REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Automazione e manutenzione del sistema                      
informativo regionale                                                           
          Art.  2 - Sviluppo del sistema informativo regionale                  
          Art.  3 - Sistema informativo agricolo regionale                      
          Art.  4 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle                 
vittime delle stragi                                                            
          Art.  5 - Valorizzazione delle opportunita' connesse                  
all'insediamento a Parma dell'EFSA (Autorita' europea per la                    
sicurezza alimentare)                                                           
          Art.  6 - Cartografia regionale                                       
          Art.  7 - Interventi per la forestazione                              
          Art.  8 - Interventi nel settore delle bonifiche                      
          Art.  9 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e           
alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                    
          Art.  10 - Organizzazione turistica regionale - Interventi            
per la promozione e commercializzazione turistica                               
          Art.  11 - Edilizia residenziale pubblica e interventi                
edilizi a favore degli anziani                                                  
          Art.  12 - Interventi regionali per le politiche abitative            
          Art.  13 - Fondo per la conservazione della natura                    
          Art.  14 - Controllo per la prevenzione degli inquinamenti            
atmosferici, idrici ed elettromagnetici                                         
          Art.  15 - Interventi volti alla ricerca delle cause del              
degrado ambientale                                                              
          Art.  16 - Pianificazione di tutela, uso e risanamento                
delle acque                                                                     
          Art.  17 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti                   
          Art.  18 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e               
ripristino ambientale                                                           
          Art.  19 - Parco regionale del delta del Po                           
          Art.  20 - Parchi regionali e riserve naturali                        
          Art.  21 - Interventi in materia di opere idrauliche nei              
corsi d'acqua di competenza regionale                                           
          Art.  22 - Interventi ed opere di difesa della costa                  
          Art.  23 - Porti regionali e comunali                                 
          Art.  24 - Contributi all'Azienda regionale per la                    
navigazione interna (ARNI)                                                      
          Art.  25 - Investimenti nel settore dei trasporti                     
          Art.  26 - Viabilita' di interesse regionale                          
          Art.  27 - Protezione civile - Interventi di emergenza                
          Art.  28 - Provvedimenti straordinari per fronteggiare i              
danni causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003 nel                    
territorio della provincia di Bologna                                           
          Art.  29 - Interventi di promozione e supporto nei                    
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione            
          Art.  30 - Interventi volti alla tutela e al controllo                
della popolazione canina e felina                                               
          Art.  31 - Investimenti per i servizi educativi per                   
l'infanzia                                                                      
          Art.  32 - Opere urgenti di edilizia scolastica                       
          Art.  33 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"              
          Art.  34 - Partecipazione alla ricapitalizzazione del                 
capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali                           
dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.)                                              
          Art.  35 - Partecipazione alla ricostituzione del fondo di            
dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" -               
Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle                  
scienze                                                                         
          Art.  36 - Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo           
di Parma"                                                                       
          Art.  37 - Iniziative regionali a favore dei giovani                  
          Art.  38 - Trasferimento all'esercizio 2005 delle                     
autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi                   
regionali                                                                       
          Art.  39 - Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000               
          Art.  40 - Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002               
          Art.  41 - Partecipazione alla SAPIR S.p.A.                           
          Art.  42 - Modifica alla legge regionale n. 27 del 2000               
          Art.  43 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004              
          Art.  44 - Completamento di programmi regionali d'area                
          Art.  45 - Modifica alla legge regionale n. 17 del 1993               
          Art.  46 - Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001               
          Art.  47 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004              
          Art.  48 - Finanziamento dei Consorzi di bonifica                     
          Art.  49 - Contributi per spese di investimento e sviluppo            
- Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988                                 
          Art.  50 - Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002               
          Art.  51 - Fondo regionale per la non autosufficienza                 
          Art.  52 - Spostamento di scadenza di termini in materia di           
trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge             
regionale n. 30 del 1998                                                        
          Art.  53 - Modifica alla legge regionale n. 9 del 2003                
          Art.  54 - Contributo straordinario di avvio al "Nuovo                
Circondario Imolese"                                                            
          Art.  55 - Modifica alla legge regionale n. 42 del 2001               
          Art.  56 - Allineamento di termini                                    
          Art.  57 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  58 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Automazione e manutenzione                                                      
del sistema informativo regionale                                               
1. Per le attivita' inerenti il sistema informativo regionale (SIR)             
volte allo sviluppo regionale della societa' dell'informazione                  
secondo le finalita' indicate nell'articolo 13 della legge regionale            
24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa'                        
dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema            
informativo regionale: manutenzione e sviluppo, e' disposta                     
l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 3.500.000,00, per l'esercizio            
2005, a valere sul Capitolo 03905.                                              
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004                   
concernente Sviluppo regionale della societa' dell'informazione e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)                               
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi           
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di                  
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione                
della Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli enti             
pubblici operanti nel territorio regionale.                                     
2. Il SIR e' articolato nei diversi settori di intervento e per i               
differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata                          
rappresentazione della realta' regionale, ivi inclusa la rilevazione            
grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema e'             
strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e             
dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneita',                    
interoperabilita' ed integrazione.                                              
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale           
e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei           
Comuni, delle Comunita' montane e di altri enti pubblici, incluse le            
aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in                
particolare, le modalita' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei             
flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle              
spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attivita' destinate allo            
sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il                  
ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri             
fini dei dati a scala regionale del SIR.".                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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