REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

          Art. 2                                                                
Ambito di applicazione e definizioni                                            
1. Gli impianti nuovi ed esistenti, elencati nell'Allegato I della              
direttiva 96/61/CE e nell'Allegato I del decreto legislativo n. 372             
del 1999, ad esclusione di quelli assoggettati a valutazione di                 
impatto ambientale di competenza statale ai sensi dell'articolo 77              
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione            
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria              
2003), nonche' le modifiche sostanziali a tali impianti, sono                   
assoggettati alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II               
della presente legge.                                                           
2. A richiesta del gestore gli impianti nuovi ed esistenti non                  
compresi nel comma 1 sono assoggettati alle procedure ed alle misure            
previste dal Titolo II della presente legge.                                    
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui                   
all'articolo 2 del decreto legislativo n. 372 del 1999 nonche' di cui           
all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del                
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la           
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e                 
programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e            
96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso             
alla giustizia".                                                                
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'Allegato I della direttiva 96/61/CE concernente                
Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate              
dell'inquinamento e' il seguente:                                               
"Allegato I                                                                     
Categorie di attivita' industriali di cui all'articolo 1                        
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo            
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non                  
rientrano nella presente direttiva.                                             
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere               
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore            
ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno              
stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di           
tali attivita'.                                                                 
1. Attivita' energetiche                                                        
1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di                      
combustione di oltre 50 MW                                                      
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas                                            
1.3. Cokerie                                                                    
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone                      
2. Produzione e trasformazione dei metalli                                      
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici           
compresi i minerali solforati                                                   
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o              
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita'                  
superiore a 2,5 tonnellate all'ora                                              
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi                  
mediante:                                                                       
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di           
acciaio grezzo all'ora;                                                         
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50                     
chilojoule per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore            
a 20 MW;                                                                        
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una                    
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo             
all'ora.                                                                        
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione                
superiore a 20 tonnellate al giorno                                             
2.5. Impianti:                                                                  
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,                 
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso                       
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;                             
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di             
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di             
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio            
o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli                         
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie             
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche           
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30            
m3                                                                              
3. Industria dei prodotti minerali                                              
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni           
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al                
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di               
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni             
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno             
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla                       
fabbricazione di prodotti dell'amianto                                          
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli                    
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione           
di oltre 20 tonnellate al giorno                                                
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli               
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di               
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno 3.5. Impianti per la                   
fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare             
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane,              
con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o            
con una capacita' di forno superiore a 4m3 e con una densita' di                
colata per giorno superiore a 300 kg/m3                                         
4. Industria chimica                                                            
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende             
per produzione la produzione su scala industriale mediante                      
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui           
ai punti da 4.1 a 4.6.                                                          
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici                  
organici di base come:                                                          
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,                  
alifatici o aromatici);                                                         
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,               
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,                  
epossidi;                                                                       
c) idrocarburi solforati;                                                       
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi,            
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;                                
e) idrocarburi fosforosi;                                                       
f) idrocarburi alogenati;                                                       
g) composti organometallici;                                                    
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a               
base di cellulosa);                                                             
i) gomme sintetiche;                                                            
j) sostanze coloranti e pigmenti;                                               
k) tensioattivi e agenti di superficie                                          
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici                  
inorganici di base, quali:                                                      
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e                  
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi             
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;                  
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico,              
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi                 
solforati;                                                                      
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido            
di sodio;                                                                       
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di             
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;                     
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali              
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio                                  
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di           
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)                   
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base                  
fitosanitari e di biocidi                                                       
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per            
la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base                               
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi                         
5. Gestione dei rifiuti                                                         
Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/CEE e l'articolo 3 della             
direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai           
rifiuti pericolosi                                                              
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,           
della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della 91/689/CEE quali           
definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e            
R 9) della direttiva 75/442/CEE  e nella direttiva 75/439/CEE del               
Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli             
usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno                           
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti                
nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989,                   
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato              
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella                 
direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente             
la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti             
di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3            
tonnellate all'ora.                                                             
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali               
definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,            
D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno                           
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con              
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle            
discariche per i rifiuti inerti                                                 
6. Altre attivita'                                                              
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:                         
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie                    
fibrose;                                                                        
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20                
tonnellate al giorno                                                            
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,                    
imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili             
la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno               
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di                 
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito                
6.4.                                                                            
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50           
tonnellate al giorno                                                            
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di                 
prodotti alimentari a partire da:  - materie prime annuali (diverse             
dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di                
oltre 75 tonnellate al giorno; - materie prime vegetali con una                 
capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al           
giorno (valore medio su base trimestrale);                                      
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di               
latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su               
base annua)                                                                     
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di                 
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10                 
tonnellate al giorno                                                            
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con             
piu' di:                                                                        
a) 40.000 posti pollame;                                                        
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o                          
c) 750 posti scrofe                                                             
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o            
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per                      
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,                   
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di                
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate               
all'anno                                                                        
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o                 
grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.".             
