REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2004, n. 1161

Criteri e modalita' di accesso ai contributi per la mobilita' e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilita' art. 9 e art. 10, L.R. 29/97

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per                  
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale              
delle persone disabili", cosi' come modificata dall'articolo 60 della           
L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza            
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e            
servizi sociali" ed in particolare:                                             
- l'articolo 8 che definisce finalita' e destinatari dei contributi             
di cui agli articoli 9 e 10 della medesima L.R. 29/97, prevedendo               
anche che tali contributi riguardino interventi non finanziati da               
altre leggi nazionali e regionali e che siano erogati anche sulla               
base di un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi           
pubblici territoriali, sociali e sanitari, in accordo con i cittadini           
interessati;                                                                    
- l'articolo 9, commi 1, 2, 3, che prevedono la concessione, sulla              
base di criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale, di                 
contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto e l'adattamento di              
veicoli ad uso privato utilizzati per la mobilita' di cittadini                 
gravemente disabili;                                                            
- il comma 4 del medesimo articolo 9, che prevede la concessione di             
contributi per la modifica degli strumenti di guida a favore delle              
persone con disabilita' titolari di patente delle Categorie A, B, e C           
speciali, con incapacita' motorie permanenti, con i medesimi criteri            
e modalita' previsti al comma 1 dell'articolo 27 della Legge 5                  
febbraio 1992, n. 104;                                                          
- l'articolo 10 che prevede la concessione di contributi per                    
l'acquisto di strumentazioni ed attrezzature domestiche, per le                 
finalita' e a favore dei destinatari indicatati all'articolo 8 della            
L.R. 29/97;                                                                     
- l'articolo 11 che prevede la promozione ed il sostegno da parte               
della Giunta regionale di iniziative di informazione, formazione e              
consulenza nel settore del superamento delle barriere architettoniche           
e degli ausili, presidi e tecnologie per favorire l'autonomia delle             
persone con disabilita' e la loro permanenza presso la propria                  
abitazione;                                                                     
viste altresi':                                                                 
- la propria deliberazione dell'1 giugno 1998, n. 778 con la quale si           
e' provveduto a definire i criteri e le modalita' di accesso ai                 
contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della L.R.                  
29/97;                                                                          
- la propria deliberazione del 24 novembre 2003, n. 2381, recante               
"Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 10                
della L.R. 21/8/1997, n. 29. Interventi per la permanenza nella                 
propria abitazione. Anno 2003";                                                 
- le proprie deliberazioni 2582/99 e 2474/99 con le quali sono stati            
promossi il "Centro regionale Ausili di Bologna ed il Centro                    
regionale di InFormazione" di Reggio Emilia quali centri di                     
riferimento regionale di informazione, formazione e consulenza sui              
temi dell'accessibilita' e dell'autonomia nell'ambiente domestico;              
- la propria deliberazione 2248/03 con la quale sono stati definiti i           
criteri organizzativi per la costituzione in ogni ambito provinciale            
di un centro  di informazione e consulenza per l'adattamento                    
dell'ambiente domestico per anziani e disabili, che puo' anche                  
articolarsi in sportelli territoriali;                                          
dato atto che:                                                                  
- con la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 recante "Norme per la promozione              
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema                   
integrato di interventi e servizi sociali" e' stato modificato                  
l'articolo 9 della L.R. 29/97 e che pertanto si rende possibile                 
estendere i contributi di cui trattasi a nuove tipologie di                     
intervento, prevedendo in particolare contributi per l'acquisto di              
autoveicoli non adattati a favore di persone in situazione di                   
handicap grave e contributi per l'acquisto di autoveicoli adattati              
alla guida e al trasporto a favore di persone in situazione di                  
handicap grave titolari di patente, categorie finora escluse dai                
contributi di cui all'articolo 9 della L.R. 29/97;                              
- con la medesima L.R. 2/03 sopra richiamata e' stato definito il               
nuovo assetto istituzionale del sistema regionale di interventi e               
servizi sociali e che pertanto si rende opportuno rivedere i criteri            
e le modalita' stabiliti con le proprie deliberazioni 778/98 e                  
2381/03, sopra richiamate, alla luce di quanto previsto dalla stessa            
L.R. 2/03 che prevede la titolarita' dei Comuni delle funzioni                  
amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e                 
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in forma           
singola o associata, di norma in ambito distrettuale, riservando                
invece alla Regione funzioni di programmazione, coordinamento ed                
indirizzo;                                                                      
- allo stato attuale i contributi di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e           
3 , i contributi di cui all'articolo 9, comma 4 ed i contributi di              
cui all'articolo 10 della L.R. 29/97 sono gestiti con tre distinti              
procedimenti amministrativi che prevedono tempi, modalita' di                   
presentazione delle domande e procedure di concessione ed erogazione            
diversi e che pertanto, sulla base dell'esperienza maturata nella               
gestione di tali contributi, e' opportuno introdurre nuovi criteri di           
accesso e nuove modalita' di erogazione per semplificare ed unificare           
i procedimenti amministrativi e favorire cosi' l'accesso a tali                 
benefici da parte dei cittadini interessati;                                    
- successivamente all'approvazione della L.R. 29/97 con le Leggi                
449/97, 448/99 e 388/00 sono state introdotte a livello nazionale               
agevolazioni fiscali e detrazioni nei medesimi settori di intervento            
