REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20
REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')
Art. 2
Devoluzione dei generi alimentari
e dei prodotti deperibili
1. L'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei
prodotti deperibili e' stabilita dal Comune che individua i soggetti
beneficiari e dispone le modalita' di consegna, nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla
devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dall'Azienda USL
competente per territorio che e' tenuta, a richiesta del Comune, a
rilasciare idoneo parere;
b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono
essere strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e
associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale di
competenza.
2. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti
deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose
oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte
immediatamente e che quindi e' sua facolta' chiedere immediatamente
di essere sentito dal dirigente o funzionario comunale competente o
da persona da questi delegata. La richiesta di audizione immediata o
il rifiuto di essa e' inserita nel verbale di sequestro.
Dell'eventuale audizione e' redatto apposito verbale.
3. La devoluzione e' disposta con atto del dirigente o funzionario
comunale competente, nel rispetto delle disposizioni regionali e
comunali in materia e l'organo accertatore che procede alla consegna
della merce redige apposito verbale di devoluzione.
4. Per la distruzione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4.