LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalita' ed oggetto
Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni
Art. 3 - Autorita' competente
Art. 4 - Funzioni della Regione
Art. 5 - Principi generali dell'autorizzazione integrata
ambientale TITOLO II - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 6 - Autorizzazione integrata ambientale
Art. 7 - Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 8 - Deposito e pubblicizzazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale
Art. 9 - Partecipazione alla autorizzazione integrata
ambientale
Art. 10 - Rilascio della autorizzazione integrata
ambientale
Art. 11 - Rinnovo e riesame della autorizzazione integrata
ambientale e modifica degli impianti
TITOLO III - MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 12 - Rispetto delle condizioni della autorizzazione
integrata ambientale
Art. 13 - Poteri sostitutivi
Art. 14 - Sanzioni TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI
E TRANSITORIE
Art. 15 - Inventario delle principali emissioni e loro
fonti
Art. 16 - Scambio di informazioni e sistema informativo
Art. 17 - Effetti transfrontalieri
Art. 18 - Formazione culturale e aggiornamento
professionale
Art. 19 - Spese istruttorie e di controllo
Art. 20 - Norme finanziarie
Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 96/61/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento e del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), con la
presente legge stabilisce le disposizioni in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo
scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le
emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo
delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione
della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale dei nuovi impianti e degli
impianti esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti
medesimi.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 concerne
Direttiva del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
2) Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 concerne Attuazione
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento.