REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Sviluppo della societa' dell'informazione                   
          Art.  2 - Sistema informativo agricolo regionale                      
          Art.  3 - Cartografia regionale                                       
          Art.  4 - Interventi nel settore delle bonifiche                      
          Art.  5 - Interventi di agevolazione al credito nel settore           
agricolo                                                                        
          Art.  6 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e           
alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                    
          Art.  7 - Partecipazione alla Societa' consortile a                   
responsabilita' limitata ASTER                                                  
          Art.  8 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale                
degli insediamenti storici                                                      
          Art.  9 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti                    
          Art.  10 - Trasporto pubblico locale del settore                      
ferroviario                                                                     
          Art.  11 - Contributi all'Azienda regionale per la                    
navigazione interna (ARNI)                                                      
          Art.  12 - Investimenti nel settore dei trasporti                     
          Art.  13 - Viabilita' di interesse regionale                          
          Art.  14 - Protezione civile - Interventi di emergenza                
          Art.  15 - Promozione, sostegno e sviluppo delle                      
cooperative sociali                                                             
          Art.  16 - Investimenti per i servizi educativi per                   
l'infanzia                                                                      
          Art.  17 - Opere urgenti di edilizia scolastica                       
          Art.  18 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento           
dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari              
          Art.  19 - Strutture formativo-professionali                          
          Art.  20 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini                
          Art.  21 - Recupero e restauro di immobili di particolare             
valore storico e culturale                                                      
          Art.  22 - Iniziative regionali a favore dei giovani                  
          Art.  23 - Trasferimento all'esercizio 2004 delle                     
autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi                   
regionali                                                                       
          Art.  24 - Interventi di promozione e supporto nei                    
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione            
          Art.  25 - Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi           
di bonifica                                                                     
          Art.  26 - Disposizioni particolari per la gestione delle             
attivita' giornalistiche                                                        
          Art.  27 - Valorizzazione della comunita' professionale               
regionale                                                                       
          Art.  28 - Trasferimento del personale del Corpo forestale            
dello Stato                                                                     
          Art.  29 - Interventi ed opere di difesa della costa                  
          Art.  30 - Incentivo alla progettazione a norma                       
dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994                                    
          Art.  31 - Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui               
trasporti e la logistica"                                                       
          Art.  32 - Innalzamento di limiti percentuali e spostamento           
di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali,                
legge regionale n. 30 del 1998                                                  
          Art.  33 - Integrazione del Capo VI (Viabilita') del Titolo           
VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3           
del 1999                                                                        
          Art.  34 - Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilita')            
del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge               
regionale n. 3 del 1999                                                         
          Art.  35 - Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993              
          Art.  36 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004              
          Art.  37 - Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002              
          Art.  38 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  39 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Sviluppo della societa' dell'informazione                                       
1. Per la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie                    
dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche                   
amministrazioni e nella societa' regionale secondo le finalita' di              
cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale              
della societa' dell'informazione) e per gli scopi e le attivita' di             
cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una               
cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla                 
U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale,               
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:                              
Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale           
di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n.           
24)"                                                                            
Esercizio 2004: + Euro 1.094.825,19                                             
Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -                      
Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata           
e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"                                         
Esercizio 2004: Euro 40.000,00                                                  
Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R.           
26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.              
11)"                                                                            
Esercizio 2004: + Euro 21.200.000,00.                                           
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti            
leggi regionali sono ridotte di Euro 6.700.000,00 a valere sul                  
Capitolo 03917 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del                
sistema informativo regionale.                                                  
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 concerne Sviluppo                   
regionale della societa' dell'informazione.                                     
2) La legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 concerne Formazione di              
una cartografia regionale.                                                      
3) Il testo dell'art. 17 della legge regionale 26 luglio 1988, n. 30            
concernente Costituzione del sistema informativo regionale e' il                
seguente:                                                                       
"Art. 17 - Interventi per la realizzazione del sistema informativo              
1. Per l'impianto ed il funzionamento del S.I.R. la Regione, nei                
limiti degli stanziamenti fissati nei bilanci pluriennali ed annuali,           
provvede al finanziamento:                                                      
a) delle spese per le strutture collegate alle articolazioni del                
S.I.R. nei limiti di quanto indicato al precedente articolo;                    
b) di progetti di ricerca per la messa a punto sperimentale di basi             
informative fondamentali, per l'organizzazione delle conoscenze                 
finalizzate alla rappresentazione dell'economica regionale e delle              
dinamiche connesse, nonche' per l'esecuzione di rilevazioni che                 
concorrono al soddisfacimento del fabbisogno informativo a livello              
nazionale e comunitario;                                                        
c) di spese per la selezione, formazione e aggiornamento del                    
personale delle strutture di coordinamento, nonche' di borse di                 
studio regionali per stage presso le strutture del S.I.R., per tesi             
di laurea o ricerche di interesse regionale;                                    
d) di altre spese, relative all'elaborazione e pubblicazione dei                
dati, alla diffusione dell'informazione statistica ed all'accesso               
alle informazioni del S.I.R.                                                    
2. La Regione concorre altresi' al finanziamento:                               
a) degli investimenti per progetti-pilota per la produzione di                  
software o di realizzazione hardware-software, di impianto di reti              
telematiche, sviluppati dalla Regione in collaborazione con enti ed             
organismi interessati, anche con l'utilizzo di apporti esterni a                
carattere specialistico;                                                        
b) degli investimenti destinati ai progetti che prevedano il primo              
impianto di basi informative fondamentali, ivi compreso il contributo           
agli Enti locali ed ai soggetti interessati all'adeguamento di                  
procedure e attrezzature alle specifiche dei protocolli di base                 
informativa definiti su base regionale;                                         
c) degli investimenti per l'automazione dei servizi regionali e per             
l'attuazione dei prodotti hardware e software finalizzati a rendere             
effettivo il diritto di accesso alle informazioni e la tutela dei               
diritti di cui all'art. 4;                                                      
d) di investimenti per l'automazione di servizi degli Enti locali di            
valore strategico per la costruzione del S.I.R., nonche' per il                 
concorso alla realizzazione degli interventi che, sulla base delle              
intese all'uopo definite, realizzano lo scambio di dati tra sistemi             
informativi privati e S.I.R.                                                    
3. La Giunta regionale definisce i limiti massimi, i criteri e le               
modalita' per la concessione dei contributi di cui al presente                  
articolo.".                                                                     
4) Il testo dell'art. 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11            
concernente Sviluppo regionale della societa' dell'informazione e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)                               
1. Il SIR e' costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi           
e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di                  
governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione                
della Regione, ed al loro coordinamento con le attivita' degli enti             
pubblici operanti nel territorio regionale.                                     
2. Il SIR e' articolato nei diversi settori di intervento e per i               
differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata                          
rappresentazione della realta' regionale, ivi inclusa la rilevazione            
grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema e'             
strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e             
dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneita',                    
interoperabilita' ed integrazione.                                              
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale           
e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei           
Comuni, delle Comunita' montane e di altri enti pubblici, incluse le            
aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in                
particolare, le modalita' per l'alimentazione e l'aggiornamento dei             
flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle              
spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attivita' destinate allo            
sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il                  
ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri             
fini dei dati a scala regionale del SIR.".                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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