REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1567

Approvazione modifiche ed integrazioni al tariffario delle prestazioni dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (art. 21, comma 1, lettera g, L.R. 44/95)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- con la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e' stata istituita l'Agenzia                
regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA), ente strumentale              
della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni              
tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali,            
nonche' all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia                 
ambientale sia sanitario (cfr. art. 4, comma 1, L.R. cit.);                     
- ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. g) della L.R. 44/95, come               
modificato ex art. 1, comma 1 della L.R. 30 luglio 1999, n. 18, le              
entrate dell'ARPA sono costituite, tra l'altro, da introiti derivanti           
dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi                  
secondo le tariffe stabilite dalla Regione;                                     
- con propria deliberazione n. 2762 del 30/12/2002 e' stato approvato           
il primo Tariffario delle prestazioni di ARPA erogate a favore di               
terzi secondo anche le disposizioni contenute nell'Accordo di                   
programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale           
n. 53 del 12 marzo 2002;                                                        
dato atto che sono state approvate le Linee guida applicative del               
Tariffario, con deliberazione del Direttore generale dell'Agenzia n.            
83 del 15/9/2003;                                                               
ritenuto opportuno, dopo un anno e mezzo di applicazione del nuovo              
Tariffario, di procedere alla effettuazione di alcune modifiche ed              
integrazioni anche sulla base delle indicazioni fornite dalle                   
Amministrazioni locali;                                                         
considerato che tali modifiche sono state sottoposte al preventivo              
parere del Comitato di indirizzo di ARPA, di cui all'art. 8 della               
Legge 44/95, nella seduta del 29 marzo 2004;                                    
richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in              
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                 
Emilia-Romagna";                                                                
vista la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante                    
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda                  
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente             
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e                
della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;                    
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le modifiche e le integrazioni da apportare al                  
tariffario  delle  prestazioni dell'ARPA, approvato con propria                 
deliberazione n. 2762 del 30/12/2002, come da Allegato 1, parte                 
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
2) di fissare la decorrenza delle modifiche ed integrazioni dalla               
data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino               
Ufficiale della Regione;                                                        
3) di allegare il Tariffario delle prestazioni dell'ARPA aggiornato             
dalle modifiche ed integrazioni di cui all'Allegato 1;                          
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        
ALLEGATO 1                                                                      
Modifiche ed integrazioni al Tariffario delle prestazioni di ARPA               
Emilia-Romagna                                                                  
All'art. 1, ultimo capoverso, dopo le parole "commercializzazione di            
beni" sono state eliminate le parole "anche nel caso degli Uffici di            
Sanita' Marittima ed Aerea.".                                                   
All'art. 2, secondo comma, dopo le parole "Sezioni provinciali" sono            
state eliminate ", al Servizio Meteorologico Regionale ed alla                  
Struttura Oceanografica Daphne" ed inserite le parole "e alle                   
strutture tematiche dell'Agenzia.".                                             
E' stato inoltre aggiunto il seguente nuovo comma: "Per le attivita'            
svolte fuori dal territorio regionale, alle relative tariffe previste           
dal Tariffario verra' aggiunto l'importo per la copertura delle spese           
di trasferta del personale sostenute.".                                         
L'art. 4 e' stato cosi' modificato:                                             
"L'attivita' di campionamento necessaria ai fini dell'attivita'                 
analitica, viene effettuata dall'Agenzia tramite metodi di                      
campionamento ufficiali o con procedure tecniche definite a livello             
regionale.                                                                      
L'applicazione della tariffa prevista sara' intera per il primo                 
campione eseguito e pari al 20% della tariffa stessa per ciascuno dei           
campioni successivi, qualora attuati contestualmente.".                         
All'inizio dell'art. 6 e' stato introdotto il seguente comma:                   
"Nell'effettuazione degli accertamenti analitici ARPA garantisce                
l'applicazione dei metodi di prova ufficiali previsti dalle vigenti             
disposizioni di settore o da disposizioni affini. Qualora la                    
normativa specifica non rimandi a metodi di prova ufficiali, si                 
avranno a riferimento metodi di prova normati da enti o istituti di             
riconosciuta esperienza tecnico-scientifica a carattere                         
internazionale o nazionale. In ogni caso l'Agenzia provvedera' ad               
evidenziare nel rapporto di prova il metodo utilizzato.".                       
All'art. 7, dopo le parole "60 Euro per ora" sono inserite le parole            
"anche riguardo a partecipazioni a commissioni di collaudo e                    
sopralluoghi.".                                                                 
All'art. 9 tra il secondo e il terzo comma e' inserita una nuova                
disposizione:                                                                   
"Richieste di rapporti e valutazioni tecniche specifiche presentate             
contestualmente, relative a piu' punti di emissione all'interno di un           
medesimo impianto o a piu' impianti aventi caratteristiche tecniche e           
costruttive sostanzialmente identiche, verranno trattate come una               
singola istanza.".                                                              
Dopo l'art. 9 e' stato inserito il seguente nuovo articolo:                     
"Art. 10                                                                        
Pronuncia di compatibilita' ambientale                                          
Le attivita' di esame ed istruttoria tecnica dei progetti sottoposti            
alle procedure disciplinate dalla L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 sono             
eseguite da ARPA subordinatamente alla stipula di apposita                      
convenzione con l'Autorita' competente.Per lo svolgimento di tali               
attivita' e' prevista una remunerazione, calcolata in misura                    
percentuale sull'importo delle spese istruttorie dovute dal                     
proponente e definita con le seguenti modalita':                                
- esame ed istruttoria tecnica complessiva dei progetti nella fase di           
verifica ("screening"): 80%;                                                    
- esame ed istruttoria tecnica complessiva nella fase di valutazione            
di impatto ambientale sia per i progetti soggetti a VIA che per                 
quelli che debbano essere assoggettati a VIA come esito della                   
procedura di verifica: 80%;                                                     
- supporto per esame ed istruttoria tecnica di una o piu' matrici               
ambientali: per singola matrice 10%.".                                          
All'art. 12 sono state sostituite le parole "i progetti formativi"              
con le parole "le attivita' formative". Dopo le parole "delle                   
attivita' di" e' inserita la parola "progettazione" e dopo le parole            
"tutoraggio e" sono inserite "partecipazione all'iniziativa                     
formativa".                                                                     
Nella Sezione "1. Attivita' di campionamento":                                  
- alla fine della voce 1.2 "Campionamento con attrezzatura a media              
complessita'" sono state aggiunte le parole "nserita la nuova voce:             
"1.3  Campionamento con attrezzatura a                                          
  media complessita' (2) >= 3 ore  120,00"                                      
- alla fine della precedente voce 1.3 "Campionamento con attrezzatura           
ad alta complessita'" sono state aggiunte le parole "tata inserita              
una nuova voce:                                                                 
"1.5  Campionamento con attrezzatura ad alta                                    
  complessita' (3) >= 3 ore  580,00".                                           
Cio' ha comportato una nuova rinumerazione delle voci.                          
