LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
S O M M A R I O
Art. 1 - Tutela della salute e Servizio sanitario
regionale
Art. 2 - Principi di organizzazione del Servizio sanitario
regionale
Art. 3 - Organizzazione e finanziamento delle Aziende
sanitarie
Art. 4 - Distretti sanitari
Art. 5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed
Enti locali
Art. 6 - Bilancio, patrimonio ed investimenti delle
Aziende sanitarie
Art. 7 - Sperimentazioni gestionali
Art. 8 - Personale del Servizio sanitario regionale
Art. 9 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed
Universita'
Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico
Art. 11 - Promozione della ricerca e della formazione in
sanita'
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994,
n. 50
Art. 13 - Entrata in vigore
Art. 1
Tutela della salute e Servizio sanitario regionale
1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato 'Ssr') e'
costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attivita'
assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale (di seguito denominato 'Ssn') e nel rispetto dei
suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto
fondamentale della persona ed interesse della collettivita' ai sensi
dell'articolo 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della Legge
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
nazionale) e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a norma dell'articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419) e
modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405.
2 Il Ssr si ispira ai seguenti principi:
a) la centralita' del cittadino, in quanto titolare del diritto alla
salute e partecipe della definizione delle prestazioni, della
organizzazione dei servizi e della loro valutazione;
b) la responsabilita' pubblica per la tutela del diritto alla salute
della persona e delle comunita' locali;
c) l'universalita' e l'equita' di accesso alle prestazioni e ai
servizi, secondo le necessita' di ciascuna persona presente nel
territorio regionale, in base alle regole di accesso determinate
dalla normativa statale e dagli accordi internazionali;
d) la globalita' della copertura assistenziale, quale garanzia dei
livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso
delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessita' di
ciascuno, nel rispetto dei principi della dignita' della persona, del
bisogno di salute, dell'equita' di accesso ai servizi, della qualita'
dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle
prestazioni, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse;
e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario
regionale, alimentato attraverso l'imposizione tributaria generale;
l'eventuale ricorso alla partecipazione alla spesa da parte degli
utilizzatori dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di
equita' e di progressivita';
f) la valorizzazione delle responsabilita' individuali e collettive
nella promozione di stili di vita e di ambienti di vita e di lavoro
idonei a mantenere lo stato di salute degli individui e delle
collettivita';
g) la libera scelta del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti,
delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati
stipulati accordi contrattuali;
h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli
operatori, la loro partecipazione alle attivita' di ricerca e di
formazione continua, nonche' il loro coinvolgimento nei processi
decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di
rappresentanza;
i) la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali e
dell'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo
svolgimento di attivita' d'interesse generale e di rilevanza sociale,
in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;
l) la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione delle
attivita' ed alla verifica dei risultati di salute;
m) la leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato,
attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento,
anche al fine di assicurare la portabilita' dei diritti dei cittadini
della Regione Emilia-Romagna e la reciprocita' di trattamento;
n) la collaborazione con le Universita', per il loro ruolo
fondamentale nella formazione e nella ricerca, con la finalita' di
promuovere in particolare la formazione del personale del Ssr e di
sviluppare la ricerca biomedica e sanitaria, valorizzandone i
risultati come strumento di innovazione gestionale ed organizzativa
del sistema sanitario.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo degli articoli 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
concernente Istituzione del Servizio sanitario nazionale e' il
seguente:
"Art. 1 - I principi
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettivita' mediante il servizio
sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto
della dignita' e della liberta' della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale e' costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attivita' destinati
alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e
psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalita' che assicurino
l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione
del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e
agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei
cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale e' assicurato il collegamento ed il
coordinamento con le attivita' e con gli interventi di tutti gli
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore
sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli
individui e della collettivita'.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme
stabiliti dalla presente legge.".
"Art. 2 - Gli obiettivi
Il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo e'
assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di
un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunita';
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di
vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le
cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita'
somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e dell'igiene
dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute
dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli
allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in
commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica
sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non
nocivita' e la economicita' del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonche' l'aggiornamento
scientifico culturale del personale del servizio sanitario
nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze
persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni
socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e
delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli
altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela
della maternita' e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei
fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le
migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso
di patologia e di mortalita' perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'eta' evolutiva, garantendo
l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla
scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei
soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e
di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro
emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo
e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in
modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur
nella specificita' delle misure terapeutiche, e da favorire il
recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici;
h) (Abrogato)".
2) Il testo dell'art. 1 del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 concernente Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo
introdotto dall'art.1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
concernente Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419,
come modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18
settembre 2001 n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n.405 concernente Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria e' il seguente:
"Art. 1 - Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e
definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed
interesse della collettivita' e' garantita, nel rispetto della
dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio
sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita'
assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e
attivita' svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale,
nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal
medesimo decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza
con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di
assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei
principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e
della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche'
dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza
assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di
validita' del Piano sanitario nazionale, e' effettuata
contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie
destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle
compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le
prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza
sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o
con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita'
previste dalla legislazione vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di
autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del
Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello
territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare
prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano
vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o
negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al
Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione
annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui
risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le
commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto,
nonche' le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le
quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle
regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo,
ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto
a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della Legge
12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono,
per il 1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di
un significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono
esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le
prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai
principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma
2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza,
ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze
scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui
condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le
medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita'
nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente
delle risorse quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili
sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono
essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio
sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi
di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato
dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del
Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato
nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una
progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei
confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il
triennio di validita' del Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validita'
del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario
nazionale verso il miglioramento continuo della qualita'
dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di
interesse sovra regionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione
funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi
socio-assistenziali degli enti locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della ricerca
biomedica e sanitaria, prevedendo altres il relativo programma di
ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi
relativi alla formazione continua del personale, nonche' al
fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo
scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo
sviluppo di modalita' sistematiche di revisione e valutazione della
pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei
livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di
assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono
adottati dal Ministro della sanita' con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti
per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta
annualmente dal Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul
territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio
sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal
Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie
e la programmazione degli interventi.
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico
degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei
servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione
regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario
nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano
i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle
autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonche'
delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate
nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni
sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle
strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della
sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di
acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei
medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro
della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data di
trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida
comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario
nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta
l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano
sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano
sanitario regionale, alla regione non e' consentito l'accreditamento
di nuove strutture. Il Ministro della sanita', sentita la regione
interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per
provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione
al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari
ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono,
con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo
4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di
solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei
servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto
sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g),
e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo
decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il
godimento dei benefci fiscali previsti in favore delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.".