REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2004, n. 20

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE A TUTELA DELLA LEGALITA' DEL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 56, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEM- PLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
il seguente regolamento:                                                        
          Art. 1                                                                
Forma semplificata                                                              
per la redazione del processo verbale e del sequestro                           
1. Nei casi previsti dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale           
24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e             
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e                
semplificazione. Rapporti con l'Universita'), il pubblico ufficiale             
che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e                
delle attrezzature procede con le seguenti modalita' semplificate:              
a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco                  
sintetico delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti                
tipologie e senza l'obbligo di indicarne il numero: 1) abbigliamento,           
accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli,            
scarpe, e simili) e prodotti per la cura della persona; 2) arredo e             
prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia,             
mobili, elettrodomestici, giocattoli); 3) bigiotteria (collane,                 
braccialetti, anelli, orologi e simili); 4) supporti videomusicali              
(musicassette, videocassette, cd, dvd e simili); 5) altro;                      
b) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in            
un contenitore (sacco o simile) di materiale non soggetto a                     
deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo                     
dell'organo accertatore che procede. Il contenitore deve essere                 
dotato di un'etichetta inamovibile su cui viene riportato il numero             
di registro sequestri, la data e il luogo del sequestro, il luogo e             
l'incaricato alla custodia delle cose sequestrate, le generalita' del           
trasgressore e le firme del pubblico ufficiale intervenuto e del                
trasgressore. Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare                
l'etichetta inamovibile, l'autorita' che procede dovra' farne                   
menzione nel verbale di sequestro. Tutte le predette operazioni                 
devono essere compiute alla presenza del trasgressore. Nel caso in              
cui non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra,             
il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.               
2. Al momento della confisca, l'autorita' che procede dovra' dare               
atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore           
ancora sigillato, integro e riportante la firma del trasgressore.               
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 4                                                                         
1) Il testo dell'art. 56, comma 2 della legge regionale 24 marzo                
2004, n. 6 concernente Riforma del sistema amministrativo regionale e           
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e                
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:                     
"Art. 56 - Semplificazione delle procedure a tutela della legalita'             
del commercio                                                                   
(omissis)                                                                       
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca              
della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall'articolo 29,            
comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della            
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo             
4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio             
del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio                
previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta,              
aperta al pubblico; nonche' in caso di grave o persistente viol                 
azione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo              
28, comma 16 del decreto legislativo n. 114 del 1998.                           
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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