LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
Art. 2
Sviluppo del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alle leggi regionali 19 aprile
1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) e 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia
regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19
aprile 1975, n. 24)" Esercizio 2005: Euro 1.800.000,00
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (articolo
17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e articolo 13, L.R. 24 maggio
2004, n. 11)" Esercizio 2005: Euro 9.520.000,00
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: Piano
telematico regionale (articolo 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30
abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" Esercizio 2005: Euro
7.180.000,00.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 concerne Formazione di
una cartografia regionale.
2) La legge regionale 24 maggio 2004, n.11 concerne Sviluppo
regionale della societa' dell'informazione.
3) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30
concernente Costituzione del sistema informativo regionale e' il
seguente:
"Art. 17 - Interventi per la realizzazione del Sistema informativo
1. Per l'impianto ed il funzionamento del S.I.R. la Regione, nei
limiti degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali,
provvede al finanziamento:
a) delle spese per le strutture collegate alle articolazioni del
S.I.R. nei limiti di quanto indicato al precedente articolo;
b) di progetti di ricerca per la messa a punto sperimentale di basi
informative fondamentali, per l'organizzazione delle conoscenze
finalizzate alla rappresentazione dell'economia regionale e delle
dinamiche connesse, nonche' per l'esecuzione di rilevazioni che
concorrono al soddisfacimento del fabbisogno informativo a livello
nazionale e comunitario;
c) di spese per la selezione, formazione e aggiornamento del
personale delle strutture di coordinamento, nonche' di borse di
studio regionali per stage presso le strutture del S.I.R., per tesi
di laurea o ricerche di interesse regionale;
d) di altre spese, relative all'elaborazione e pubblicazione dei
dati, alla diffusione dell'informazione statistica ed all'accesso
alle informazioni del S.I.R.
2. La Regione concorre altresi' al finanziamento:
a) degli investimenti per progetti-pilota per la produzione di
software o di realizzazione hardware-software, di impianto di reti
telematiche, sviluppati dalla Regione in collaborazione con enti ed
organismi interessati, anche con l'utilizzo di apporti esterni a
carattere specialistico;
b) degli investimenti destinati ai progetti che prevedano il primo
impianto di basi informative fondamentali, ivi compreso il contributo
agli Enti locali ed ai soggetti interessati all'adeguamento di
procedure e attrezzature alle specifiche dei protocolli di base
informativa definiti su base regionale;
c) degli investimenti per l'automazione dei servizi regionali e per
l'attuazione dei prodotti hardware e software finalizzati a rendere
effettivo il diritto di accesso alle informazioni e la tutela dei
diritti di cui all'art. 4;
d) di investimenti per l'automazione di servizi degli Enti locali di
valore strategico per la costruzione del S.I.R., nonche' per il
concorso alla realizzazione degli interventi che, sulla base delle
intese all'uopo definite, realizzano lo scambio di dati tra sistemi
informativi privati e S.I.R.
3. La Giunta regionale definisce i limiti massimi, i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente
articolo.".
4) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
concernente Sviluppo regionale della societa' dell'informazione e'
citato alla nota 1 all'articolo 1.