REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2004, n. 1740

Procedura di verifica (screening), attivata da Stargas Italia SpA (oggi Gas Plus Italiana SpA), relativa perforazione del pozzo di ricerca idrocarburi denominato "VillaVecchia 1 dir." in comune di Collecchio (PR) (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
degli impatti scarsamente significativi, il progetto di perforazione            
del pozzo di ricerca idrocarburi denominato "VillaVecchia 1 dir." in            
comune di Collecchio (PR), localita' Ozzano Taro, dalla ulteriore               
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                                  
1) prima dell'inizio della fase di cantierizzazione, Gas Plus                   
Italiana SpA dovra' fornire ad ARPA ed alla Provincia di Parma: -               
idonea documentazione riportante il nominativo della societa'                   
incaricata del trasporto/trattamento dei rifiuti e gli estremi                  
autorizzativi, nonche' la successiva certificazione dell'avvenuto               
smaltimento; - precisazioni circa la cadenza con cui i rifiuti                  
saranno avviati all'impianto di trattamento per verificare                      
l'effettivo rispetto delle modalita' del "deposito temporaneo" cosi'            
come previsto dall'art. 6 comma 1, lettera m) del DLgs 22/97 e                  
successive modifiche ed integrazioni;                                           
2) in fase operativa dovra' essere effettuata la caratterizzazione              
chimica dei rifiuti derivanti dai fanghi di perforazione esausti                
(Codice CER 010507 e 161002) tale da escludere la "pericolosita'"               
degli scarti di lavorazione in parola; nel caso in cui le analisi               
ravvisassero la "pericolosita'", cosi' come definita dalla normativa            
in materia di rifiuti, il materiale dovra' essere conferito con le              
relative modalita' di legge;                                                    
3) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti            
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi            
e dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario: a) per                   
l'eventuale impianto di betonaggio ed altri impianti fissi, prevedere           
sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati           
da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la                    
lavorazione; b) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di           
ricopertura dei cassoni con teloni o l'uso di mezzi appositamente               
attrezzati; c) prevedere l'umidificazione dei depositi temporanei di            
inerti e delle vie di transito da e per il cantiere;                            
4) per quanto riguarda le infrastrutture stradali utilizzate per il             
transito dei mezzi da e per l'area di cantiere, si reputa necessario,           
in relazione ai limiti di portata e di sezione di alcuni degli assi             
viari: a) che preventivamente all'attivazione del cantiere venga                
valutato, con il competente ufficio del Comune di Collecchio, lo                
stato di consistenza/conservazione degli assi viari da utilizzare,              
scegliendo anche l'alternativa migliore tra quelle indicate nella               
tavola integrativa prodotta; b) che le eventuali opere di adeguamento           
delle infrastrutture stradali necessarie al passaggio dei mezzi siano           
concordate con il competente ufficio del Comune di Collecchio, che              
dovra' esprimere specifico nulla osta/autorizzazione alla loro                  
esecuzione; c) che gli eventuali danni causati alle infrastrutture              
stradali dai mezzi in transito da e per il cantiere, siano                      
immediatamente segnalati al Comune di Collecchio a cura del                     
proponente, con ripristino, a propria cura e spese, delle condizioni            
preesistenti, secondo le indicazioni tecniche e i tempi forniti dal             
competente ufficio del Comune di Collecchio; d) che a garanzia di               
quanto sopra prescritto, la societa' proponente presti apposita                 
fidejussione nella misura indicata dal competente ufficio del Comune            
di Collecchio successivamente alla valutazione di cui al punto a) e             
prima dell'attivazione del cantiere;                                            
5) la societa' proponente dovra' richiedere, ai sensi dell'art. 11              
della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, il rilascio dell'autorizzazione                
comunale in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge 447/95;             
6) a garanzia dell'effettiva realizzazione del ripristino ambientale,           
la societa' proponente dovra' presentare al Comune di Collecchio                
fidejussione bancaria di importo pari al valore del ripristino                  
maggiorato del 30% per maggiori oneri; tale importo dovra' essere               
validato dall'Amministrazione comunale;                                         
7) con riferimento al ripristino dell'area, l'idoneita' delle                   
operazioni relative dovra' essere documentata a mezzo di esecuzione             
di un numero significativo (per l'estensione dell'area e la                     
distribuzione delle attivita' svolte) di campioni di suolo, le cui              
analisi dovranno attestare caratteristiche chimiche inferiori a                 
quelle indicate dal DM 471/99 per i siti inquinati; i risultati delle           
analisi dovranno essere trasmessi alla Provincia di Parma, al Comune            
di Collecchio ed all'ARPA territorialmente competente;                          
b) di trasmettere la presente delibera allo Sportello Unico Imprese             
Pedemontana; alla proponente Gas Plus Italiana SpA; al Ministero                
delle Attivita' produttive - Direzione generale per l'Energia e le              
Risorse Minerarie - UNMIG; all'UNMIG - Ufficio F5; al Servizio                  
Politiche energetiche della Regione Emilia-Romagna; alla Provincia di           
Parma, al Comune di Collecchio; all'ARPA Sezione provinciale di                 
Parma; all'Azienda Unita' sanitaria locale di Parma - Distretto                 
sud-est;                                                                        
c) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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