Nella Sezione "2. Prepazione del campione":                                     
- al termine della voce 2.2 "Estratto purificato per singolo                    
passaggio su colonna per ricerca di PCB, PCT con aggiunta di isotopi            
marcati" sono state aggiunte le parole "o passaggio su colonna                  
immunoenzimatica per aflatossine";                                              
Alla Sezione "3. Attivita' analitiche chimico, chimico fisiche":                
- e' eliminata la voce 3.1 "Analisi termica differenziale";                     
- alla precedente voce 3.2 "Calorimeria (. . .)" sono eliminate le              
parole "potere calorifico superiore o inferiore o";                             
- alla fine dela precedente voce 3.11 "Difrattometria raggi X" sono             
inserite le parole "(DRX)";                                                     
- e' eliminata la voce 3.17 "Immunochimica per                                  
elettroimmunodiffusione".                                                       
Nella categoria "Microspia":                                                    
- alla fine della precedente voce 3.19.1 "Elettronica (conteggio e              
determinazione EDX)" sono inserite le parole "su di un filtro";                 
- sono introdotte le nuove voci rinumerate:                                     
"3.17.2  Elettronica (conteggio e determinazione EDX                            
  su due filtri)  500,00"                                                       
"3.17.4  Elettronica per attivita' particolari in Sem  240,00"                  
- la precedente voce 3.19.3 e' cosi' modificata:                                
"3.17.5  Ottica in contrasto di fase (MOCF conteggio)  80,00"                   
- e' aggiunta la voce:                                                          
"3.17.6  Ottica in contrasto di fase                                            
  (MOCF conteggio) su due filtri  120,00"                                       
- alla fine della precedente voce 3.19.4 "Ottica in luce polarizata             
(conteggio)" e' stata eliminata la parola "conteggio" ed inserita la            
parola "MOLP";                                                                  
- e' inserita una ulteriore voce:                                               
"3.17.8  Ottica in luce polarizzata (MOLP)                                      
  olre la prima misura cadauna  10,00".                                         
Cio' ha comportato una nuova rinumerazione delle voci.                          
- sono eliminate le seguenti voci:                                              
- 3.23 "Pirolisi";                                                              
- 3.28 "Raggi X (fluorescenza)";                                                
- 3.37 "Tensione di vapore";                                                    
- 3.38 "Tensione superficiale (bilancia a torsione, capillare tarato,           
stalagmometro)";                                                                
- 3.39 "Viscosimetria capillare, Brookfield, Engler o Engier (a                 
deflusso), rotazionale".                                                        
Nella Sezione "4. Attivita' analitiche su protocolli predefiniti":              
- la voce 4.1 e' stata cosi' modificata:                                        
"4.1  Acqua per potabilita' chimica                                             
  (profilo di routine DLgs 31/01)  100,00"                                      
- la voce 4.2 e' stata cosi' modificata:                                        
"4.2  Acqua per potabilita' batteriologica                                      
  (profilo di verifica DLgs 31/01)  45,00"                                      
- sono state inserite le due nuove voci:                                        
"4.3  Acqua minerale (analisi chimica DM 542/92                                 
  e succ. mod. e int.)  1700,00"                                                
"4.4  Acqua minerale (analisi microbiologica                                    
  DM 542/92 e succ. mod. e int.)  120,00"                                       
- e' eliminata la precedente voce 4.3 "Fango derivante da dragaggio             
di fondi marini, salmastri o di terreni litoranei emersi" (delibera             
Comitato interministeriale del 26/11/1980);                                     
- la precedente voce 4.4 e' stata cosi' modificata:                             
"4.5  fango derivante da depurazione di                                         
  acque reflue (DLgs 99/92 - Allegato IIB)  400,00"                             
- la precedente voce 4.5 e' sata cosi' modificata:                              
"4.6  Suolo per l'utilizzo agronomico di                                        
  fanghi derivanti da depurazione di acque                                      
  reflue (DLgs 99/92 - Allegato IIA)  270,00"                                   
- la precedente voce 4.6 e' stata cosi' modificata:                             
"4.7  Suolo per il controllo della fertilita'  120,00".                         