2) Il testo dell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.           
372 concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla               
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Allegato I                                                                     
Categorie di attivita' industriali di cui all'art. 1                            
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo            
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non                  
rientrano nel presente decreto.                                                 
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere               
alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore            
ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in uno              
stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di           
tali attivita'.                                                                 
1. Attivita' energetiche.                                                       
1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione             
di oltre 50 MW                                                                  
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.                                           
1.3. Cokerie.                                                                   
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.                     
2. Produzione e trasformazione dei metalli.                                     
2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici           
compresi i minerali solforati.                                                  
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o              
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita'                  
superiore a 2,5 tonnellate all'ora.                                             
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi                  
mediante:                                                                       
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di           
acciaio grezzo all'ora;                                                         
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule           
per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;              
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una                    
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo             
all'ora.                                                                        
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione                
superiore a 20 tonnellate al giorno.                                            
2.5. Impianti:                                                                  
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,                 
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso                       
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;                             
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di             
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di             
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio            
o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.                        
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie             
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche           
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30            
m3.                                                                             
3. Industria dei prodotti minerali.                                             
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni           
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al                
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di               
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni             
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.            
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla                       
fabbricazione di prodotti dell'amianto.                                         
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli                    
destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione           
di oltre 20 tonnellate al giorno.                                               
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli               
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di               
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.                                       
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante                
cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,                    
piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di                
oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di forno                    
superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a             
300 kg/m3.                                                                      
4. Industria chimica.                                                           
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende             
per produzione la produzione su scala industriale mediante                      
trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui           
ai punti da 4.1 a 4.6.                                                          
4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici                  
organici di base come:                                                          
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi,                  
alifatici o aromatici);                                                         
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni,               
acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine,                  
epossidi;                                                                       
c) idrocarburi solforati;                                                       
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,           
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;                                
e) idrocarburi fosforosi;                                                       
f) idrocarburi alogenati;                                                       
g) composti organometallici;                                                    
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a               
base di cellulosa);                                                             
i) sostanze coloranti e pigmenti;                                               
k) tensioattivi e agenti di superficie.                                         
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici                  
inorganici di base, quali:                                                      
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o                  
fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi             
di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;                  
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico,              
acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi                 
solforati;                                                                      
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido            
di sodio;                                                                       
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di             
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;                     
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali              
carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.                                 
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di           
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).                  
4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base                  
fitosanitari e di biocidi.                                                      
4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per            
la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.                              
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.                        
5. Gestione dei rifiuti                                                         
Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della                  
direttiva n. 91/689/CEE Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai            
rifiuti pericolosi.                                                             
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi,           
della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n.                  
91/689/CEE quali definiti negli Allegati II A e II B (operazioni R 1,           
R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva            
n. 75/439/CEE Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente                        
l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate            
al giorno.                                                                      
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti                
nella direttiva n. 89/369/CEE Consiglio, dell'8 giugno 1989,                    
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato              
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella                 
direttiva n. 89/429/CEE Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la           
riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di             
incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3               
tonnellate all'ora.                                                             
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali               
definiti nell'Allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D            
8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno .                      
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con              
una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle            
discariche per i rifiuti inerti.                                                
6. Altre attivita'.                                                             
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:                         
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie                    
fibrose;                                                                        
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20                
tonnellate al giorno;                                                           
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,                    
imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la           
cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.                 
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di                 
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.               
6.4.                                                                            
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50           
tonnellate al giorno;                                                           
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di                 
prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal            
latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75           
tonnellate al giorno;                                                           
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di                 
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10                 
tonnellate al giorno.                                                           
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con             
piu' di:                                                                        
a) 40.000 posti pollame;                                                        
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o                          
c) 750 posti scrofe.                                                            
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o            
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per                      
apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,                   
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di                
consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate               
all'anno.                                                                       
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o                 
grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.".             
3) Il testo dell'art. 77 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289                   
concernente Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e               
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e' il seguente:                
"Art. 77 - Interventi ambientali                                                
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della                  
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui                   
all'articolo 18, comma 5 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, il                   
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato             
ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione                        
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove            
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale              
delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a            
prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite                   
convenzioni.                                                                    
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del                  
presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di                 
competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di              
cui all'articolo 27 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a            
5 milioni di Euro.                                                              
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti           
gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione,                  
relativi alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1,             
del DPCM 10/8/1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate                 
nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24                  
settembre 1996.                                                                 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta           
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto           
con il Ministro delle attivita' produttive, sono disciplinate le                
modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di            
essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo                  
gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da                   
rilasciare da piu' di una autorita' competente. L'autorizzazione di             
cui al comma 3 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e           
della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.                    
