REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
TITOLO I - FINALITA' PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI                               
          Art.  1 - Finalita' ed obiettivi generali                             
          Art.  2 - Funzioni della Regione                                      
          Art.  3 - Funzioni delle Province                                     
          Art.  4 - Funzioni dei Comuni                                         
          Art.  5 - Strumenti di pianificazione territoriale ed                 
urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia           
di edilizia                                                                     
          Art.  6 - Programmazione energetica territoriale                      
          Art.  7 - Concertazione istituzionale e partecipazione                
          Art.  8 - Piano energetico regionale                                  
          Art.  9 - Attuazione del Piano energetico regionale                   
          Art.  10 - Requisiti prestazionali degli interventi                   
finanziabili                                                                    
          Art.  11 - Forme e modalita' di finanziamento                         
          Art.  12 - Fondo per l'attuazione del Piano energetico                
regionale                                                                       
          Art.  13 - Funzioni di erogazione e controllo                         
          Art.  14 - Monitoraggio                                               
TITOLO II - IMPIANTI E RETI                                                     
          Art.  15 - Principi generali                                          
          Art.  16 - Procedure autorizzative degli impianti                     
energetici                                                                      
          Art.  17 - Impianti di produzione termoelettrica che                  
utilizzano fonti convenzionali                                                  
          Art.  18 - Reti di trasporto e distribuzione di energia               
          Art.  19 - Disposizioni per la realizzazione degli                    
interventi energetici di interesse regionale e locale                           
          Art.  20 - Condizioni di esercizio degli impianti                     
          Art.  21 - Intese                                                     
TITOLO III - SERVIZI ED OPERATORI                                               
          Art.  22 - Obblighi di servizio pubblico dei distributori             
di energia elettrica e gas naturale                                             
          Art.  23 - Qualificazione degli operatori                             
TITOLO IV - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE                                 
          Art.  24 - Monitoraggio dell'attuazione della direttiva               
2001/77/CE                                                                      
          Art.  25 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE                      
TITOLO V - AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA E STRUTTURE TECNICHE                 
          Art.  26 - Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale              
per l'energia                                                                   
          Art.  27 - Gestione associata delle funzioni                          
          Art.  28 - Collaborazione tra le strutture tecniche                   
          Art.  29 - Funzioni di osservatorio dell'energia                      
TITOLO VI - NORME FINANZIARIE E FINALI                                          
          Art.  30 - Abrogazione di norme                                       
          Art.  31 - Norma finanziaria                                          
TITOLO I                                                                        
FINALITA' PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI                                          
          Art. 1                                                                
Finalita' ed obiettivi generali                                                 
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della                
politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con             
la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi                   
operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in           
conformita' a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della             
Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del                 
sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza           
tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacita' di carico             
del territorio e dell'ambiente.                                                 
2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le              
attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione,                    
trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione,  uso di                   
qualsiasi forma di energia,  comprese le fonti rinnovabili e                    
assimilate, l'elettricita', il petrolio, il gas naturale, nonche' le            
attivita' inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti,               
sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto             
impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresi' le attivita'           
di servizio a sostegno delle medesime attivita'.                                
3. Nel perseguire le finalita' di cui al comma 1, la Regione e gli              
enti locali pongono a fondamento della programmazione degli                     
interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:              
a) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di                
azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi,              
dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia,           
favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare                
l'energia recuperabile da impianti e sistemi;                                   
b) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene,             
delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere                    
l'auto-produzione di elettricita' e calore;                                     
c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e             
climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilita'                      
ambientale, paesaggistica e territoriale delle attivita' di cui al              
comma 2;                                                                        
d) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale             
dell'energia, i fattori di competitivita' regionale contribuendo, per           
quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilita', la              
continuita' e l'economicita' degli approvvigionamenti in quantita'              
commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo                     
l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella                    
realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico,                    
sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualita',                
fruibilita' e diffusione territoriale dei servizi di pubblica                   
utilita' nonche' dei servizi rivolti all'utenza finale;                         
e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di                 
sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con                   
riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione,                    
esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformita' alla            
normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione                      
urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi,            
la diffusione di sistemi di qualita' aziendale e l'istituzione di un            
sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione               
degli interventi assistiti da contributo pubblico;                              
f) favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da            
parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto              
agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica               
territoriale ed ai requisiti  fissati dalle norme in materia;                   
g) promuovere le attivita' di ricerca applicata, innovazione e                  
trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la                  
diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto           
ambientale attraverso gli strumenti di programmazione energetica                
territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla              
innovazione;                                                                    
h) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con                     
particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle             
fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti                 
attribuiti all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;                     
i) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni              
secondo quanto stabilito dalle Direttive europee 1999/30/CE e                   
2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra              
posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici come           
fondamento della programmazione energetica regionale al fine di                 
contribuire al raggiungimento degli stessi.                                     
4. Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione           
e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di                      
concorrenza sui mercati dell'energia in conformita' alle norme                  
comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla              
libera circolazione dell'energia, garantendo:                                   
a) il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela dei              
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e             
sociali, la tutela dell'incolumita' e della salute pubblica, la                 
protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;                         
b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi fondamentali            
della legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'emanazione            
di atti normativi comunitari e, per quanto di competenza,                       
all'attuazione degli stessi;                                                    
c) il rafforzamento degli strumenti di integrazione delle politiche             
pubbliche aventi incidenza sulla materia energia, compresi i piani              
d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi                   
organicamente coordinati ed efficienti;                                         
d) l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non                        
discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la                      
concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della               
presente legge, secondo i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990,             
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di              
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive                    
modificazioni;                                                                  
e) la trasparenza e la proporzionalita' degli obblighi di servizio              
pubblico riferiti alle attivita' energetiche esercitate in regime di            
concessione o di libero mercato.                                                
5. Ai fini della presente legge, si intendono per fonti rinnovabili             
di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto           
ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di                     
depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile            
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla            
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte                       
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della                  
presente legge sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili:               
l'idrogeno purche' non di derivazione dal nucleare o da fonti                   
fossili,  l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi             
produttivi, nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione             
ad alto rendimento purche' commisurati al pieno utilizzo dell'energia           
termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti                   
rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse.                            
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 3                                                                         
1) La direttiva europea 1999/30/CE concerne Direttiva del Consiglio             
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il               
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le                
particelle e il piombo.                                                         
2) La direttiva europea 2000/69/CE concerne Direttiva del Parlamento            
europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed           
il monossido di carbonio nell'aria ambiente.                                    
Comma 4                                                                         
1) La legge 7 agosto 1990 , n. 241 concerne Nuove norme in materia di           
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti                
amministrativi.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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