Nella Sezione 5 "Attivita' analitiche biologiche"                               
- alla categoria "Prove biologiche" sono state inserite due nuove               
voci:                                                                           
"5.2.2  Test di tossicita' acuta con Daphnia magna  75,00"                      
"5.2.3  Indice di geriminzione del fango                                        
  di depurazione  75,00"                                                        
- e' introdotta la seguente nuova categoria:                                    
"5.3  Prove biologiche in vitro"                                                
alla quale sono state ricondotte voci precedentemente ricomprese                
nella tipologia 5.2 "Prove biologiche". Cio' ha comportato una nuova            
rinumerazione delle voci.                                                       
- la precedente voce 5.2.5 e' stata cosi' modificata:                           
"5.3.2  Test dei micronuclei su linfociti umani                                 
  coltivati in vitro (eseguito su 14 colture)  1000,00"                         
- al'interno della categoria sono state inserite due nuove voci:                
"5.36.  Indice qualita' biologica dei suoli                                     
  (campionamento e analisi)  360,00"                                            
"5.3.8  Ricerca uova di elminti  35,00"                                         
- e' stata eliminata la voce 5.2.7 "Test dei micronuclei in                     
Tradescantia o in Vicia faba"; sono state inserite le seguenti nuove            
voci nella categoria delle "Prove microbiologiche":                             
"5.4.4  Esame colturale per isolamento di                                       
microrganismi con metodo MPN cadauna  45,00"                                    
"5.4.10  Endotossine LAL nelle acque di dialisi  40,00"                         
"5.4.11  Enterovirus  210,00"                                                   
"5.4.12  Salmonella spp  50,00"                                                 
"5.4.13  Identificazione microscopica di parassiti  25,00".                     
Nella Sezione "6 Attivita' fisiche"                                             
- la voce 6.1.3 e' cosi' modificata:                                            
"6.1.3  Dosimetria personale per persona/giorno  120,00"                        
- la voce 6.1.8 e' cosi' modificata:                                            
"6.1.8  Isolamento acustico di una parete                                       
o di un solaio per punto  30,00".                                               
Nella Sezione 7 "Attivita' su acque marine e di transizione"                    
- la voce 7.2.4 e' cosi' modificata:                                            
"7.2.4  Test con Vibrio fisheri: fase liquida  120,00".                         
Alla Sezione "8. Rapporti e valutazioni tecniche":                              
Nella categoria "8.1. Acqua (Rapporto tecnico con espressione di                
parere) DLgs 152/99":                                                           
- e' stata eliminata la voce 8.1.2 "Scarico acque di pubbliche                  
fognature non depurate";                                                        
- e' stata inserita una nuova tariffa relativa agli scarichi di acque           
reflue domestiche:                                                              
"8.1.4  Scarico acque reflue domestiche SP3 =                                   
- alla precedente voce 8.1.5 "Scarico acque reflue domestiche (...)"            
le parole "fino a 200 A.E." sono state sostituite con ">50 lla                  
precedente voce 8.1.6 "Scarico acque reflue domestiche (...)" le                
parole "da 200 a 2000 A.E." sono state sostituite con ">200  Nella              
categoria "8.3 Radiazioni non ionizzanti (Rapporto tecnico con                  
espressione di parere) Legge 36/01, LL.RR. 10/93 e 30/00" sono state            
inserite le seguenti voci:                                                      
"8.3.6  Ripetitori in galleria con documentazione                               
  gia' depositata  120,00"                                                      
"8.3.7  Ripetitori in galleria  390,00"                                         
"8.3.8  Sistemi P-MP (Master Station)                                           
  con documentazione gia' depositata  240,00"                                   
"8.3.9  Sistemi P-MP (Master Station)  450,00"                                  
"8.3.10  Sistemi P-MP (Terminal Station)                                        
  con documentazione gia' depositata  120,00"                                   
"8.3.11  Sistemi P-MP (Terminal Station)  390,00"                               
"8.3.13  Impianti di collegamento punto-punto  60,00"                           
- dalla precedente voce 8.3.5 "Impianti radiotelevisivi (...)" sono             
eliminate le parole  "(potenza stata eliminata la voce 8.3.6                    
"Impianti radiotelevisivi (potenza superiore a 5 Kw)";                          
- e' stata eliminata la voce 8.3.8 "Linee elettriche" ed in                     
sostituzione sono state inserite le seguenti voci:                              
"8.3.14  Elettrodotti con documentazione                                        
  gia' depositata  120,00"                                                      
"8.3.15  Elettrodotti senza simulazioni specifiche  180,00"                     
"8.3.16  Elettrodotti valutati con simulazioni  480,00".                        
