LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 9
MODIFICA DI CONFINE TRA I COMUNI DI CALDERARA DI RENO E SALA BOLOGNESE, IN PROVINCIA DI BOLOGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il confine tra i Comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, su
proposta dei Consigli comunali interessati e sentite le popolazioni
interessate, e' modificato secondo le linee risultanti dall'allegata
planimetria che, delimitando il nuovo confine catastale, indica in
dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento da
un Comune all'altro.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Provincia di Bologna e' delegata a regolare, con propri atti e nel
rispetto dei criteri e principi enunciati dall'articolo 14 della
legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino
territoriale e di sostegno alle unioni e fusioni di Comuni), i
rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni
comunali.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 maggio 2004 VASCO ERRANI
(segue planimetria)
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2627 del 15 dicembre 2003; oggetto consiliare n. 5148 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 280 in data 22 dicembre 2003;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio
Programmazione Affari generali e Isituzionali" in sede referente;
- consultazione popolare, a norma della LR. 8 luglio 1996, n. 24,
indetta con deliberazione consiliare n. 556 del 6 aprile 2004.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 30
marzo 2004, con relazione scritta della consigliera Daniela Guerra;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2004,
atto n. 132/2004.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
1) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24
concernente Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno
alle unioni e fusioni di Comuni e' il seguente:
"Art. 14 - Successione nei rapporti
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla
modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega
della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto
conto dei principi riguardanti la successione delle persone
giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di
modifica delle circoscrizioni.
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione
risulti ampliata subentra nella titolarita' delle posizioni e dei
rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e
alle popolazioni discattace dal Comune di origine;
b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione
risulti ampliata, e' trasferita, d'ufficio o a domanda degli
interessati, una quota proporzionale del personale del Comune
d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la
qualifica gia' acquisiti.
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli
atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti
urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto
compatibili, sino a quando non vi povveda il Comune di nuova
istituzione.
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata,
negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione
territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili,
sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti
ampliata;
b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i
regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.".