REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

          Art. 2                                                                
Autorizzazione regionale                                                        
1. Le attivita' di produzione e commercio dei vegetali e prodotti               
vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al                  
possesso di apposita autorizzazione.                                            
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale              
competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge           
denominata "struttura fitosanitaria regionale".                                 
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:            
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,             
comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere                
ceduti a terzi a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che               
moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita'               
sementiera;                                                                     
b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di                      
propagazione vegetale, escluse le sementi se gia' confezionate ed               
etichettate da altri;                                                           
c) gli importatori da paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali           
o di altri materiali comprese le sementi, di cui all'Allegato V,                
parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio                
2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella            
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita', con sedi operative nel               
territorio regionale;                                                           
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di                 
spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o                
frutti di agrumi;                                                               
e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di                  
patate;                                                                         
f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui                 
all'Allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sedi                   
operative nel territorio regionale.                                             
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f), possono           
esercitare l'attivita' a decorrere dalla data di presentazione della            
richiesta di autorizzazione.                                                    
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre                
piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle                 
sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi                      
all'interno della propria azienda deve preventivamente presentare               
alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante             
le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di                    
conservazione e la relativa collocazione.                                       
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori            
di piccoli quantitativi di vegetali destinati a superfici di limitata           
estensione, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria              
regionale.                                                                      
7. L'autorizzazione e' personale e decade in caso di morte del                  
titolare o di variazione di titolarita' dell'impresa che implichi la            
modifica del numero di partita IVA. Qualora, dopo la decadenza                  
dell'autorizzazione, l'attivita' prosegua, il successore a titolo               
universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova             
domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal subentro.                   
L'attivita' puo' proseguire fino al rilascio della nuova                        
autorizzazione o al diniego; possono altresi' essere utilizzate fino            
ad esaurimento le confezioni, le etichette o altri documenti                    
riportanti il precedente numero di autorizzazione.                              
8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la struttura             
fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale puo' essere             
commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del               
subentro.                                                                       
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del            
Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente Direttiva del Consiglio               
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita' e' il seguente:                       
"Allegato V                                                                     
Parte B - Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci originari di                
territori diversi da quelli indicati nella parte A                              
I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori            
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita'.                             
1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,             
ma comprese le sementi di Crucifere, Graminacee, Trifolium spp.,                
originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile,             
della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, genera Triticum, Secale e X                 
Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del           
Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, Capsicum           
spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex           
Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais            
L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium             
schoenoprasum L. e Phaseolus L.                                                 
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:              
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L.,                    
Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L.,           
Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae,                          
- conifere (Coniferales),                                                       
- Acer saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,                
- Prunus L., originarie di Paesi extraeuropei,                                  
- fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus             
L., Rosa L. e Trachellium L., originarie di Paesi extraeuropei,                 
- ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.                          
3. Frutti di:                                                                   
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relative ibridi,              
Momordica L. e Solanum melongena L.,                                            
- Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L.,             
Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., e                
Vaccinium L., originari di Paesi extraeuropei.                                  
4. Tuberi di Solanum tuberosum L.                                               
5. Corteccia, separata dal tronco, di:                                          
- conifere (Coniferales),                                                       
- Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L., esclusa la specie             
Quercus suber L.                                                                
6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:             
a)  e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti            
ordini, generi o specie:  - Castanea Mill.,  - Castanea Mill.,                  
Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie             
rotonda naturale, originario dell'America settentrionale,  - Platanus           
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda             
naturale,  - Conifere (Coniferales), escluso il genere Pinus L.,                
originarie di Paesi extraeuropei, compreso il legname che non ha                
conservato la superficie rotonda naturale,  - Pinus L., compreso il             
legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,  -                
Populus L., originario del continente americano,  - Acer saccharum              
Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie                 
rotonda naturale, originario dell'America settentrionale;                       
b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti                      
nell'Allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87:                    
Codice NC  Designazione delle merci                                             
4401 10 00  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o             
in forme simili                                                                 
ex 4401 21 00  Legno in piccole placche o in particelle:  - di                  
conifere, originario di Paesi non europei                                       
4401 22  Legno in piccole placche o particelle:  - non di conifere              
ex 4401 30  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di              
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili                                    
ex 4403 20  Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o            
squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di                
conservazione, di conifere, originario di Paesi non europei                     
4403 91 00  Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o            
squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di                
conservazione:  - di quercia (Quercus spp.)                                     