Nella categoria "8.4 Compost, fanghi, reflui zootecnici (Rapporto               
tecnico con espressione di parere) Legge 748/84, DLgs. 99/92, L.R.              
50/95":                                                                         
- alla fine della voce 8.4.2 "Spandimento sul suolo di reflui da                
allevamento zootecnico soggetto alla L.R. 21/98 o all'art. 5                    
L.R.50/95" sono state aggiunte le seguenti parole "(procedura                   
semplificata)";                                                                 
- alla fine della voce 8.4.3 "Spandimento sul suolo di reflui da                
allevamento zootecnico soggetto all'art. 3 L.R. 50/95" sono state               
inserite le seguenti parole "(procedura ordinaria)".                            
Nella categoria "8.6. Rumore (Rapporto tecnico con espressione di               
parere) Legge 447/95 e L.R. 15/01":                                             
- la voce 8.6.1 "Clima acustico" e' stata suddivisa in tre distinte             
voci relative a specifiche tipologie di opere:                                  
"8.6.1  Clima acustico relativo a singoli                                       
  insediamenti residenziali  270,00"                                            
"8.6.2  Clima acustico relativo a scuole, asili nido,                           
  ospedali, case di cura e di riposo,                                           
  parchi pubblici urbani ed extraurbani  580,00"                                
"8.6.3  Clima acustico relativo a Piani                                         
  particolareggiati per insediamenti residenziali  700,00"                      
- sono inoltre state inserite due nuove voci:                                   
"8.6.4  Impatto acustico per attivita' commerciali                              
  e ricreative inferiori a 400 mq.                                              
  e produttive  fino a 3 dipendenti  120,00"                                    
"8.6.8  Autorizzazione in deroga per cantieri                                   
  edilizi di grandi infrastrutture  270,00"                                     
- le precedenti voci 8.6.2, 8.6.3 e 8.6.4 della categoria sono state            
cosi' riformulate e rinumerate:                                                 
"8.6.5  Impatto acustico per attivita' commerciali,                             
  ricreative e produttive da 400 a 2000 mq.  270,00"                            
"8.6.6  Impatto acustico per attivita' produttive,                              
  commerciali e ricreative superiori a 2000 mq.                                 
  e per infrastrutture di trasporto  580,00"                                    
"8.6.7  Autorizzazione in deroga per attivita'                                  
  temporanee e manifestazioni in luogo                                          
  pubblico e aperto al pubblico  195,00".                                       
Nella categoria "8.7 Distributori di carburante DLgs 32/98":                    
- alla fine della voce 8.7.1 "Rapporto tecnico con espressione di               
parere per idoneita' degli impianti di distribuzione di carburante"             
sono state inserite le parole "(nuovi o ristrutturazioni)";                     
- la precedente voce "8.7.2 Partecipazione a commissioni di collaudo"           
e' stata ricondotta all'art. 7 "Tariffa oraria" ed e' stata                     
introdotta una nuova voce:                                                      
"8.7.2  Rapporto tecnico con espressione di parere                              
  per idoneita' degli impianti di                                               
  distribuzione di carburante (modifiche)  160,00".                             
La categoria 8.9 "Impatto ambientale (Rapporto tecnico con                      
espressione di parere) L.R. 9/99"e la voce 8.9.1 "Screening, scoping,           
valutazione impatto ambientale" sono state cancellate in quanto                 
l'attivita' di ARPA in materia di impatto ambientale viene ora                  
disciplinata dall'art. 10 "Pronuncia di compatibilita ambientale";              
- la voce 8.10 "Sopralluogo" e' stata ricondotta all'art. 7;                    
- la voce 8.11 "Vidimazione registri" e' stata spostata nella Sezione           
10 relativa alla "Documentazione".                                              
Tariffario delle prestazioni di ARPA Emilia-Romagna                             
INDICE                                                                          
Art. 1 - Ambito di applicazione                                                 
Art. 2 - Sistema di tariffazione                                                
Art. 3 - Armonizzazione del Tariffario                                          
Art. 4 - Attivita' di campionamento                                             
Art. 5 - Attivita' di preparazione del campione                                 
Art. 6 - Attivita' analitica                                                    
Art. 7 - Tariffa oraria                                                         
Art. 8 - Attestazioni nell'interesse di privati                                 
Art. 9 - Rapporti e valutazioni tecniche                                        
Art. 10 - Pronuncia di compatibilita' ambientale                                
Art. 11 - Sportello Unico per le attivita' produttive                           
Art. 12 - Attivita' di formazione                                               
Art. 13 - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto                         
Art. 14 - Aggiornamento e revisione                                             
Art. 15 - Entrata in vigore                                                     
TABELLE                                                                         
1. Attivita' di campionamento                                                   
2. Preparazione del campione                                                    
3. Attivita' analitiche chimiche, chimico fisiche                               
4. Attivita' analitiche su protocolli predefiniti                               
5. Attivita' analitiche biologiche                                              
6. Attivita' fisiche                                                            
7. Attivita' su acque marine e di transizione                                   
8. Rapporti e valutazioni tecniche                                              
9. Dati ambientali (Aria, Acqua, Suolo, Meteoclimatici, Agenti                  
fisici, ecc.)                                                                   
10. Documentazione                                                              
Art. 1                                                                          
Ambito di applicazione                                                          
Il Tariffario delle attivita' di ARPA Emilia-Romagna e' disposto in             
conformita' a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 44/95 ed alle             
disposizioni contenute nell'Accordo di programma approvato con                  
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 12 marzo                
2002.                                                                           
Il Tariffario stabilisce le tariffe che l'Agenzia applica per le                
attivita' erogate nell'interesse di terzi ancorche' nell'ambito di              
procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di                          
autorizzazioni, concessioni o atti di assenso, comunque denominati,             
ovvero al rilascio di certificazioni necessario alla circolazione o             
commercializzazione di beni.                                                    
Art. 2                                                                          
Sistema di tariffazione                                                         
Il sistema di tariffazione si ispira ai principi di trasparenza e               
semplificazione dell'attivita' amministrativa, nonche' ai principi di           
efficacia, efficienza ed economicita'.                                          
Il presente Tariffario definisce la tariffa riferita a singole                  
attivita' che possono essere richieste alle Sezioni provinciali e               
alle Strutture tematiche dell'Agenzia.                                          
Per quanto attiene le analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche,           
il Direttore generale di ARPA con apposito atto provvedera' a                   
redigere il Listino prezzi delle prestazioni, aggregando le tariffe             
delle singole attivita' necessarie per fornire la prestazione.                  
Per le attivita' svolte fuori dal territorio regionale, alle relative           
tariffe previste dal Tariffario verra' aggiunto l'importo per la                
copertura delle spese di trasferta del personale sostenute.                     
Art. 3                                                                          
Armonizzazione del Tariffario                                                   
Le tariffe previste dal Tariffario ARPA sono armonizzate con quelle             
indicate dal Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti di Sanita'           
pubblica.                                                                       
I diritti relativi alle attivita' realizzate nell'ambito                        
dell'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni previste                  
dall'art. 17 della L.R. 44/95 sono esclusivamente individuati nel               
Tariffario del soggetto titolare della competenza primaria (ARPA e              
Dipartimenti di Sanita' pubblica).                                              
Art. 4                                                                          
Attivita' di campionamento                                                      
L'attivita' di campionamento necessaria ai fini dell'attivita'                  
analitica, viene effettuata dall'Agenzia tramite metodi di                      
campionamento ufficiali o con procedure tecniche definite a livello             
regionale. L'applicazione della tariffa prevista sara' intera per il            
primo campione eseguito e pari al 20% della tariffa stessa per                  
ciascuno dei campioni successivi, qualora attuati contestualmente.              