di cui agli articoli 9 e 10 della L.R. 29/97 e che pertanto si rende            
opportuno coordinare gli interventi regionali con quanto previsto da            
tali leggi nazionali;                                                           
- i contributi di cui all'articolo 10 della L.R. 29/97 intervengono             
in settori di intervento confinanti, anche se non coincidenti, con              
quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per             
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere                         
architettoniche negli edifici privati", ai sensi della quale i Comuni           
esercitano gia' importanti funzioni amministrative e che pertanto si            
rende opportuno promuovere un maggior coordinamento a livello locale            
tra questi due canali di finanziamento, anche al fine di evitare                
sovrapposizioni e ridondanze;                                                   
ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni e per le finalita'              
sopra riportate, di dover provvedere alla approvazione di nuovi                 
criteri e nuove modalita' di accesso ai contributi di cui agli                  
articoli 9 e 10 della L.R. 29/97, nonche' di nuove procedure per la             
loro erogazione;                                                                
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 avente             
per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali", esecutiva ai sensi di legge;                                     
sentito in data 21 maggio 2004 il parere della "Consulta regionale              
per le politiche a favore delle persone disabili" di cui all'articolo           
12 della L.R. 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per                  
favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale              
delle persone disabili";                                                        
acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella             
seduta del 28 maggio 2004;                                                      
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale della Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi           
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione           
della Giunta regionale 447/03;su proposta dell'Assessore alle                   
Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione                 
internazionale - Gianluca Borghi;                                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, sulla base delle motivazioni indicate in premessa e            
che qui si intendono integralmente riportate, i criteri di accesso e            
le procedure per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 9 e           
10 della L.R. 29/97, cosi' come indicati negli Allegati A, B, C parti           
integranti della presente deliberazione;                                        
b) di stabilire che:                                                            
- i Comuni sono chiamati a garantire la presentazione delle domande             
di contributo da parte dei cittadini aventi diritto entro l'1 marzo             
di ciascun anno con riferimento alle spese effettuate nell'anno                 
precedente;                                                                     
- in sede di prima applicazione della presente direttiva                        
relativamente ai contributi di cui all'art. 9 indicati all'Allegato             
B, punto 2, lettere a), b), c), parte integrante della presente                 
deliberazione, sono ammissibili a contributo unicamente le spese                
effettuate in data successiva al 13 marzo 2003, data di pubblicazione           
della L.R. 2/03 con la quale e' stato modificato l'articolo 9 della             
L.R. 29/97;                                                                     
- saranno definite ulteriori indicazioni in merito alla                         
ammissibilita' degli interventi in argomento con successivo atto del            
Responsabile del Servizio regionale competente;                                 
- i tetti di spesa ammissibile a contributo indicati nella presente             
deliberazione dovranno essere rivalutati annualmente al 31/12 con               
riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al               
consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del            
Servizio regionale competente;                                                  
c) di sostituire totalmente con la presente deliberazione le proprie            
deliberazioni 778/98 e 2381/03;                                                 
d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Procedure per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 9 e 10           
della L.R. 29/97                                                                
I Comuni, ai sensi degli articoli 15 e 16 della LR 2/03, erogano i              
contributi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 della L.R. 29/97,            
in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale,                  
secondo i criteri, le modalita' e le procedure di seguito indicate.             
A tal fine, i Comuni individuano un soggetto istituzionale                      
responsabile per la zona sociale di riferimento delle procedure                 
previste per l'erogazione dei contributi di cui trattasi, indicate al           
successivo punto 1).                                                            
Tale soggetto e' di norma il Comune sede di distretto, ovvero altro             
Comune capofila individuato dai Comuni della zona sociale, ovvero               
altra forma associativa o di gestione richiamata all'articolo 16                
della L.R. 2/03.                                                                
1) Procedure                                                                    
I Comuni esercitano le funzioni amministrative relative alla                    
concessione dei contributi di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3, 4 -            
e all'articolo 10 della L.R. 29/97, in forma singola o associata, di            
norma in ambito distrettuale anche al fine di favorirne                         
l'integrazione ed un utilizzo coordinato con gli altri servizi ed               
interventi del sistema locale di interventi e servizi sociali.                  
Per bisogni complessi ed al fine di favorire l'autonomia personale e            
la vita indipendente di persone in situazione anche di particolare              
gravita', i contributi di cui all'articolo 9 e 10 rappresentano uno             
degli interventi utilizzabili dai servizi sociali per la formulazione           
del progetto individuale di cui all'articolo 14 della Legge 328/00 e            
all'articolo 7, comma 3 della L.R. 2/03.                                        
Al finanziamento dei contributi in argomento concorrono le risorse a            
tal fine destinate dalla Regione. Ai fini di aumentare le                       
disponibilita' di intervento i Comuni possono aumentare il budget con           
proprio autofinanziamento su base omogenea nella zona sociale.                  
