REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Finalita' ed oggetto                                        
          Art.  2 - Ambito di applicazione e definizioni                        
          Art.  3 - Autorita' competente                                        
          Art.  4 - Funzioni della Regione                                      
          Art.  5 - Principi generali dell'autorizzazione integrata             
ambientale TITOLO II - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE                      
          Art.  6 - Autorizzazione integrata ambientale                         
          Art.  7 - Domanda di autorizzazione integrata ambientale              
          Art.  8 - Deposito e pubblicizzazione della domanda di                
autorizzazione integrata ambientale                                             
          Art.  9 - Partecipazione alla autorizzazione integrata                
ambientale                                                                      
          Art.  10 - Rilascio della autorizzazione integrata                    
ambientale                                                                      
          Art.  11 - Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata           
ambientale e modifica degli impianti                                            
TITOLO III - MONITORAGGIO E CONTROLLI                                           
          Art.  12 - Rispetto delle condizioni della autorizzazione             
integrata ambientale                                                            
          Art.  13 - Poteri sostitutivi                                         
          Art.  14 - Sanzioni TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI           
E TRANSITORIE                                                                   
          Art.  15 - Inventario delle principali emissioni e loro               
fonti                                                                           
          Art.  16 - Scambio di informazioni e sistema informativo              
          Art.  17 - Effetti transfrontalieri                                   
          Art.  18 - Formazione culturale e aggiornamento                       
professionale                                                                   
          Art.  19 - Spese istruttorie e di controllo                           
          Art.  20 - Norme finanziarie                                          
          Art.  21 - Disposizioni transitorie e finali                          
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
          Art. 1                                                                
Finalita' ed oggetto                                                            
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE            
del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la            
riduzione integrate dell'inquinamento e del decreto legislativo 4               
agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa               
alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la            
presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione e           
riduzione integrate dell'inquinamento.                                          
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo              
scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le              
emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo            
delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione            
della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.                           
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame           
dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli             
impianti esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti            
medesimi.                                                                       
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 concerne           
Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate              
dell'inquinamento.                                                              
2) Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concerne Attuazione             
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione                  
integrate dell'inquinamento.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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