REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 4

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI OVINI E CAPRINI A SCOPO DI PASCOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita'                                                             
1. La presente legge nell'esercizio delle competenze attribuite                 
dall'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della                 
salute ed alimentazione, nel rispetto dei principi fondamentali                 
stabiliti dalla legge dello Stato, disciplina la movimentazione di              
ovini e caprini nel territorio della regione Emilia-Romagna al fine             
di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili                 
attraverso il pascolo.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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