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e            
4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della               
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'              
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita             
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le           
province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in                 
relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita'               
competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della                 
tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.            
Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del            
bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del                   
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unita'                      
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero                    
dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati            
esclusivamente per le predette spese.                                           
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area                
individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della            
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 , e' autorizzata la spesa di 2 milioni            
di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1            
milione di euro per l'anno 2005.".                                              
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372           
concernente Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla                   
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e' il seguente:             
"Art. 2 - Definizioni                                                           
Ai fini del presente decreto si intende per:                                    
1) "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, escluse le                 
sostanze radioattive di cui al DLgs 17 marzo 1995, n. 230, e gli                
organismi geneticamente modificati di cui al decreto legislativo del            
3 marzo 1993, n. 91 e al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n.               
92;                                                                             
2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di             
attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,            
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o              
alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento di beni                  
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi                     
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;                                    
3) "impianto", l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o             
piu' attivita' elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attivita'             
accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte             
nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e                         
sull'inquinamento;                                                              
4) "impianto esistente", un impianto in esercizio, ovvero un impianto           
che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di             
entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le                 
autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il                  
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale. E' considerato             
altresi' esistente l'impianto per il quale, alla data di entrata in             
vigore del presente decreto, siano state presentate richieste                   
complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri             
in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del                   
presente decreto;                                                               
5) "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o           
diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore                 
nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;                                         
6) "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a                
determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello            
di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi           
di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche             
per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,                       
segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori limite di                 
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di                     
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione            
non devono essere considerate eventuali diluizioni. L'effetto di un             
impianto di depurazione e' preso in considerazione nella                        
determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a                  
condizione di garantire un livello equivalente di protezione                    
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti             
maggiori nell'ambiente fatto salvo il rispetto delle disposizioni del           
DLgs 11 maggio 1999, n. 152, e sue successive modificazioni;                    
7) "norma di qualita' ambientale", la serie di requisiti, inclusi gli           
obiettivi di qualita', che devono sussistere in un dato momento in un           
determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito           
nella normativa vigente in materia ambientale;                                  
8) "autorita' competente", la medesima autorita' statale competente             
al rilascio del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale            
ai sensi della vigente normativa o l'autorita' individuata dalla                
regione, tenuto conto dell'esigenza di definire un unico procedimento           
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;                       
9) "autorizzazione integrata ambientale", il provvedimento che                  
autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate           
condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai                  
requisiti del presente decreto. Un'autorizzazione integrata                     
ambientale puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che             
siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;             
10) "modifica dell'impianto", una modifica delle sue caratteristiche            
o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa                   
produrre conseguenze sull'ambiente;                                             
11) "modifica sostanziale" una modifica dell'impianto che, secondo              
l'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi e                       
significativi per gli esseri umani o per l'ambiente;                            
12) "migliori tecniche disponibili", la piu' efficiente e avanzata              
fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio                    
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire,             
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad           
evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo               
generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.              
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere                
conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. In                  
particolare si intende per:                                                     
a) "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalita' di                    
progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura                  
dell'impianto;                                                                  
b) "disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta           
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide               
nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in                   
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che            
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il               
gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;                          
c) "migliori", le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato                
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;                          
13) "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o               
gestisce l'impianto.".                                                          
5) Il testo dell'art.4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE            
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 concernente           
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la                 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e                 
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio           
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico            
e all'accesso alla giustizia e' il seguente:                                    
"Art. 4 - Modifica della direttiva 96/61/CE                                     
La direttiva 96/61/CE e' modificata come segue:                                 
1) l'articolo 2 e' cosi' modificato:                                            
a) al paragrafo 10, lettera b), e' aggiunta la seguente frase:                  
b) "modifica sostanziale", una modifica dell'impianto che, secondo              
l'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi e                       
significativi per gli esseri umani o l'ambiente. Ai fini della                  
presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto              
sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per              
se' sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti                        
nell'Allegato I;                                                                
b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:                                          
13) "pubblico", una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai             
sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le                
organizzazioni o i gruppi di tali persone;                                      
14) "pubblico interessato", il pubblico che subisce o puo' subire gli           
effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o                   
all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di                   
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai             
fini della presente definizione le organizzazioni non governative che           
promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti             
di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto                   
interesse.                                                                      
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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