4403 99  Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o               
squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di                
conservazione:  - non di conifere, di quercia (Quercus spp.) o di               
faggio (Fagus spp.)                                                             
ex 4404 10 00  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,            
non segati per il lungo:  - di conifere, originari di Paesi non                 
europei                                                                         
ex 4404 20 00  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,            
non segati per il lungo:  - non di conifere                                     
4406 10 00  Traversine di legno per strade ferrate o simili:  - non             
impregnate                                                                      
ex 4407 10  Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o                   
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,             
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di           
travi composte, assicelle:  - di conifere, originario di Paesi non              
europei                                                                         
ex 4407 91  Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o                   
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,             
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di           
travi composte, assicelle:  - di quercia (Quercus spp.)                         
ex 4407 99  Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o                   
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,             
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di           
travi composte, assicelle:  - non di conifere, di legni tropicali, di           
quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)                                 
ex 4415 10  Casse, gabbie e cilindri di legno originari di Paesi non            
europei                                                                         
ex 4415 20  Palette di carico semplici, palette-casse ed altre                  
piattaforme di carico di legno, originarie di Paesi non europei                 
ex 4416 00  Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di                  
quercia (Quercus spp.)                                                          
Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415             
20) formano pure oggetto di deroga ove siano conformi alle norme                
stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo                  
marchio.                                                                        
7.a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di            
terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante,                
humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto              
interamente di torba.                                                           
b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali,                
costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla               
lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide                    
inorganiche destinate a rafforzare la vitalita' dei vegetali,                   
originari dei seguenti Paesi:                                                   
- Turchia,                                                                      
- Bielorussia, Estonia, Georgia, Lettonia, Lituania, Moldavia,                  
Russia, Ucraina,                                                                
- Paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia,           
Marocco, Tunisia.                                                               
8. Semi dei genera Triticum, Secale e X Triticosecale originari                 
dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del            
Pakistan, del Sudafrica  e degli USA.                                           
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori           
di organismi nocivi concernenti talune zone protette                            
Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla              
sezione I.                                                                      
1. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione                     
industriale.                                                                    
2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris              
L.).                                                                            
3. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles           
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya              
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot,            
Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L..                                         
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di Amelanchier             
Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia              
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia                    
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L..               
5. Sementi di Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. e                
Phaseolus vulgaris L.                                                           
6. Sementi e frutti "capsule" di Gossypium spp. e cotone non                    
sgranato.                                                                       
7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:             
a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere                     
(Coniferales), escluso il genere Pinus L., originario di Paesi terzi            
europei, e                                                                      
b) corrisponde a una delle seguenti designazioni figuranti                      
nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:                     
Codice NC Designazione delle merci                                              
4401 10 00  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o             
in forme simili                                                                 
4401 21 00  Legno in piccole placche o in particelle                            
ex 4401 30  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di              
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili                                    
4403 20  Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o               
squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di                
conservazione                                                                   
ex 4404 10 00  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,            
non segati per il lungo                                                         
4406 10 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili:  - non              
impregnate                                                                      
ex 4407 10  Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o                   
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,             
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di           
travi composte, assicelle:                                                      
4415 10  Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili                 
4415 20  Palette di carico semplici, palette-casse ed altre                     
piattaforme di carico                                                           
Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415             
20) formano anche oggetto di deroga ove siano conformi alle norme               
stabilite per le "palette di carico-UIC" e portino il relativo                  
marchio.                                                                        
8. Parti di vegetali di Eucalyptus l'He'rit".                                   
2) Il testo dell'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE del            
Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente Direttiva del Consiglio               
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita' e' il seguente:                       
"Allegato V                                                                     
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci che devono essere sottoposti           
a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione per poter essere              
spostati nel territorio comunitario, se sono originari della                    
Comunita', oppure a ispezione fitosanitaria nel Paese di origine o              
nel Paese speditore se non sono originari della Comunita' per poter             
essere introdotti nel territorio comunitario                                    
Parte A                                                                         
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunita'              
I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori            
di organismi nocivi concernenti l'intera Comunita' e che devono                 
essere accompagnati da un passaporto delle piante                               
1. Vegetali e prodotti vegetali                                                 
1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,           
di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus           
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,                 
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., ad eccezione di Prunus            
laurocerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e            
Sorbus L.                                                                       
1.2. Vegetali di Beta vulgaris L. e di Humulus lupulus L., destinati            
alla piantagione, ad eccezione delle sementi.                                   
1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di Solanum L. e                   
relativi ibridi, destinati alla piantagione.                                    
1.4. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o relativi ibridi            
e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.                         
1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi                 
ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.                                
