LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 14
INSERIMENTO DEL COMUNE DI VIANO NEI TERRITORI DELLE ZONE MATILDICHE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1989, N. 44 (PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MATILDICHE DELL'EMILIA- ROMAGNA)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Inserimento del Comune di Viano
nei territori delle zone matildiche
1. Il territorio del Comune di Viano e' considerato localita'
matildica ai fini e per gli effetti di cui alla legge regionale 15
dicembre 1989, n. 44 (Promozione e valorizzazione delle zone
matildiche dell'Emilia-Romagna).
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
± fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2004 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) La legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44 concerne Promozione e
valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Gian Luca Rivi,
presentato in data 30 luglio 2002; oggetto consiliare n. 3239 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 192 in data 5 agosto 2002;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo,
Cultura, Scuola, Formazione" in sede referente e in sede consultiva
alle Commissioni I "Bilancio, Programmazione, Affari generali", II
"Attivita' produttive" e III "Territorio Ambiente Trasporti".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2004 del 6
luglio 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Gian Luca Rivi;
- approvato dal Consiglio regonale nella seduta del 26 luglio 2004,
atto n. 138/2004.