                                 
b) le Aziende ospedaliere, nonche', in connessione con specifiche               
esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli                
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito                 
denominati 'IRCCS') e, secondo le modalita' di cui all'articolo 9               
della presente legge, le Aziende ospedaliero-universitarie, gia'                
Aziende ospedaliere integrate con l'Universita'. La costituzione di             
Aziende ospedaliere e' disposta dalla Regione motivando sulla base              
della complessita' della casistica trattata e del ruolo di ospedale             
di riferimento per specifici programmi regionali di assistenza                  
individuati dal Piano sanitario regionale;                                      
c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le                
Aziende e gli Istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito                 
denominati 'Aziende sanitarie' - abbiano stipulato accordi                      
contrattuali.                                                                   
2. L'organizzazione del Ssr prevede:                                            
a) l'obbligo di qualita' tecnica, professionale e relazionale per               
tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle Aziende                    
sanitarie e delle altre strutture che forniscono prestazioni e                  
servizi al Ssr;                                                                 
b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle             
loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla                   
valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta           
dei servizi e nell'atto aziendale;                                              
c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e            
privata delle prestazioni e dei servizi;                                        
d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria            
regionale e locale, nonche' alla verifica dei risultati di salute               
ottenuti dalle Aziende sanitarie;                                               
e) la partecipazione delle Aziende sanitarie all'elaborazione, da               
parte degli Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano             
sanitario regionale;                                                            
f) il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione               
organizzativa degli operatori;                                                  
g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le             
organizzazioni sindacali;                                                       
h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra            
l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui              
all'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e                
successive modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003,            
n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la               
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),           
favorendo in particolare l'integrazione sociale delle persone con               
patologie psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci,            
secondo i principi di liberta' e di dignita' umana alla base della              
legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari               
volontari e obbligatori).                                                       
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita'           
sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni; l'esercizio            
di attivita' sanitarie per conto del Ssr e' subordinato                         
all'accreditamento istituzionale, e l'esercizio di attivita'                    
sanitarie a carico del Ssr e' subordinato alla definizione degli                
accordi contrattuali, secondo quanto previsto dalla legge regionale             
12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e                    
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in                 
attuazione del DPR 14 gennaio 1997) e successive modifiche e dalla              
legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del                
Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30                
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre            
1993, n. 517) e successive modifiche.                                           
4. La Regione, con riferimento alle attivita' ed agli oggetti                   
attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il           
coordinamento delle autonomie funzionali operanti nel territorio                
regionale, secondo il criterio di favorire l'esercizio concertato               
delle funzioni tra loro omogenee e nel rispetto dell'autonomia ad               
esse garantita.                                                                 
5. I rapporti tra il Ssr e le Universita' sono disciplinati nel                 
rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato,             
dalle disposizioni della presente legge, nonche' attraverso la                  
stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 9.                     
6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra le           
Regioni e di coordinamento con lo Stato, nonche', nell'ambito                   
dell'attuazione degli obblighi comunitari, il collegamento con le               
scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione europea.               
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 3 - septies del decreto legislativo 30 dicembre           
1992, n. 502 concernente Riordino della disciplina in materia                   
sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e'           
il seguente:                                                                    
"Art. 3 - Integrazione sociosanitaria                                           
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita' atte            
a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di             
salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni                   
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche           
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di             
riabilitazione.                                                                 
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:                                   
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita'                
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,                     
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o                
invalidanti di patologie congenite e acquisite;                                 
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le                    
attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la            
persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di                   
emarginazione condizionanti lo stato di salute.                                 
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma             
1, lettera n), della Legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi,               
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,            
su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro per la                    
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e criteri              
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre             
alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i                 
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita'            
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate             
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui           
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli             
uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo                     
sanitario.                                                                      
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria               
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'           
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree                
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e                 
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV           
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a           
patologie cronico-degenerative.                                                 
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria               
sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli                  
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate            
dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche'              
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.                                   
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza              
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti           
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto            
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base             
dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al              
comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza              
sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli                     
essenziali di assistenza.                                                       
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della             
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la           
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi           
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.                
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo                   
3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e           
le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono           
l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni                         
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e           
gli atti per garantire la gestione integrata dei processi                       
assistenziali sociosanitari.".                                                  
2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concerne Norme per la                 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del                
sistema integrato di interventi e servizi sociali.                              
3) La Legge 13 maggio 1978, n. 180 concerne Accertamenti e                      
trattamenti sanitari volontari e obbligatori.                                   
Comma 3                                                                         
4) La legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 concerne Norme in                  
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie            
pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997".                     
5) La legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 concerne Norme per il               
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30                  
dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre            
1993, n. 517.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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