REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 3

NORME IN MATERIA DI TUTELA FITOSANITARIA - ISTITUZIONE DELLA TASSA FITOSANITARIA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 19 GENNAIO 1998, N. 3 E 21 AGOSTO 2001, N. 31

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
          Art.  1 - Finalita'                                                   
          Art.  2 - Autorizzazione regionale                                    
          Art.  3 - Procedure                                                   
          Art.  4 - Registro regionale dei produttori                           
          Art.  5 - Obblighi del titolare di autorizzazione                     
          Art.  6 - Commercializzazione diretta del produttore                  
          Art.  7 - Certificazione del materiale di propagazione dei            
vegetali                                                                        
          Art.  8 - Funzioni della struttura fitosanitaria regionale            
          Art.  9 - Funzioni degli ispettori fitosanitari e degli               
agenti accertatori                                                              
          Art.  10 - Organi di vigilanza                                        
          Art.  11 - Obblighi e sanzioni amministrative                         
          Art.  12 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione                   
          Art.  13 - Tassa fitosanitaria                                        
          Art.  14 - Oneri sui controlli fitosanitari                           
          Art.  15 - Disposizioni transitorie e finali                          
          Art.  16 - Abrogazioni                                                
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La presente legge detta norme in materia di profilassi, produzione           
e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, ai fini della           
tutela fitosanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali                    
stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e comunque nel                
rispetto delle norme statali in materia di profilassi                           
internazionale.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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