REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 11

SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
CAPO I - Principi generali                                                      
          Art.  1 - Finalita' generali e ambito di applicazione                 
          Art.  2 - Ruolo e funzioni della Regione                              
          Art.  3 - Obiettivi specifici                                         
          Art.  4 - Modalita' di attuazione                                     
          Art.  5 - Pluralismo informatico                                      
CAPO II - Programmazione delle ICT e dell'e-government                          
          Art.  6 - Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e              
dell'e-government                                                               
          Art.  7 - Attuazione delle linee di indirizzo                         
          Art.  8 - Verifica dei risultati                                      
CAPO III - Infrastrutture                                                       
          Art.  9 - Rete regionale                                              
          Art.  10 - Gestione della rete regionale                              
          Art.  11 - Sviluppo del "territorio digitale"                         
CAPO IV - Sistema informativo regionale                                         
          Art.  12 - Patrimonio informativo pubblico                            
          Art.  13 - Il sistema informativo regionale (SIR)                     
          Art.  14 - Progetti integrati                                         
          Art.  15 - Monitoraggio                                               
CAPO V - Norme di organizzazione                                                
          Art.  16 - Criteri organizzativi delle strutture regionali            
          Art.  17 - Sedi di concertazione e partecipazione                     
CAPO VI - Sistema regionale di negoziazione telematica per le                   
pubbliche amministrazioni                                                       
          Art.  18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali                 
          Art.  19 - Costituzione della struttura regionale di                  
acquisto                                                                        
          Art.  20 - Trasformazione in societa' per azioni                      
          Art.  21 - Funzionamento del sistema di acquisto                      
centralizzato                                                                   
          Art.  22 - Procedure telematiche di acquisto                          
          Art.  23 - Rapporti di servizio                                       
CAPO VII - Disposizioni finali                                                  
          Art.  24 - Clausola valutativa                                        
          Art.  25 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  26 - Direttive tecniche di attuazione                           
          Art.  27 - Coordinamento normativo e abrogazioni                      
          Art.  28 - Disposizioni transitorie                                   
          Art.  29 - Entrata in vigore                                          
CAPO I                                                                          
Principi generali                                                               
          Art. 1                                                                
Finalita' generali e ambito di applicazione                                     
1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie            
dell'informazione e della comunicazione" (ICT), nelle pubbliche                 
amministrazioni e nella societa' regionale, la Regione persegue:                
a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un             
piu' facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di           
divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla                      
riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali;             
b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la                
competitivita' del sistema-regione con particolare riferimento                  
all'adeguamento delle infrastrutture, alla diffusione omogenea                  
dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla                       
sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici            
ed organizzativi, al supporto delle capacita' delle imprese regionali           
di rispondere alle nuove esigenze del mercato.                                  
2. In attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il                 
quadro normativo comunitario e nazionale, e segnatamente delle norme            
poste a tutela della privacy quale garanzia del patrimonio                      
informativo individuale del singolo cittadino, nel pieno rispetto               
delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, ed                  
applicando i principi di sussidiarieta', adeguatezza e                          
differenziazione, la presente legge:                                            
a) definisce le funzioni e gli obiettivi della Regione per il                   
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo;                      
b) fissa il sistema di regole e lo sviluppo delle strutture                     
tecnologiche che assicurano l'integrazione e l'interoperabilita' dei            
sistemi informativi e lo sviluppo del "territorio digitale";                    
c) definisce le modalita' di collaborazione fra tutte le pubbliche              
amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto           
pubblico regionali e locali.                                                    
3. Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici                   
nazionali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della              
Costituzione, le disposizioni della presente legge si applicano                 
subordinatamente ad un accordo, ovvero limitatamente alle norme che             
offrono ad essi l'opportunita' di un adeguato accesso alla rete                 
regionale e ai relativi servizi.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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