LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
Finalita', oggetto e principi della disciplina
1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle
funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia
mortuaria, garantendo il rispetto della dignita' e dei diritti dei
cittadini, con la finalita' di tutelare l'interesse degli utenti dei
servizi funebri e di informare le attivita' pubbliche a principi di
evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed
individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalita' di
svolgimento delle loro funzioni e servizi;
b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le
procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo
alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri;
c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che
l'esercizio dell'attivita' funebre da parte di soggetti pubblici e
privati sia svolta nel rispetto delle finalita' e delle garanzie
perseguite dalla presente legge.
3. Ai fini della presente legge:
a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni
vitali, prima dell'accertamento di morte;
b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito
l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente
legislazione;
c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate
in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario
regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il
trasporto funebre su chiamata dell'Autorita' giudiziaria o per
esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio,
il servizio mortuario sanitario, le attivita' di medicina
necroscopica;
d) nell'ambito funebre ricompresa l'attivita' funebre e i servizi
forniti dalle strutture per il commiato, nonch i servizi ad essi
connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti
obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto
dall'attivita' funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo
trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla
lettera c);
e) nell'ambito cimiteriale ricompreso l'insieme delle attivita'
connesse alla disponibilita' del demanio cimiteriale, quali le
operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di
spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le
attivita' autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli
enti competenti.