REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 9

MODIFICA DI CONFINE TRA I COMUNI DI CALDERARA DI RENO E SALA BOLOGNESE, IN PROVINCIA DI BOLOGNA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. Il confine tra i Comuni di Calderara di Reno e Sala Bolognese, su            
proposta dei Consigli comunali interessati e sentite le popolazioni             
interessate, e' modificato secondo le linee risultanti dall'allegata            
planimetria che, delimitando il nuovo confine catastale, indica in              
dettaglio le porzioni di terreno che sono oggetto di trasferimento da           
un Comune all'altro.                                                            
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la                
Provincia di Bologna e' delegata a regolare, con propri atti e nel              
rispetto dei criteri e principi enunciati dall'articolo 14 della                
legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino              
territoriale e di sostegno alle unioni e fusioni di Comuni), i                  
rapporti conseguenti alla modificazione delle circoscrizioni                    
comunali.                                                                       
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come         
legge della Regione Emilia-Romagna.                                             
Bologna, 24 maggio 2004  VASCO ERRANI                                           
(segue planimetria)                                                             
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2627 del 15 dicembre 2003; oggetto consiliare n. 5148 (VII                   
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 280 in data 22 dicembre 2003;                                        
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali e Isituzionali" in sede referente;               
- consultazione popolare, a norma della LR. 8 luglio 1996, n. 24,               
indetta con deliberazione consiliare n. 556 del 6 aprile 2004.                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 del 30               
marzo 2004, con relazione scritta della consigliera Daniela Guerra;             
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2004,            
atto n. 132/2004.                                                               
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24             
concernente Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno             
alle unioni e fusioni di Comuni  e' il seguente:                                
"Art. 14 - Successione nei rapporti                                             
1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla               
modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega           
della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto                
conto dei principi riguardanti la successione delle persone                     
giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di           
modifica delle circoscrizioni.                                                  
2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:                  
a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione             
risulti ampliata subentra nella titolarita' delle posizioni e dei               
rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e             
alle popolazioni discattace dal Comune di origine;                              
b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione            
risulti ampliata, e' trasferita, d'ufficio o a domanda degli                    
interessati, una quota proporzionale del personale del Comune                   
d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la            
qualifica gia' acquisiti.                                                       
3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli               
atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti            
urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto                 
compatibili, sino a quando non vi povveda il Comune di nuova                    
istituzione.                                                                    
4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata,                
negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:                   
a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione               
territoriale vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili,              
sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti           
ampliata;                                                                       
b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i                      
regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.".                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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