LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art. 1 - Sviluppo della societa' dell'informazione
Art. 2 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3 - Cartografia regionale
Art. 4 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 5 - Interventi di agevolazione al credito nel settore
agricolo
Art. 6 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e
alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 7 - Partecipazione alla Societa' consortile a
responsabilita' limitata ASTER
Art. 8 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
Art. 9 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti
Art. 10 - Trasporto pubblico locale del settore
ferroviario
Art. 11 - Contributi all'Azienda regionale per la
navigazione interna (ARNI)
Art. 12 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 13 - Viabilita' di interesse regionale
Art. 14 - Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 15 - Promozione, sostegno e sviluppo delle
cooperative sociali
Art. 16 - Investimenti per i servizi educativi per
l'infanzia
Art. 17 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 18 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento
dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art. 19 - Strutture formativo-professionali
Art. 20 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 21 - Recupero e restauro di immobili di particolare
valore storico e culturale
Art. 22 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 23 - Trasferimento all'esercizio 2004 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi
regionali
Art. 24 - Interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 25 - Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi
di bonifica
Art. 26 - Disposizioni particolari per la gestione delle
attivita' giornalistiche
Art. 27 - Valorizzazione della comunita' professionale
regionale
Art. 28 - Trasferimento del personale del Corpo forestale
dello Stato
Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 30 - Incentivo alla progettazione a norma
dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994
Art. 31 - Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui
trasporti e la logistica"
Art. 32 - Innalzamento di limiti percentuali e spostamento
di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali,
legge regionale n. 30 del 1998
Art. 33 - Integrazione del Capo VI (Viabilita') del Titolo
VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3
del 1999
Art. 34 - Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilita')
del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge
regionale n. 3 del 1999
Art. 35 - Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993
Art. 36 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
Art. 37 - Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002
Art. 38 - Copertura finanziaria
Art. 39 - Entrata in vigore
Art. 1
Sviluppo della societa' dell'informazione
1. Per la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche
amministrazioni e nella societa' regionale secondo le finalita' di
cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale
della societa' dell'informazione) e per gli scopi e le attivita' di
cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una
cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale,
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale
di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.
24)"
Esercizio 2004: + Euro 1.094.825,19
Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -
Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata
e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2004: Euro 40.000,00
Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R.
26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)"
Esercizio 2004: + Euro 21.200.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti
leggi regionali sono ridotte di Euro 6.700.000,00 a valere sul
Capitolo 03917 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del
sistema informativo regionale.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) La legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concerne Sviluppo
regionale della societa' dell'informazione.
2) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 concerne Formazione di
una cartografia regionale.
3) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30
concernente Costituzione del sistema informativo regionale e' il
seguente:
"Art. 17 - Interventi per la realizzazione del sistema informativo
1. Per l'impianto ed il funzionamento del S.I.R. la Regione, nei
limiti degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali,
provvede al finanziamento:
a) delle spese per le strutture collegate alle articolazioni del
S.I.R. nei limiti di quanto indicato al precedente articolo;
b) di progetti di ricerca per la messa a punto sperimentale di basi
informative fondamentali, per l'organizzazione delle conoscenze
finalizzate alla rappresentazione dell'economica regionale e delle
dinamiche connesse, nonche' per l'esecuzione di rilevazioni che
concorrono al soddisfacimento del fabbisogno informativo a livello
nazionale e comunitario;
c) di spese per la selezione, formazione e aggiornamento del
personale delle strutture di coordinamento, nonche' di borse di
studio regionali per stage presso le strutture del S.I.R., per tesi
di laurea o ricerche di interesse regionale;
d) di altre spese, relative all'elaborazione e pubblicazione dei
dati, alla diffusione dell'informazione statistica ed all'accesso
alle informazioni del S.I.R.
2. La Regione concorre altresi' al finanziamento:
a) degli investimenti per progetti-pilota per la produzione di
software o di realizzazione hardware-software, di impianto di reti
telematiche, sviluppati dalla Regione in collaborazione con enti ed
organismi interessati, anche con l'utilizzo di apporti esterni a
carattere specialistico;
b) degli investimenti destinati ai progetti che prevedano il primo
impianto di basi informative fondamentali, ivi compreso il contributo
agli Enti locali ed ai soggetti interessati all'adeguamento di
procedure e attrezzature alle specifiche dei protocolli di base
informativa definiti su base regionale;
c) degli investimenti per l'automazione dei servizi regionali e per
l'attuazione dei prodotti hardware e software finalizzati a rendere
effettivo il diritto di accesso alle informazioni e la tutela dei
diritti di cui all'art. 4;
d) di investimenti per l'automazione di servizi degli Enti locali di
valore strategico per la costruzione del S.I.R., nonche' per il
concorso alla realizzazione degli interventi che, sulla base delle
intese all'uopo definite, realizzano lo scambio di dati tra sistemi
informativi privati e S.I.R.
3. La Giunta regionale definisce i limiti massimi, i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente
articolo.".
4) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
concernente Sviluppo regionale della societa' dell'informazione e' il
seguente:
"Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione
della Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli enti
pubblici operanti nel territorio regionale.
2. Il SIR e' articolato nei diversi settori di intervento e per i
differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata
rappresentazione della realta' regionale, ivi inclusa la rilevazione
grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema e'
strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e
dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneita',
interoperabilita' ed integrazione.
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale
e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei
Comuni, delle Comunita' montane e di altri enti pubblici, incluse le
aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in
particolare, le modalita' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei
flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle
spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attivita' destinate allo
sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il
ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri
fini dei dati a scala regionale del SIR.".