1.6. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e                   
relativi ibridi, con foglie e peduncoli.                                        
1.7. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma,                
che:                                                                            
a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti             
generi: - Castanea Mill, escluso il legname scortecciato, - Platanus            
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda             
naturale, e,                                                                    
b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti                     
nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del                  
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria            
e statistica ed alla tariffa doganale comune:                                   
Codice NC  Designazione delle merci                                             
4401 10 00  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o             
in forme simili                                                                 
4401 22 00  Legno in piccole placche o in particelle                            
ex 4401 30  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di              
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili                                    
4403 99  Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o               
squadrato:  - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di                
conservazione  - non di conifere, quercia (Quercus spp.) o faggio               
(Fagus spp.)                                                                    
ex 4404 20 00 Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,             
non segati per il lungo:  - non di conifere                                     
4406 10 00  Traversine di legno per strade ferrate o simili:  - non             
impregnate                                                                      
ex 4407 99  Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o                   
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,             
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di           
travi composte, assicelle:  - non conifere, di legni tropicali, di              
quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)                                 
1.8. Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.                            
2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la           
cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che            
si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi              
dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per             
la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli                  
organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa            
produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti.              
2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,           
di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp.,            
Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des                
Moul, Dianthus L. e ebridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass.,            
Gypsophila L., tutte le varieta' di ibridi della Nuova Guinea di                
Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill. Leucanthemum L., Lupinus L.,           
Pelargonium l'He'rit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus              
L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L.,                   
Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L.,             
Tsuga Carr. e Verbena L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi           
dai vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati alla                    
piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.            
2.2. Vegetali di Solanacee, ad eccezione di quelli del punto 1.3                
destinati alla piantagione, escluse le sementi.                                 
2.3. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. e                  
Strelitziaceae, con le radici o con terreno di coltura aderente o               
associato.                                                                      
2.4. Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e                 
Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione di Allium porrum            
L., destinati alla piantagione.                                                 
3. Bulbi e cormi destinati alla piantagione prodotti da produttori la           
cui produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che            
si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi              
dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per             
la vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli                  
organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa            
produzione e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti,              
fiori recisi e per cui tale indicazione risulta dall'imballaggio o              
altro modo, di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus                
Weston "Golden Yellow", Galantus L., Galtonia candicans (Baker)                 
Decne., Cultivar nane e relativi ibridi di Gladiolus Tourn. ex L.,              
quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet,                  
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. e Gladiolus tubergenii           
hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller,                  
Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia             
Juss. E Tulipa L.                                                               
II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori           
di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono               
essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona            
appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale               
zona.                                                                           
Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla            
sezione I.                                                                      
1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.                                    
1.1. Vegetali di Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.           
e Pseudotsuga Carr.                                                             
1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,           
di Populus L. e Beta vulgaris L.                                                
1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di                      
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus              
L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus                
Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha               
Roem., Pyrus L. e Sorbus L..                                                    
1.4. Polline vivo per l'impollinazione di Amelanchier Med.,                     
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,             
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana                 
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L..                         
1.5. Tuberi di Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione.                
1.6. Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla lavorazione                   
industriale.                                                                    
1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (Beta vulgaris            
L.).                                                                            
1.8. Sementi di Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. e              
Phaseolus vulgaris L.                                                           
1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato.                  
1.10. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma,               
che:                                                                            
a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere                     
(Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, e                         
b) corrisponde ad una delle seguenti designazioni figuranti                     
nell'Allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:                     
Codice NC  Designazione delle merci                                             
4401 10 00  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o             
in forme simili                                                                 
4401 21 00  Legno in piccole placche o in particelle                            
ex 4401 30  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di              
ceppi, mattonelle, palline o in forme simili                                    
4403 20  Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o               
squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di                 
conservazione                                                                   
ex 4404 10 00  Pali spaccati: pioli e picchetti di legno, appuntiti,            
non segati per il lungo                                                         
4406 10 00  Traversine di legno per strade ferrate o simili:  - non             
impregnate                                                                      
ex 4407 10  Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o                   
sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina,             
di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di           
travi composte, assicelle                                                       
ex 4415 10  Casse, gabbie e cilindri di legno                                   
ex 4415 20  Palette di carico semplici, palette-casse ed altre                  
piattaforme di carico:  - diverse dalle palette di carico semplici e            
dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le              
"palette di carico UIC" e portino il relativo marchio                           
1.11. Corteccia, separata dal tronco, di conifere (Coniferales).                
2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui               
produzione e vendita e' autorizzata nei confronti di persone che si             
occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai             
vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la              
vendita al consumatore finale e per cui e' garantito, dagli organismi           
ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione           
e' chiaramente separata da quella degli altri prodotti.                         
2.1. Vegetali di Begonia L., destinati alla piantagione, ad eccezione           
di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di Euphorbia pulcherrima                  
Willd., Ficus L. e Hibiscus L., destinati alla piantagione, escluse             
le sementi.                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina