LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI
INTERNAZIONALI
Art. 1 - Finalita' e obiettivi
Art. 2 - Partecipazione della Regione alla formazione del
diritto comunitario
Art. 3 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli
obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee
Art. 4 - Attivita' di rilievo internazionale della
Regione
Art. 5 - Indirizzi di cooperazione internazionale e
disciplina dell'attivita' internazionale della Regione
Art. 6 - Norma finanziaria
Art. 7 - Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18
del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002 TITOLO II -
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I - Poteri normativi e governo locale
Art. 8 - Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con
l'ordinamento regionale
Art. 9 - Principio di integrazione
Art. 10 - Integrazione e concertazione in ambito
provinciale
Art. 11 - Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione
delle conferenze di ambito provinciale
CAPO II - Forme associative dei Comuni
Art. 12 - Attuazione dei principi di differenziazione ed
adeguatezza
Art. 13 - Esercizio associato delle funzioni comunali
Art. 14 - Criteri preferenziali per l'erogazione di
contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali
Art. 15 - Associazioni intercomunali - Modifiche alla
legge regionale n. 11 del 2001
Art. 16 - Cooperazione tra Comuni in ambiti
interregionali
CAPO III - Comunita' e territori montani
Art. 17 - Sviluppo delle zone montane
Art. 18 - Organi delle Comunita' montane
Art. 19 - Garanzie delle minoranze
Art. 20 - Adeguamento degli statuti
Art. 21 - Autonomia organizzativa
CAPO IV - Area metropolitana di Bologna e nuovo Circondario imolese
Art. 22 - Unificazione e semplificazione degli oganismi in
ambito metropolitano
Art. 23 - Nuovo Circondario imolese
Art. 24 - Funzioni ed ambito di operativita'
Art. 25 - Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di
programmazione e pianificazione della Provincia
Art. 26 - Statuto
CAPO V - Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema
delle Autonomie locali
Art. 27 - Monitoraggio
Art. 28 - Attivita' di valutazione tecnica per il sistema
delle Autonomie locali
Art. 29 - Soppressione del controllo preventivo sugli atti
degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo
- Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992
Art. 30 - Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo
16 della legge regionale n. 3 del 1999
CAPO VI - Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni
transitorie
Art. 31 - Conferenza Regione-Autonomie locali.
Disposizioni transitorie
Art. 32 - Copresidenza della Conferenza
Art. 33 - Funzionamento della Conferenza
Art. 34 - Sessioni speciali
Art. 35 - Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale a
tutela delle Autonomie locali
Art. 36 - Definizione delle procedure di trasferimento -
Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999 e n. 9 del 2002 TITOLO
III - SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA
Art. 37 - Disciplina dei procedimenti amministrativi
Art. 38 - Trasmissione di comunicazioni
dell'Amministrazione mediante posta elettronica
Art. 39 - Incentivi per l'aggregazione degli sportelli
unici per le attivita' produttive, per l'edilizia e per le
espropriazioni (modifiche alle leggi regionali n. 31 e n. 37 del
2002)
Art. 40 - Semplificazione delle forme di pubblicazione
ufficiale
Art. 41 - Trasparenza e comunicazione TITOLO IV -
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I - Norme sull'organizzazione regionale
Art. 42 - Principi sull'organizzazione
dell'Amministrazione regionale
Art. 43 - Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico
e regolativo
Art. 44 - Aziende regionali di erogazione di servizi
CAPO II - Nomine di competenza regionale
Art. 45 - Nomine di competenza regionale
Art. 46 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994
Art. 47 - Disposizioni transitorie
CAPO III - Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 48 - Controllo sugli atti degli enti regionali
Art. 49 - Controlli sulle Partecipanze agrarie,
sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari
provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
Art. 50 - Modalita' del controllo
Art. 51 - Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici
Art. 52 - Norma transitoria TITOLO V - RAPPORTI CON
L'UNIVERSITA'
Art. 53 - Conferenza Regione-Universita'
Art. 54 - Valutazione dei titoli per l'accesso agli
impieghi nelle Amministrazioni non statali TITOLO VI - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 55 - Regolamenti regionali
Art. 56 - Semplificazione delle procedure a tutela della
legalita' del commercio
TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione
Emilia-Romagna alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione),
perseguendo il grado piu' elevato di valorizzazione delle autonomie
e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento
delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e
internazionale;
b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare
riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti
regionali;
c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali
alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto
dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione;
d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra
diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai
cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
e) attuare i principi costituzionali di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme
associative tra Comuni, tenendo conto delle specificita' delle
realta' montane, nonche' considerando le peculiarita' dell'Area
metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
g) superare i controlli preventivi di legittimita' ed introdurre
forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione
ed Enti locali;
h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure,
l'innovazione e la trasparenza dell'attivita' normativa e
amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti
informatici;
i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con
particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Universita' e
stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini
delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concerne Modifiche
al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione.