REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
CAPO I - Principi, finalita' e destinatari                                      
          Art.  1 - Principi generali e finalita'                               
          Art.  2 - Destinatari                                                 
CAPO II - Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione            
regionale delle attivita'                                                       
          Art.  3 - Funzioni della Regione                                      
          Art.  4 - Funzioni delle Province                                     
          Art.  5 - Funzioni dei Comuni                                         
CAPO III - Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle             
misure contro la discriminazione, alle politiche abitative,                     
all'integrazione sociale, all'assistenza sanitaria                              
          Art.  6 - Consulta regionale per l'integrazione sociale dei           
cittadini stranieri immigrati                                                   
          Art.  7 - Composizione della Consulta regionale per                   
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati                        
          Art.  8 - Partecipazione e rappresentanza a livello locale            
          Art.  9 - Misure contro la discriminazione                            
          Art.  10 - Politiche abitative                                        
          Art.  11 - Programmi provinciali per l'integrazione                   
sociale                                                                         
          Art.  12 - Programma di protezione ed integrazione sociale            
          Art.  13 - Assistenza sanitaria                                       
CAPO IV - Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per             
l'infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione                        
professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione             
interculturale                                                                  
          Art.  14 - Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e              
diritto allo studio                                                             
          Art.  15 - Istruzione e formazione professionale                      
          Art.  16 - Inserimento lavorativo e sostegno ad attivita'             
autonome ed imprenditoriali                                                     
          Art.  17 - Interventi di integrazione e comunicazione                 
interculturale                                                                  
          Art.  18 - Contributi ad associazioni per attivita'                   
dedicate ai cittadini stranieri immigrati                                       
          Art.  19 - Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi            
di origine                                                                      
CAPO V - Disposizioni finali                                                    
          Art.  20 - Clausola valutativa                                        
          Art.  21 - Norme transitorie                                          
          Art.  22 - Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990              
          Art.  23 - Abrogazioni di disposizioni della legge                    
regionale n. 14 del 1990                                                        
          Art.  24 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003               
          Art.  25 - Norma finanziaria                                          
             CAPO I                                                             
       Principi, finalita' e destinatari                                        
          Art. 1                                                                
Principi generali e finalita'                                                   
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze           
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del Testo unico                 
emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la           
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero           
(di seguito denominato "Testo unico di cui al decreto legislativo n.            
286 del 1998"), ispirandosi ai principi ed ai valori della                      
"Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" del 10 dicembre              
1948, della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",               
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (di seguito denominata "Carta             
dei diritti fondamentali dell'Unione europea"), agli impegni assunti            
con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella citta', sottoscritta           
a Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo               
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello               
locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo           
1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla                    
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale,             
fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e            
B), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti                
all'Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio,            
riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti           
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in             
vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente                    
riconosciuti.                                                                   
2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della                  
Costituzione, e' finalizzata al contrasto e al superamento dei                  
fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una societa'              
multiculturale.                                                                 
3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari                 
opportunita' di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla                   
valorizzazione della parita' di genere ed al principio di indirizzare           
l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di               
rendere effettivo l'esercizio dei diritti.                                      
4. In conformita' ai principi del Testo unico di cui al decreto                 
legislativo n. 286 del 1998 e della legge 8 novembre 2000, n. 328               
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di                     
interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni                
della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione              
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema                   
integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della                  
Regione e degli Enti locali sono finalizzate:                                   
a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale,                  
culturale e politico;                                                           
b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identita'           
culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di                 
uguaglianza e liberta' religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20                
della Costituzione;                                                             
c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri            
connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come                 
disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti             
dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.                                
5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di           
tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalita':            
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non                 
appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel             
mercato del lavoro;                                                             
b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno                
dell'immigrazione;                                                              
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di           
provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare               
pienamente forme di reciproca integrazione culturale;                           
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini               
stranieri immigrati con le culture d'origine;                                   
e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale            
e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri                  
immigrati pari opportunita' di accesso all'abitazione, al lavoro,               
all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza                
delle opportunita' connesse all'avvio di attivita' autonome ed                  
imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali,                   
comprendendo a tal fine attivita' di mediazione interculturale;                 
f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di              
tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle                    
Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo,                     
dall'ordinamento europeo ed italiano;                                           
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalita'                 
sociale;                                                                        
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra                    
cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;                
i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei            
Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in                 
materia;                                                                        
l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri              
situazioni di violenza o di grave sfruttamento;                                 
m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati               
alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio             
territorio;                                                                     
n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri                    
immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento                
sociale rivolti a donne e minori;                                               
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo           
promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi            
di integrazione sociale degli immigrati;                                        
p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione            
di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri             
finalizzata a garantire pari opportunita' di tutela giuridica e                 
reinserimento sociale;                                                          
q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di                 
assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati,                
nonche' di reinserimento di minori dimessi da istituti penali                   
minorili;                                                                       
r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di            
razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica           
o religiosa.                                                                    
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concerne Testo unico           
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e                
norme sulla condizione dello straniero.                                         
2) La legge 8 marzo 1994, n. 203 concerne Ratifica ed esecuzione                
della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita                
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,               
limitatamente ai capitoli A e B.                                                
Comma 4                                                                         
3) Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' citato alla nota            
1 del presente articolo.                                                        
4) La legge 8 novembre 2000, n. 328 concerne Legge quadro per la                
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.            
5) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concerne Norme per la                 
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del                
sistema integrato di interventi e servizi sociali.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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