REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29

NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
S O M M A R I O                                                                 
          Art.  1 - Tutela della salute e Servizio sanitario                    
regionale                                                                       
          Art.  2 - Principi di organizzazione del Servizio sanitario           
regionale                                                                       
          Art.  3 - Organizzazione e finanziamento delle Aziende                
sanitarie                                                                       
          Art.  4 - Distretti sanitari                                          
          Art.  5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed               
Enti locali                                                                     
          Art.  6 - Bilancio, patrimonio ed investimenti delle                  
Aziende sanitarie                                                               
          Art.  7 - Sperimentazioni gestionali                                  
          Art.  8 - Personale del Servizio sanitario regionale                  
          Art.  9 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed               
Universita'                                                                     
          Art.  10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere                    
Scientifico                                                                     
          Art.  11 - Promozione della ricerca e della formazione in             
sanita'                                                                         
          Art.  12 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994,           
n. 50                                                                           
          Art.  13 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Tutela della salute e Servizio sanitario regionale                              
1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato 'Ssr') e'             
costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attivita'                    
assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio                   
sanitario nazionale (di seguito denominato 'Ssn') e nel rispetto dei            
suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto                 
fondamentale della persona ed interesse della collettivita' ai sensi            
dell'articolo 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della Legge           
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario                    
nazionale) e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre                
1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a                
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo            
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.           
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,           
a norma dell'articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419) e                 
modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre             
2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa                    
sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001,           
n. 405.                                                                         
2 Il Ssr si ispira ai seguenti principi:                                        
a) la centralita' del cittadino, in quanto titolare del diritto alla            
salute e partecipe della definizione delle prestazioni, della                   
organizzazione dei servizi e della loro valutazione;                            
b) la responsabilita' pubblica per la tutela del diritto alla salute            
della persona e delle comunita' locali;                                         
c) l'universalita' e l'equita' di accesso alle prestazioni e ai                 
servizi, secondo le necessita' di ciascuna persona presente nel                 
territorio regionale, in base alle regole di accesso determinate                
dalla normativa statale e dagli accordi internazionali;                         
d) la globalita' della copertura assistenziale, quale garanzia dei              
livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso               
delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessita' di              
ciascuno, nel rispetto dei principi della dignita' della persona, del           
bisogno di salute, dell'equita' di accesso ai servizi, della qualita'           
dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle           
prestazioni, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse;              
e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di              
assistenza, mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario                  
regionale, alimentato attraverso l'imposizione tributaria generale;             
l'eventuale ricorso alla partecipazione alla spesa da parte degli               
utilizzatori dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di            
equita' e di progressivita';                                                    
f) la valorizzazione delle responsabilita' individuali e collettive             
nella promozione di stili di vita e di ambienti di vita e di lavoro             
idonei a mantenere lo stato di salute degli individui e delle                   
collettivita';                                                                  
g) la libera scelta del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti,                
delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati             
stipulati accordi contrattuali;                                                 
h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli                  
operatori, la loro partecipazione alle attivita' di ricerca e di                
formazione continua, nonche' il loro coinvolgimento nei processi                
decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di                         
rappresentanza;                                                                 
i) la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali e                  
dell'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo             
svolgimento di attivita' d'interesse generale e di rilevanza sociale,           
in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;                             
l) la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione delle             
attivita' ed alla verifica dei risultati di salute;                             
m) la leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato,                 
attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento,                
anche al fine di assicurare la portabilita' dei diritti dei cittadini           
della Regione Emilia-Romagna e la reciprocita' di trattamento;                  
n) la collaborazione con le Universita', per il loro ruolo                      
fondamentale nella formazione e nella ricerca, con la finalita' di              
promuovere in particolare la formazione del personale del Ssr e di              
sviluppare la ricerca biomedica e sanitaria, valorizzandone i                   
risultati come strumento di innovazione gestionale ed organizzativa             
del sistema sanitario.                                                          
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833           
concernente Istituzione del Servizio sanitario nazionale e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 1 - I principi                                                            
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto                        
dell'individuo e interesse della collettivita' mediante il servizio             
sanitario nazionale.                                                            
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto             
della dignita' e della liberta' della persona umana.                            
Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle               
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati              
alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e           
psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni                
individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino                        
l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione            
del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e             
agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei                 
cittadini.                                                                      
Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il collegamento ed il            
coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti gli                
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore           
sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli                
individui e della collettivita'.                                                
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini                      
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme           
stabiliti dalla presente legge.".                                               
"Art. 2 - Gli obiettivi                                                         
Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e'               
assicurato mediante:                                                            
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di               
un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunita';               
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di            
vita e di lavoro;                                                               
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le             
cause, la fenomenologia e la durata;                                            
4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita'                 
somatica e psichica;                                                            
5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene               
dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;                                     
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di             
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute                   
dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli                   
allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione                    
integrata e medicata;                                                           
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in              
commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica           
sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non              
nocivita' e la economicita' del prodotto;                                       
8) la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento             
scientifico culturale del personale del servizio sanitario                      
nazionale.                                                                      
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze                
persegue:                                                                       
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni                 
socio-sanitarie del paese;                                                      
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e              
delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni                
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli             
altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;                    
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela             
della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei               
fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le                
migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso             
di patologia e di mortalita' perinatale ed infantile;                           
d) la promozione della salute nell'eta' evolutiva, garantendo                   
l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di                    
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla           
scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei                   
soggetti handicappati;                                                          
e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;                                
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e           
di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro                     
emarginazione;                                                                  
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo           
e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in             
modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur           
nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il                  
recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;                   
h) (Abrogato)".                                                                 
2) Il testo dell'art. 1 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.            
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a               
norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo                 
introdotto dall'art.1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229            
concernente Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario               
nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419,            
come modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18                  
settembre 2001 n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla            
legge 16 novembre 2001, n.405 concernente Conversione in legge, con             
modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante             
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria e' il seguente:                
"Art. 1 - Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e            
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza                     
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed           
interesse della collettivita' e' garantita, nel rispetto della                  
dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio           
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'           
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e           
attivita' svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale,                 
nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31                
marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal            
medesimo decreto.                                                               
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse              
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza            
con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della              
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di              
assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei              
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute,             
dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e           
della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'            
dell'economicita' nell'impiego delle risorse.                                   
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza             
assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di                  
validita' del Piano sanitario nazionale, e' effettuata                          
contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie                    
destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle                   
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza             
pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le              
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza             
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o             
con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita'               
previste dalla legislazione vigente.                                            
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di                          
autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del                
Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello            
territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare           
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano                  
vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o            
negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al           
Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione            
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui            
risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.             
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le               
commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si                 
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto,             
nonche' le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le            
quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano                 
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle               
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano                
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo,           
ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto            
a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della Legge           
12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui             
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.                  
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di               
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta            
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono,            
per il 1998-2000:                                                               
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di                   
lavoro;                                                                         
b) l'assistenza distrettuale;                                                   
c) l'assistenza ospedaliera.                                                    
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di                   
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per            
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di           
un significativo beneficio in termini di salute, a livello                      
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono                
esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio                 
sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le                  
prestazioni sanitarie che:                                                      
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai                
principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma            
2;                                                                              
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza,            
ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze               
scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui                  
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;            
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le               
medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita'                
nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente           
delle risorse quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione                
dell'assistenza.                                                                
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili                  
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono             
essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio                  
sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi            
di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'.                     
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato              
dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del                
Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato           
nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.                      
10. Il Piano sanitario nazionale indica:                                        
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una                      
progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei           
confronti della salute;                                                         
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il            
triennio di validita' del Piano;                                                
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validita'            
del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;                   
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario                  
nazionale verso il miglioramento continuo della qualita'                        
dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di               
interesse sovra regionale;                                                      
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione            
funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi                       
socio-assistenziali degli enti locali;                                          
f) le finalita' generali e i settori principali della ricerca                   
biomedica e sanitaria, prevedendo altres il relativo programma di               
ricerca;                                                                        
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi                 
relativi alla formazione continua del personale, nonche' al                     
fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;                           
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo            
scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo              
sviluppo di modalita' sistematiche di revisione e valutazione della             
pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei              
livelli essenziali di assistenza;                                               
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di                    
assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.                            
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono            
adottati dal Ministro della sanita' con decreto di natura non                   
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e           
della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti              
per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo           
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.                               
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta                   
annualmente dal Ministro della sanita':                                         
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul              
territorio nazionale;                                                           
b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio             
sanitario nazionale;                                                            
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal            
Piano sanitario nazionale;                                                      
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento              
all'attuazione dei piani sanitari regionali;                                    
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie            
e la programmazione degli interventi.                                           
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico                
degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei             
servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione                 
regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario               
nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di                
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano            
i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle            
autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonche'                
delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate            
nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni             
sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle                   
strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.                 
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della             
sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di            
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei           
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro           
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data di                   
trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari                
regionali.                                                                      
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia per i servizi           
sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida              
comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario             
nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma                        
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.                         
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta                      
l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.            
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano                 
sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano                
sanitario regionale, alla regione non e' consentito l'accreditamento            
di nuove strutture. Il Ministro della sanita', sentita la regione               
interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per                      
provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei                 
Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia             
per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza                    
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province                
autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione           
al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari            
ad acta.                                                                        
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono,            
con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo            
4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di                    
solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei                
servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto               
sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che                   
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e                      
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle                    
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g),           
e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;                
resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo             
decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il                
godimento dei benefci fiscali previsti in favore delle organizzazioni           
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4 dicembre            
1997, n. 460.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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