LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
Art. 2
Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia
1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano la vigilanza
sull'attivita' urbanistico edilizia, anche attraverso i controlli di
cui agli articoli 11 e 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 (Disciplina generale dell'edilizia), per assicurare la rispondenza
degli interventi alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonche' alle
modalita' esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. I Comuni, per le attivita' previste dalla presente legge, possono
avvalersi della collaborazione dell'Istituto per i Beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).
3. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal
responsabile dello Sportello unico per l'edilizia, di seguito
denominato "Sportello unico per l'edilizia", secondo le modalita'
stabilite dalla presente legge, dallo statuto del Comune e dai
regolamenti comunali.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria provvedono, a norma
dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) a dare
comunicazione all'Autorita' giudiziaria, alla Regione, alla
Provincia, allo Sportello unico per l'edilizia ed al competente
organo periferico del Ministero per i beni e le attivita' culturali
nei casi di opere abusive realizzate sugli immobili di cui
all'articolo 9, commi 4 e 5, delle presunte violazioni urbanistico
edilizie riscontrate nei luoghi in cui sono realizzate le opere. Lo
Sportello unico per l'edilizia verifica, entro trenta giorni dalla
comunicazione, la regolarita' delle opere e dispone gli atti
conseguenti.
5. Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'Albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, delle relative ordinanze di
sospensione e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, e trasmette
i dati anzidetti all'Autorita' giudiziaria competente, al Presidente
della Giunta provinciale, al Presidente della Giunta regionale e,
tramite l'Ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Al fine di consentire il monitoraggio e la vigilanza sul fenomeno
dell'abusivismo edilizio, la Giunta regionale detta indirizzi in
merito ai contenuti della relazione mensile di cui al comma 4 e
stabilisce le modalita' di raccolta, elaborazione e trattamento dei
dati e delle informazioni, relativi agli illeciti accertati e ai
conseguenti provvedimenti amministrativi assunti ai sensi della
presente legge.
7. Per assicurare l'incremento dell'attivita' di vigilanza e di
controllo, i Comuni, in carenza di organici, possono utilizzare, come
forma incentivante alla partecipazione del proprio personale
dipendente a progetti finalizzati, sia parte dei proventi di cui
all'articolo 21 della presente legge che la quota-parte del
contributo di costruzione prevista dall'articolo 27, comma 5, della
legge regionale n. 31 del 2002, nel rispetto della disciplina
contrattuale relativa al trattamento economico dei dipendenti.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'art. 11 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 11 - Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio
attivita'
1. Il Dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia, entro
il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio attivita', provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e
asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti
dagli articoli 8 e 9;
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di
costruzione dovuto nonche' l'avvenuto versamento del corrispondente
importo.
2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della
documentazione, il dirigente provvede a richiedere l'integrazione e
il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento
degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilita' della
denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento.
3. Il RUE stabilisce le modalita' di controllo di merito dei
contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio
attivita' e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso
di realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista
abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) il controllo e' effettuato in corso d'opera e comunque entro
dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza
di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione
dei lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi
soggetti a certificato di conformita' edilizia e agibilita' il
controllo e' comunque effettuato entro la data di presentazione della
domanda di rilascio del medesimo certificato;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno
una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o
in corso di realizzazione.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del RUE trovano comunque applicazione le modalita'
di controllo previste al comma 3 e le procedure di applicazione delle
sanzioni previste dalla legge statale.
2) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 17 - Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire
1. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attivita' edilizia,
lo Sportello unico verifica la corrispondenza delle opere in corso di
realizzazione al permesso di costruire, secondo le modalita' definite
dal RUE.
2. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle
modalita' di intervento contenute nel permesso il responsabile dello
Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi
accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Vanno comunque eseguiti controlli su un campione almeno del 20 per
cento degli interventi realizzati, includendo nel campione gli
interventi attuati ai sensi dell'art. 13, comma 10.
Comma 3
3) Il testo dell'art. 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo
A) e' il seguente:
"Art. 27 - Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109)
(omissis)
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al
competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio
comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle
opere e dispone gli atti conseguenti.".
Comma 6
4) Il testo dell'art. 27, comma 5, della legge regionale 25 novembre
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il
seguente:
"Art. 27 - Contributo di costruzione
(omissis)
5. Una quota parte del contributo di costruzione potra' essere
utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del
territorio e sulle attivita' edilizie previste nella presente
legge.".