REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI                     
INTERNAZIONALI                                                                  
          Art.  1 - Finalita' e obiettivi                                       
          Art.  2 - Partecipazione della Regione alla formazione del            
diritto comunitario                                                             
          Art.  3 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli                 
obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee                       
          Art.  4 - Attivita' di rilievo internazionale della                   
Regione                                                                         
          Art.  5 - Indirizzi di cooperazione internazionale e                  
disciplina dell'attivita' internazionale della Regione                          
          Art.  6 - Norma finanziaria                                           
          Art.  7 - Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18             
del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002 TITOLO II -            
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI                                                  
CAPO I - Poteri normativi e governo locale                                      
          Art.  8 - Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con           
l'ordinamento regionale                                                         
          Art.  9 - Principio di integrazione                                   
          Art.  10 - Integrazione e concertazione in ambito                     
provinciale                                                                     
          Art.  11 - Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione             
delle conferenze di ambito provinciale                                          
CAPO II - Forme associative dei Comuni                                          
          Art.  12 - Attuazione dei principi di differenziazione ed             
adeguatezza                                                                     
          Art.  13 - Esercizio associato delle funzioni comunali                
          Art.  14 - Criteri preferenziali per l'erogazione di                  
contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali                  
          Art.  15 - Associazioni intercomunali - Modifiche alla                
legge regionale n. 11 del 2001                                                  
          Art.  16 - Cooperazione tra Comuni in ambiti                          
interregionali                                                                  
CAPO III - Comunita' e territori montani                                        
          Art.  17 - Sviluppo delle zone montane                                
          Art.  18 - Organi delle Comunita' montane                             
          Art.  19 - Garanzie delle minoranze                                   
          Art.  20 - Adeguamento degli statuti                                  
          Art.  21 - Autonomia organizzativa                                    
CAPO IV - Area metropolitana di Bologna e nuovo Circondario imolese             
          Art.  22 - Unificazione e semplificazione degli oganismi in           
ambito metropolitano                                                            
          Art.  23 - Nuovo Circondario imolese                                  
          Art.  24 - Funzioni ed ambito di operativita'                         
          Art.  25 - Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di           
programmazione e pianificazione della Provincia                                 
          Art.  26 - Statuto                                                    
CAPO V - Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema                
delle Autonomie locali                                                          
          Art.  27 - Monitoraggio                                               
          Art.  28 - Attivita' di valutazione tecnica per il sistema            
delle Autonomie locali                                                          
          Art.  29 - Soppressione del controllo preventivo sugli atti           
degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo            
- Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992                               
          Art.  30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo             
16 della legge regionale n. 3 del 1999                                          
CAPO VI - Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni                    
transitorie                                                                     
          Art.  31 - Conferenza Regione-Autonomie locali.                       
Disposizioni transitorie                                                        
          Art.  32 - Copresidenza della Conferenza                              
          Art.  33 - Funzionamento della Conferenza                             
          Art.  34 - Sessioni speciali                                          
          Art.  35 - Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale a           
tutela delle Autonomie locali                                                   
          Art.  36 - Definizione delle procedure di trasferimento -             
Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002 TITOLO             
III - SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA                                
          Art.  37 - Disciplina dei procedimenti amministrativi                 
          Art.  38 - Trasmissione di comunicazioni                              
dell'Amministrazione mediante posta elettronica                                 
          Art.  39 - Incentivi per l'aggregazione degli sportelli               
unici per le attivita' produttive, per l'edilizia e per le                      
espropriazioni (modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del                
2002)                                                                           
          Art.  40 - Semplificazione delle forme di pubblicazione               
ufficiale                                                                       
          Art.  41 - Trasparenza e comunicazione TITOLO IV -                    
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE                                                
CAPO I - Norme sull'organizzazione regionale                                    
          Art.  42 - Principi sull'organizzazione                               
dell'Amministrazione regionale                                                  
          Art.  43 - Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico           
e regolativo                                                                    
          Art.  44 - Aziende regionali di erogazione di servizi                 
CAPO II - Nomine di competenza regionale                                        
          Art.  45 - Nomine di competenza regionale                             
          Art.  46 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994              
          Art.  47 - Disposizioni transitorie                                   
CAPO III - Controlli sugli atti degli enti regionali                            
          Art.  48 - Controllo sugli atti degli enti regionali                  
          Art.  49 - Controlli sulle Partecipanze agrarie,                      
sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali                        
dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e                
beneficienza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari              
provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995                     
          Art.  50 - Modalita' del controllo                                    
          Art.  51 - Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici            
          Art.  52 - Norma transitoria TITOLO V - RAPPORTI CON                  
L'UNIVERSITA'                                                                   
          Art.  53 - Conferenza Regione-Universita'                             
          Art.  54 - Valutazione dei titoli per l'accesso agli                  
impieghi nelle Amministrazioni non statali TITOLO VI - DISPOSIZIONI             
TRANSITORIE E FINALI                                                            
          Art.  55 - Regolamenti regionali                                      
          Art.  56 - Semplificazione delle procedure a tutela della             
legalita' del commercio                                                         
           TITOLO I                                                             
      FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA                                     
      E RAPPORTI INTERNAZIONALI                                                 
          Art. 1                                                                
Finalita' e obiettivi                                                           
1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione                         
Emilia-Romagna alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3                  
(Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione),                 
perseguendo il grado piu' elevato di valorizzazione delle autonomie             
e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.                          
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:                               
a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento            
delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e             
internazionale;                                                                 
b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare                   
riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti              
regionali;                                                                      
c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali             
alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto                      
dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione;                             
d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra                 
diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai                  
cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;                    
e) attuare i principi costituzionali di sussidiarieta',                         
differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme           
associative tra Comuni, tenendo conto delle specificita' delle                  
realta' montane, nonche' considerando le peculiarita' dell'Area                 
metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;                             
f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;                           
g) superare i controlli preventivi di legittimita' ed introdurre                
forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione           
ed Enti locali;                                                                 
h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure,               
l'innovazione e la trasparenza dell'attivita' normativa e                       
amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti                     
informatici;                                                                    
i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con                      
particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;                 
l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Universita' e               
stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini            
delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.                      
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concerne Modifiche             
al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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