LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'Allegato I della
direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del decreto legislativo n. 372
del 1999, ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di
impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'articolo 77
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2003), nonche' le modifiche sostanziali a tali impianti, sono
assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II
della presente legge.
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non
compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure
previste dal Titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 nonche' di cui
all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e
96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso
alla giustizia".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'Allegato I della direttiva 96/61/CE concernente
Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento e' il seguente:
"Allegato I
Categorie di attivita' industriali di cui all'articolo 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore
ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno
stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di
tali attivita'.
1. Attivita' energetiche
1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di
combustione di oltre 50 MW
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas
1.3. Cokerie
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50
chilojoule per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore
a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio
o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30
m3
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti dell'amianto
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno 3.5. Impianti per la
fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane,
con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o
con una capacita' di forno superiore a 4m3 e con una densita' di
colata per giorno superiore a 300 kg/m3
4. Industria chimica
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende
per produzione la produzione su scala industriale mediante
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui
ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,
epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a
base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico,
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi
solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido
di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per
la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai
rifiuti pericolosi
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,
della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della 91/689/CEE quali
definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli
usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989,
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella
direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente
la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3
tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,
D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti
6. Altre attivita'
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili
la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito
6.4.
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50
tonnellate al giorno
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da: - materie prime annuali (diverse
dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di
oltre 75 tonnellate al giorno; - materie prime vegetali con una
capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al
giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di
latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su
base annua)
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) 750 posti scrofe
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate
all'anno
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.".
2) Il testo dell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Allegato I
Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non
rientrano nel presente decreto.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore
ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno
stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di
tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione
di oltre 50 MW
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita'
superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule
per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio
o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30
m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di
oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno
superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a
300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende
per produzione la produzione su scala industriale mediante
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui
ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,
alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,
epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a
base di cellulosa);
i) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico,
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi
solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido
di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi.
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per
la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti
Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della
direttiva n. 91/689/CEE Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai
rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n.
91/689/CEE quali definiti negli Allegati II A e II B (operazioni R 1,
R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva
n. 75/439/CEE Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate
al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella direttiva n. 89/369/CEE Consiglio, dell'8 giugno 1989,
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella
direttiva n. 89/429/CEE Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la
riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3
tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'Allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D
8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno .
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie
fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la
cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4.
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50
tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal
latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno;
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con
piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate
all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o
grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.".
3) Il testo dell'art. 77 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e' il seguente:
"Art. 77 - Interventi ambientali
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 18, comma 5 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato
ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a
prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite
convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del
presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di
competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di
cui all'articolo 27 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a
5 milioni di Euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti
gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione,
relativi alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1,
del DPCM 10/8/1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate
nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, sono disciplinate le
modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di
essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo
gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da
rilasciare da piu' di una autorita' competente. L'autorizzazione di
cui al comma 3 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e
4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in
relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita'
competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della
tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.
Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area
individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 , e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1
milione di euro per l'anno 2005.".
Comma 3
4) Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:
"Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
1) "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, escluse le
sostanze radioattive di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 230, e gli
organismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo del
3 marzo 1993, n. 91 e al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n.
92;
2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento di beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
3) "impianto", l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o
piu' attivita' elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attivita'
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte
nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento;
4) "impianto esistente", un impianto in esercizio, ovvero un impianto
che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale. E' considerato
altresi' esistente l'impianto per il quale, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, siano state presentate richieste
complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri
in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
5) "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o
diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore
nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
6) "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a
determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello
di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi
di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche
per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione
non devono essere considerate eventuali diluizioni. L'effetto di un
impianto di depurazione e' preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a
condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
DLgs 11 maggio 1999, n. 152, e sue successive modificazioni;
7) "norma di qualita' ambientale", la serie di requisiti, inclusi gli
obiettivi di qualita', che devono sussistere in un dato momento in un
determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito
nella normativa vigente in materia ambientale;
8) "autorita' competente", la medesima autorita' statale competente
al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
ai sensi della vigente normativa o l'autorita' individuata dalla
regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
9) "autorizzazione integrata ambientale", il provvedimento che
autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai
requisiti del presente decreto. Un'autorizzazione integrata
ambientale puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che
siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
10) "modifica dell'impianto", una modifica delle sue caratteristiche
o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa
produrre conseguenze sull'ambiente;
11) "modifica sostanziale" una modifica dell'impianto che, secondo
l'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi e
significativi per gli esseri umani o per l'ambiente;
12) "migliori tecniche disponibili", la piu' efficiente e avanzata
fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere
conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. In
particolare si intende per:
a) "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalita' di
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura
dell'impianto;
b) "disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
c) "migliori", le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
13) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce l'impianto.".
5) Il testo dell'art.4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico
e all'accesso alla giustizia e' il seguente:
"Art. 4 - Modifica della direttiva 96/61/CE
La direttiva 96/61/CE e' modificata come segue:
1) l'articolo 2 e' cosi' modificato:
a) al paragrafo 10, lettera b), e' aggiunta la seguente frase:
b) "modifica sostanziale", una modifica dell'impianto che, secondo
l'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi e
significativi per gli esseri umani o l'ambiente. Ai fini della
presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto
sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per
se' sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti
nell'Allegato I;
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
13) "pubblico", una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai
sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le
organizzazioni o i gruppi di tali persone;
14) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o puo' subire gli
effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o
all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai
fini della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti
di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto
interesse.
(omissis)".