REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')

          Art. 2                                                                
Devoluzione dei generi alimentari                                               
e dei prodotti deperibili                                                       
1. L'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei           
prodotti deperibili e' stabilita dal Comune che individua i soggetti            
beneficiari e dispone le modalita' di consegna, nel rispetto delle              
seguenti disposizioni:                                                          
a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla                     
devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dall'Azienda USL              
competente per territorio che e' tenuta, a richiesta del Comune, a              
rilasciare idoneo parere;                                                       
b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono             
essere strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e                  
associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale di            
competenza.                                                                     
2. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti                  
deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose            
oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte                         
immediatamente e che quindi e' sua facolta' chiedere immediatamente             
di essere sentito dal dirigente o funzionario comunale competente o             
da persona da questi delegata. La richiesta di audizione immediata o            
il rifiuto di essa e' inserita nel verbale di sequestro.                        
Dell'eventuale audizione e' redatto apposito verbale.                           
3. La devoluzione e' disposta con atto del dirigente o funzionario              
comunale competente, nel rispetto delle disposizioni regionali e                
comunali in materia e l'organo accertatore che procede alla consegna            
della merce redige apposito verbale di devoluzione.                             
4. Per la distruzione si applicano le disposizioni di cui                       
all'articolo 4.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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