LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 27
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE RE- GIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCI- DENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2005-2007
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale
Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 4 - Contributo al Comitato di solidarieta' alle
vittime delle stragi
Art. 5 - Valorizzazione delle opportunita' connesse
all'insediamento a Parma dell'EFSA (Autorita' europea per la
sicurezza alimentare)
Art. 6 - Cartografia regionale
Art. 7 - Interventi per la forestazione
Art. 8 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 9 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e
alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 10 - Organizzazione turistica regionale - Interventi
per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 11 - Edilizia residenziale pubblica e interventi
edilizi a favore degli anziani
Art. 12 - Interventi regionali per le politiche abitative
Art. 13 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 14 - Controllo per la prevenzione degli inquinamenti
atmosferici, idrici ed elettromagnetici
Art. 15 - Interventi volti alla ricerca delle cause del
degrado ambientale
Art. 16 - Pianificazione di tutela, uso e risanamento
delle acque
Art. 17 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti
Art. 18 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale
Art. 19 - Parco regionale del delta del Po
Art. 20 - Parchi regionali e riserve naturali
Art. 21 - Interventi in materia di opere idrauliche nei
corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 22 - Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 23 - Porti regionali e comunali
Art. 24 - Contributi all'Azienda regionale per la
navigazione interna (ARNI)
Art. 25 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 26 - Viabilita' di interesse regionale
Art. 27 - Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 28 - Provvedimenti straordinari per fronteggiare i
danni causati dagli eventi sismici del 14 settembre 2003 nel
territorio della provincia di Bologna
Art. 29 - Interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 30 - Interventi volti alla tutela e al controllo
della popolazione canina e felina
Art. 31 - Investimenti per i servizi educativi per
l'infanzia
Art. 32 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 33 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 34 - Partecipazione alla ricapitalizzazione del
capitale sociale dell'Agenzia di Iniziative Culturali
dell'Emilia-Romagna (AICER S.p.A.)
Art. 35 - Partecipazione alla ricostituzione del fondo di
dotazione della "Fondazione Medikinale International Parma MIP" -
Centro internazionale per la diffusione della medicina e delle
scienze
Art. 36 - Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo
di Parma"
Art. 37 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 38 - Trasferimento all'esercizio 2005 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi
regionali
Art. 39 - Modifica alla legge regionale n. 20 del 2000
Art. 40 - Modifica alla legge regionale n. 38 del 2002
Art. 41 - Partecipazione alla SAPIR S.p.A.
Art. 42 - Modifica alla legge regionale n. 27 del 2000
Art. 43 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Art. 44 - Completamento di programmi regionali d'area
Art. 45 - Modifica alla legge regionale n. 17 del 1993
Art. 46 - Modifica alla legge regionale n. 43 del 2001
Art. 47 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
Art. 48 - Finanziamento dei Consorzi di bonifica
Art. 49 - Contributi per spese di investimento e sviluppo
- Modifiche alla legge regionale n. 11 del 1988
Art. 50 - Modifica alla legge regionale n. 31 del 2002
Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 52 - Spostamento di scadenza di termini in materia di
trasporti pubblici locali dell'area metropolitana bolognese - legge
regionale n. 30 del 1998
Art. 53 - Modifica alla legge regionale n. 9 del 2003
Art. 54 - Contributo straordinario di avvio al "Nuovo
Circondario Imolese"
Art. 55 - Modifica alla legge regionale n. 42 del 2001
Art. 56 - Allineamento di termini
Art. 57 - Copertura finanziaria
Art. 58 - Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti il sistema informativo regionale (SIR)
volte allo sviluppo regionale della societa' dell'informazione
secondo le finalita' indicate nell'articolo 13 della legge regionale
24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione) e nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale: manutenzione e sviluppo, e' disposta
l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 3.500.000,00, per l'esercizio
2005, a valere sul Capitolo 03905.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004
concernente Sviluppo regionale della societa' dell'informazione e' il
seguente:
"Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione
della Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli enti
pubblici operanti nel territorio regionale.
2. Il SIR e' articolato nei diversi settori di intervento e per i
differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata
rappresentazione della realta' regionale, ivi inclusa la rilevazione
grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema e'
strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e
dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneita',
interoperabilita' ed integrazione.
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale
e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei
Comuni, delle Comunita' montane e di altri enti pubblici, incluse le
aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in
particolare, le modalita' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei
flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle
spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attivita' destinate allo
sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il
ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri
fini dei dati a scala regionale del SIR.".