Art. 5                                                                          
Attivita' di preparazione del campione                                          
Qualora, durante il processo analitico relativo ad un campione,                 
ottenuto da un'unica preparazione, vengano svolte piu' attivita'                
analitiche strumentali, la tariffa per la preparazione e' applicata             
una sola volta.                                                                 
Qualora, durante il processo analitico relativo ad un campione, piu'            
preparazioni sono finalizzate a diverse attivita' analitiche, la                
tariffa e' calcolata sommando quelle relative ad ogni preparazione a            
quelle previste per le attivita' analitiche specifiche.                         
Art. 6                                                                          
Attivita' analitica                                                             
Nell'effettuazione degli accertamenti analitici ARPA garantisce                 
l'applicazione dei metodi di prova ufficiali previsti dalle vigenti             
disposizioni di settore o da disposizioni affini. Qualora la                    
normativa specifica non rimandi a metodi di prova ufficiali, si                 
avranno a riferimento metodi di prova normati da enti o istituti di             
riconosciuta esperienza tecnico-scientifica a carattere                         
internazionale o nazionale. In ogni caso l'Agenzia provvedera' ad               
evidenziare nel rapporto di prova il metodo utilizzato.                         
Per attivita' analitiche multiple effettuate mediante tecniche che              
individuano e determinano quali-quantitativamente piu' componenti o             
misure, si applica la tariffa piena per la ricerca del primo                    
componente o misura ed una tariffa pari al 40% per ogni componente o            
misura successivo richiesto dal cliente.                                        
Qualora durante la prova venissero individuati altri componenti non             
richiesti, l'ampliamento dell'attivita' analitica verra' effettuato             
su esplicita richiesta del cliente.                                             
ARPA potra' effettuare attivita' analitiche non specificatamente                
indicate nel presente Tariffario applicando per la determinazione               
della tariffa il principio di analogia con prestazioni similari.                
ARPA potra' inoltre stipulare appositi accordi con i clienti per                
l'esecuzione di notevoli volumi di attivita' analitiche, applicando             
uno sconto del 20% sull'importo complessivo.                                    
Art. 7                                                                          
Tariffa oraria                                                                  
Per le prestazioni, la cui remunerazione viene calcolata sulla base             
dell'impegno orario degli operatori ARPA, si applica una tariffa pari           
a 60 Euro per ora, anche riguardo a partecipazioni a commissioni di             
collaudo e sopralluoghi.                                                        
Art. 8                                                                          
Attestazioni nell'interesse di privati                                          
Le attestazioni richieste da privati nel proprio interesse sono                 
rilasciate a fronte di una tariffa pari a 30 Euro.                              
