REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
E NORME DI PRINCIPIO                                                            
          Art. 1                                                                
Finalita', oggetto e principi della disciplina                                  
1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle                
funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia              
mortuaria, garantendo il rispetto della dignita' e dei diritti dei              
cittadini, con la finalita' di tutelare l'interesse degli utenti dei            
servizi funebri e di informare le attivita' pubbliche a principi di             
evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.            
2. In particolare, la presente legge:                                           
a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed                   
individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalita' di                 
svolgimento delle loro funzioni e servizi;                                      
b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le              
procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo             
alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle           
ceneri;                                                                         
c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che                   
l'esercizio dell'attivita' funebre da parte di soggetti pubblici e              
privati sia svolta nel rispetto delle finalita' e delle garanzie                
perseguite dalla presente legge.                                                
3. Ai fini della presente legge:                                                
a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni             
vitali, prima dell'accertamento di morte;                                       
b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito                         
l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente                   
legislazione;                                                                   
c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate           
in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario                   
regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il           
trasporto funebre su chiamata dell'Autorita' giudiziaria o per                  
esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio,           
il servizio mortuario sanitario, le attivita' di medicina                       
necroscopica;                                                                   
d) nell'ambito funebre  ricompresa l'attivita' funebre e i servizi              
forniti dalle strutture per il commiato, nonch i servizi ad essi                
connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti            
obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto                        
dall'attivita' funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo                
trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla                
lettera c);                                                                     
e) nell'ambito cimiteriale  ricompreso l'insieme delle attivita'                
connesse alla disponibilita' del demanio cimiteriale, quali le                  
operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di               
spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;             
f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le                    
attivita' autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli            
enti competenti.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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