REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          Art. 2                                                                
Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia                                   
1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano la vigilanza                  
sull'attivita' urbanistico edilizia, anche attraverso i controlli di            
cui agli articoli 11 e 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n.            
31 (Disciplina generale dell'edilizia), per assicurare la rispondenza           
degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle                     
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonche' alle               
modalita' esecutive fissate nei titoli abilitativi.                             
2. I Comuni, per le attivita' previste dalla presente legge, possono            
avvalersi della collaborazione dell'Istituto per i Beni artistici,              
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).                      
3. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal                       
responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, di seguito                   
denominato "Sportello unico per l'edilizia", secondo le modalita'               
stabilite dalla presente legge, dallo statuto del Comune e dai                  
regolamenti comunali.                                                           
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria provvedono, a norma           
dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della                     
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) a dare               
comunicazione all'Autorita' giudiziaria, alla Regione, alla                     
Provincia, allo Sportello unico per l'edilizia ed al competente                 
organo periferico del Ministero per i beni e le attivita' culturali             
nei casi di opere abusive realizzate sugli immobili di cui                      
all'articolo 9, commi 4 e 5, delle presunte violazioni urbanistico              
edilizie riscontrate nei luoghi in cui sono realizzate le opere. Lo             
Sportello unico per l'edilizia verifica, entro trenta giorni dalla              
comunicazione, la regolarita' delle opere e dispone gli atti                    
conseguenti.                                                                    
5. Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante               
affissione nell'Albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle             
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali             
ed agenti di polizia giudiziaria, delle relative ordinanze di                   
sospensione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, e trasmette           
i dati anzidetti all'Autorita' giudiziaria competente, al Presidente            
della Giunta provinciale, al Presidente della Giunta regionale e,               
tramite l'Ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle                   
infrastrutture e dei trasporti.                                                 
6. Al fine di consentire il monitoraggio e la vigilanza sul fenomeno            
dell'abusivismo edilizio, la Giunta regionale detta indirizzi in                
merito ai contenuti della relazione mensile di cui al comma 4 e                 
stabilisce le modalita' di raccolta, elaborazione e trattamento dei             
dati e delle informazioni, relativi agli illeciti accertati e ai                
conseguenti provvedimenti amministrativi assunti ai sensi della                 
presente legge.                                                                 
7. Per assicurare l'incremento dell'attivita' di vigilanza e di                 
controllo, i Comuni, in carenza di organici, possono utilizzare, come           
forma incentivante alla partecipazione del proprio personale                    
dipendente a progetti finalizzati, sia parte dei proventi di cui                
all'articolo 21 della presente legge che la quota-parte del                     
contributo di costruzione prevista dall'articolo 27, comma 5, della             
legge regionale n. 31 del 2002, nel rispetto della disciplina                   
contrattuale relativa al trattamento economico dei dipendenti.                  
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                
"Art. 11 - Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio                
attivita'                                                                       
1. Il Dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia, entro             
il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di               
inizio attivita', provvede esclusivamente:                                      
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;                 
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e                    
asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti               
dagli articoli 8 e 9;                                                           
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di                    
costruzione dovuto nonche' l'avvenuto versamento del corrispondente             
importo.                                                                        
2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della                    
documentazione, il dirigente provvede a richiedere l'integrazione e             
il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento            
degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilita' della                  
denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare             
il previsto intervento.                                                         
3. Il RUE stabilisce le modalita' di controllo di merito dei                    
contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio                   
attivita' e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso             
di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista              
abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:                                
a) il controllo e' effettuato in corso d'opera e comunque entro                 
dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza           
di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione             
dei lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi                  
soggetti a certificato di conformita' edilizia e agibilita' il                  
controllo e' comunque effettuato entro la data di presentazione della           
domanda di rilascio del medesimo certificato;                                   
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno            
una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o            
in corso di realizzazione.                                                      
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino                           
all'approvazione del RUE trovano comunque applicazione le modalita'             
di controllo previste al comma 3 e le procedure di applicazione delle           
sanzioni previste dalla legge statale.                                          
2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                
"Art. 17 - Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire             
1. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attivita' edilizia,             
lo Sportello unico verifica la corrispondenza delle opere in corso di           
realizzazione al permesso di costruire, secondo le modalita' definite           
dal RUE.                                                                        
2. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle                  
modalita' di intervento contenute nel permesso il responsabile dello            
Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi                 
accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.                  
3. Vanno comunque eseguiti controlli su un campione almeno del 20 per           
cento degli interventi realizzati, includendo nel campione gli                  
interventi attuati ai sensi dell'art. 13, comma 10.                             
Comma 3                                                                         
3) Il testo dell'art. 27, comma 4, del decreto del Presidente della             
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle                  
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo             
A) e' il seguente:                                                              
"Art. 27 - Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia                        
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto           
2000, n. 267, articoli 107 e 109)                                               
(omissis)                                                                       
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in            
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di                  
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in             
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne            
danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al                     
competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio               
comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle            
opere e dispone gli atti conseguenti.".                                         
Comma 6                                                                         
4) Il testo dell'art. 27, comma 5, della legge regionale 25 novembre            
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 27 - Contributo di costruzione                                            
(omissis)                                                                       
5. Una quota parte del contributo di costruzione potra' essere                  
utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del                   
territorio e sulle attivita' edilizie previste nella presente                   
legge.".                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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