REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2004, n. 1034

Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2004/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. n. 50 del 24 dicembre 1996 "Disciplina per il diritto allo            
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e           
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modificazioni, ed in             
particolare l'art. 5 che istituisce le Aziende regionali per il DSU             
(ARDSU) quali organismi di gestione degli interventi per il diritto             
allo studio universitario sul territorio della regione Emilia                   
Romagna;                                                                        
- la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di             
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia                   
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le                   
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti               
musicali pareggiati";                                                           
- la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 "Modifiche al                
Titolo V della parte seconda della Costituzione", ed in particolare             
l'art. 3;                                                                       
- la L.R. n. 6 del 3 aprile 2002 "Modifiche alla L.R. 24 dicembre               
1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio universitario.                  
Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1991, n. 20" e alla L.R. 14 giugno            
1996, n. 18 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo               
studio universitario";                                                          
richiamato l'art. 4 della citata L.R. n. 50 del 1996 e successive               
modificazioni, che prevede che la Giunta regionale impartisca agli              
organismi di gestione direttive relativamente:                                  
a) ai criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle             
condizioni economiche per l'accesso agli interventi ed ai servizi               
attribuibili per concorso;                                                      
b) ai limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi            
delle borse di studio e dei prestiti d'onore;                                   
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 930 del 3 giugno 2002, avente per oggetto "Direttive in materia            
di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende             
regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno                   
accademico 2002/2003";                                                          
- n. 888 del 20 maggio 2003, avente per oggetto "Direttive in materia           
di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende             
regionali per il diritto allo studio universitario per l'anno                   
accademico 2003/2004";                                                          
ritenuto necessario provvedere, anche per l'anno accademico                     
2004/2005, all'emanazione delle direttive alle Aziende regionali per            
il diritto allo studio universitario, per consentire lo svolgimento             
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi per il             
diritto allo studio universitario relativamente all'anno accademico             
sopraccitato;                                                                   
valutato altresi' opportuno, nelle more dell'applicazione della                 
citata Legge costituzionale n. 3 del 2001 per quanto attiene alla               
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i              
diritti civili e sociali relativamente all'ambito del diritto allo              
studio universitario, confermare i criteri per la definizione dei               
requisiti di merito e delle condizioni economiche contenuti nel DPCM            
9 aprile 2001, attuativo dell'art. 4 della Legge 390/91, confermando            
altresi' le direttive regionali approvate con le sopracitate                    
deliberazioni 930/02 e 888/03, fatti salvi i necessari adeguamenti;             
considerato necessario, dall'a.a. 2004/2005 in prima applicazione di            
quanto previsto dalle citate Leggi 508/99 e L.R. 6/02, prevedere le             
modalita' e le procedure per la concessione dei benefici del diritto            
allo studio universitario agli iscritti alle Istituzioni di Alta                
Formazione e di Specializzazione Artistica e Musicale;valutato                  
pertanto opportuno che le Aziende regionali per il diritto allo                 
studio universitario - al fine di raggiungere l'obiettivo della piu'            
ampia copertura finanziaria a favore degli studenti idonei                      
all'individuazione di appositi budgets, sulla base delle risorse                
disponibili - predispongano apposite graduatorie per gli iscritti ai            
corsi di Alta Formazione e di Specializzazione Artistica e Musicale,            
per ciascuna delle seguenti tipologie:                                          
- diplomi accademici di I livello;                                              
- diplomi accademici di II livello;                                             
- diplomi di perfezionamento.                                                   
A tali corsi, autorizzati in via sperimentale dal MIUR in attuazione            
della Legge 508/99, si accede con il possesso del diploma di scuola             
secondaria di secondo grado;                                                    
ritenuto inoltre necessario procedere con urgenza ad emanare le                 
direttive affinche' le Aziende regionali per il DSU, preventivamente            
informate e consultate, possano predisporre ed emanare i bandi di               
concorso per l'a.a. 2004/2005 in tempo utile per consentire l'accesso           
degli studenti agli interventi previsti dalla legge;                            
considerato che i criteri e le indicazioni di cui trattasi sono                 
emanati, con l'intento di perseguire nei bandi di concorso principi             
di omogeneita', equita' e  coerenza tra le varie sedi universitarie             
del territorio regionale a favore degli studenti;                               
ritenuto, infine, opportuno raccomandare alle Aziende di operare in             
direzione di una progressiva concentrazione delle risorse a sostegno            
dei capaci, meritevoli e privi di mezzi, nonche' di svolgere le                 
azioni necessarie ad assumere il sostegno agli studenti in situazioni           
di handicap;                                                                    
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, avente            
ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                  
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina               
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della           
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono                  
integralmente riportate:                                                        
1) di confermare per l'anno accademico 2004/2005 le direttive per               
l'elaborazione dei bandi di concorso per borse di studio e                      
posti-alloggio e le indicazioni sul sistema tariffario dei servizi,             
contenute negli Allegati 1) e 2) approvati con propria deliberazione            
930/02 avente per oggetto "Direttive in materia di interventi per il            
diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il                 
diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2002/2003",             
cosi' come modificate dalla propria deliberazione 888/03 valevole per           
l'anno accademico 2003/2004 salvo le modifiche di cui ai successivi             
punti 2) e 3);                                                                  
2) di dare atto che le Aziende regionali per il diritto allo studio             
universitario, in considerazione dell'eventuale utilizzo di risorse             
del FSE, dovranno tener conto, nell'elaborazione dei bandi e della              
modulistica attinente, della normativa comunitaria, nazionale e                 
regionale in materia, con particolare riferimento a quella relativa             
ad informazione e pubblicita';                                                  
3) di prevedere, come specificato in premessa, apposite graduatorie             
per gli iscritti ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale -             
autorizzati in via sperimentale dal MIUR in attuazione della Legge              
508/99 - dai quali consegue il rilascio di titoli accademici di I e             
II livello, nonche' di perfezionamento;                                         
4) di raccomandare alle Aziende di operare in direzione di una                  
progressiva concentrazione delle risorse a sostegno dei capaci,                 
meritevoli e privi di mezzi, nonche' di svolgere le azioni necessarie           
ad assumere il sostegno agli studenti in situazioni di handicap;5) di           
stabilire che le Aziende regionali per il diritto allo studio                   
universitario si attengano ai criteri per l'elaborazione dei bandi di           
concorso di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4);                            
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino                
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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