Le eventuali attivita' specifiche (rapporti di prova, sopralluoghi,             
ecc.) a supporto delle attestazioni saranno fatturate in base alle              
singole voci del presente Tariffario.                                           
Art. 9                                                                          
Rapporti e valutazioni tecniche                                                 
Le tariffe previste si intendono applicate ai rapporti e alle                   
valutazioni tecniche relativi alle autorizzazioni in campo                      
ambientale, anche espressi in sede di Conferenza di Servizi, per la             
realizzazione di nuovi stabilimenti, impianti e infrastrutture o per            
varianti degli stessi.                                                          
Per i rapporti e le valutazioni tecniche relative al rinnovo delle              
autorizzazioni ambientali si applicano tariffe pari al 50% di quelle            
previste.                                                                       
Richieste di rapporti e valutazioni tecniche specifiche presentate              
contestualmente, relative a piu' punti di emissione all'interno di un           
medesimo impianto o a piu' impianti aventi caratteristiche tecniche e           
costruttive sostanzialmente identiche, verranno trattate come una               
singola istanza.                                                                
ARPA potra' effettuare rapporti e valutazioni tecniche non                      
specificatamente indicati nel presente Tariffario applicando per la             
determinazione della tariffa il principio di analogia con prestazioni           
similari.                                                                       
Art. 10                                                                         
Pronuncia di compatibilita' ambientale                                          
Le attivita' di esame ed istruttoria tecnica dei progetti sottoposti            
alle procedure disciplinate dalla L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 sono             
eseguite da ARPA subordinatamente alla stipula di apposita                      
convenzione con l'Autorita' competente.                                         
Per lo svolgimento di tali attivita' e' prevista una remunerazione,             
calcolata in misura percentuale sull'importo delle spese istruttorie            
dovute dal proponente e definita con le seguenti modalita':                     
- esame ed istruttoria tecnica complessiva dei progetti nella fase di           
verifica ("screening"): 80%;                                                    
- esame ed istruttoria tecnica complessiva nella fase di valutazione            
di impatto ambientale sia per i progetti soggetti a VIA che per                 
quelli che debbano essere assoggettati a VIA come esito della                   
procedura di verifica: 80%;                                                     
- supporto per esame ed istruttoria tecnica di una o piu' matrici               
ambientali: per singola matrice: 10%.                                           
Art. 11                                                                         
Sportello Unico per le attivita' produttive                                     
Nell'ambito dello Sportello unico delle attivita' produttive ARPA               
aderira' alle apposite Convenzioni promosse dalle Amministrazioni               
comunali in forma singola od associata per definire gli aspetti                 
organizzativi e procedimentali.                                                 
Le tariffe relative alle prestazioni effettuate nell'ambito del Suap            
sono definite in base a quanto stabilito dall'art. 3 del presente               
Tariffario.                                                                     
Le tariffe relative all'esame preventivo dei progetti di insediamenti           
produttivi caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e              
sulla salute al fine del rilascio del permesso di costruire, cosi'              
come stabilito dall'art. 41 della L.R. n. 31 del 25/11/2002                     
"Disciplina generale dell'edilizia" sono previste dal Tariffario dei            
Dipartimenti di Sanita' pubblica.                                               
I rapporti e le valutazioni tecniche relativi alle autorizzazioni in            
campo ambientale sono previsti dal Tariffario ARPA cosi' come                   
indicato all'art. 9.                                                            
Art. 12                                                                         
Attivita' di formazione                                                         
Per le attivita' formative rivolte all'esterno, ARPA potra'                     
richiedere ai partecipanti, sulla base di criteri definiti in una               
direttiva adottata dal Direttore generale, il rimborso delle spese              
sostenute e il riconoscimento delle attivita' di progettazione,                 
docenza, tutoraggio e partecipazione all'iniziativa formativa del               
proprio personale addetto secondo la tariffa oraria di cui al                   
precedente art. 7.                                                              
Art. 13                                                                         
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto                                   
Sono assoggettate all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto             
le tariffe di cui al presente Tariffario, ad esclusione di quelle               
previste per i rapporti e le valutazioni tecniche emessi nell'ambito            
dei procedimenti amministrativi di autorizzazione o concessione                 
rilasciati dalle Autorita' competenti, anche nell'ambito degli                  
Sportelli Unici per le attivita' produttive. L'applicazione dell'IVA            
non e' prevista inoltre per l'esercizio del diritto di accesso a dati           
ed informazioni ambientali.                                                     
Art. 14                                                                         
Aggiornamento e revisione                                                       
L'aggiornamento periodico delle tariffe previste avviene con apposito           
atto della Regione Emilia-Romagna, anche su proposta del Direttore              
generale di ARPA, con cadenza non superiore a tre anni. Modifiche e             
integrazioni al presente Tariffario potranno essere apportate dalla             
Regione Emilia-Romagna con apposito atto, anche su proposta del                 
Direttore generale di ARPA.                                                     
Art. 15                                                                         
Entrata in vigore                                                               
Il presente Tariffario entra in vigore alla data della pubblicazione            
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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