LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3
NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Autorizzazione regionale
Art. 3 - Procedure
Art. 4 - Registro regionale dei produttori
Art. 5 - Obblighi del titolare di autorizzazione
Art. 6 - Commercializzazione diretta del produttore
Art. 7 - Certificazione del materiale di propagazione dei
vegetali
Art. 8 - Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
Art. 9 - Funzioni degli ispettori fitosanitari e degli
agenti accertatori
Art. 10 - Organi di vigilanza
Art. 11 - Obblighi e sanzioni amministrative
Art. 12 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 13 - Tassa fitosanitaria
Art. 14 - Oneri sui controlli fitosanitari
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 - Abrogazioni
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge detta norme in materia di profilassi, produzione
e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, ai fini della
tutela fitosanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e comunque nel
rispetto delle norme statali in materia di profilassi
internazionale.