REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base del principio di precauzione           
contemplato dall'articolo 174 del Trattato della Comunita' Europea ed           
in osservanza dell'articolo 26 bis, comma 1, della direttiva                    
2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi                 
geneticamente modificati, disciplina con la presente legge,                     
nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzo di organismi                   
geneticamente modificati avendo cura di preservare le risorse                   
genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni              
agricole ed alimentari, che fanno della identita', originalita',                
naturalita' un valore culturale, economico e commerciale non                    
compromettibile.                                                                
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta iniziative o misure             
dirette a:                                                                      
a) evitare la diffusione incontrollata di organismi geneticamente               
modificati nell'ambiente e prevenire l'ibridazione delle produzioni             
tradizionali e biologiche per mantenere la ricchezza distintiva delle           
colture;                                                                        
b) sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore delle                 
biotecnologie;                                                                  
c) individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di            
qualita' e regolamentate per verificare la reale sussistenza delle              
condizioni di coesistenza sul territorio tra colture transgeniche,              
convenzionali e biologiche;                                                     
d) realizzare forme di consultazione ed informazione pubblica.                  
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 174 del Trattato della Comunita' Europea e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 174                                                                       
1. La politica della Comunita' in materia ambientale contribuisce a             
perseguire i seguenti obiettivi:                                                
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente;            
- protezione della salute umana;                                                
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;                     
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere           
i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.                        
2. La politica della Comunita' in materia ambientale mira a un                  
elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle                 
situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui             
principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio              
della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati              
all'ambiente, nonche' sul principio "chi inquina paga".                         
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze           
di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una                 
clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere,             
per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie               
soggette ad una procedura comunitaria di controllo.                             
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunita'           
tiene conto:                                                                    
- dei dati scientifici e tecnici disponibili;                                   
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della                      
Comunita';                                                                      
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o                 
dall'assenza di azione;                                                         
- dello sviluppo socioeconomico della Comunita' nel suo insieme e               
dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.                           
4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunita' e gli              
Stati membri cooperano con i Paesi terzi e le organizzazioni                    
internazionali competenti. Le modalita' della cooperazione della                
Comunita' possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi              
conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.              
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a           
negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi                      
internazionali.".                                                               
2) Il testo dell'art. 26 bis, comma 1, della direttiva 2001/18/CE               
concernente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio                    
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente              
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e' il             
seguente:                                                                       
"Art. 26 bis - Misure volte ad evitare la presenza involontaria di              
OGM                                                                             
1. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per              
evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.                      
2. La Commissione raccoglie e coordina le informazioni basate su                
studi condotti a livello comunitario e nazionale, osserva gli                   
sviluppi quanto alla coesistenza negli Stati membri e, sulla base               
delle informazioni e delle osservazioni, sviluppa orientamenti sulla            
coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e                
organiche.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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