Il Soggetto istituzionale individuato dai Comuni e' Responsabile                
della gestione nella zona sociale delle risorse destinate al                    
finanziamento degli interventi di cui trattasi, mantiene i rapporti             
con la Regione e coordina le procedure di erogazione dei contributi             
di seguito indicate:                                                            
a) la Regione nell'ambito della ripartizione del Fondo nazionale e              
regionale assegna ed impegna in via preliminare ai Comuni sede di               
distretto le risorse per il finanziamento degli interventi di cui               
all'articolo 9 e all'articolo 10 sulla base della popolazione                   
residente in ogni zona sociale;                                                 
b) il Soggetto Responsabile e i Comuni avviano adeguate azioni                  
informative, diffuse in tutti i territori comunali, sui criteri di              
accesso ai contributi;                                                          
c) il Soggetto Responsabile invia comunicazione alla Regione entro il           
31 dicembre di ciascun anno attestante la definizione concertata con            
i Comuni di: modalita' di presentazione delle domande di contributo             
che assicurino facilita' di accesso ai cittadini, modalita' di                  
assegnazione e liquidazione dei contributi erogati ai cittadini con             
tempestive e semplificate procedure;                                            
d) i cittadini interessati presentano richiesta di contributo entro             
l'1 marzo di ciascun anno al Sindaco del Comune di residenza o ad               
altro Soggetto individuato dai Comuni della zona sociale;                       
e) il Soggetto Responsabile, sentita l'Azienda Unita' sanitaria                 
locale per i contributi relativi di cui all'Allegato B, punto 2,                
lettera d) della presente direttiva, verifica l'ammissibilita' delle            
domande anche attraverso la consulenza tecnica del Centro per                   
l'adattamento dell'ambiente domestico dell'ambito territoriale di               
riferimento di cui alla delibera Giunta regionale 2248/03 e sulla               
base di una graduatoria di ambito distrettuale formulata secondo il             
minor valore dell'Indicatore della Situazione economica equivalente;            
f) entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle            
domande, il Soggetto Responsabile comunica alla Regione il numero e             
la tipologia delle domande pervenute e finanziabili nei limiti delle            
risorse assegnate, nonche' le risorse impegnate, le risorse non                 
utilizzate o la necessita' di ulteriori risorse sulla base delle                
domande pervenute;                                                              
g) la Regione effettuata la valutazione di congruita' del                       
finanziamento assegnato e richiesto, procede alla liquidazione delle            
risorse richieste per il finanziamento dei contributi ai Comuni sede            
di distretto o ad altri Soggetti Responsabili individuati, nei limiti           
di quanto assegnato. Contemporaneamente la Regione procede alla                 
eventuale nuova assegnazione e liquidazione delle risorse assegnate             
ma non utilizzate dai Soggetti Responsabili, in relazione alla                  
assenza o carenza di domande di contributo. Il criterio di                      
ridistribuzione prevede priorita' di finanziamento alle zone sociali            
in relazione all'entita' di eventuali quote di autofinanziamento, in            
subordine si procede alla ridistribuzione in base alla popolazione              
residente;                                                                      
h) le Amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire alla                  
Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno con la medesima                    
comunicazione di cui alla lettera c), un atto contenente la                     
rendicontazione dei contributi erogati ai cittadini.                            
Nel caso l'importo delle richieste ammissibili a contributo superi              
quello delle risorse di bilancio disponibili, i contributi sono                 
assegnati e liquidati seguendo la graduatoria di ambito zonale                  
formulata sulla base del minor valore dell'Indicatore della                     
Situazione economica equivalente.                                               
Le domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle                  
risorse disponibili dovranno essere inserite nelle graduatorie                  
formulate in ambito zonale per un massimo di tre anni successivi                
all'anno di presentazione della domanda.                                        
Ai fini della graduatoria e' utilizzato il valore ISEE calcolato                
nell'anno in cui e' effettuato l'acquisto che di norma deve essere              
l'anno precedente a quello di presentazione delle domande.Qualora un            
Comune sede di distretto individui un Soggetto Responsabile                     
dell'attuazione delle procedure in argomento, in altro Comune o in              
altra forma associativa e di gestione indicata all'articolo 16 della            
L.R. 2/03, il Soggetto Responsabile medesimo nell'inviare la                    
documentazione richiesta, dovra' allegare apposita richiesta del                
Comune sede di distretto con attestazione dell'accordo espresso dai             
Comuni della zona di riferimento, affinche' le risorse siano                    
assegnate ed erogate direttamente al Soggetto Responsabile                      
individuato nella zona.                                                         
La Regione svolgera' attivita' di monitoraggio nell'arco di un                  
biennio sull'applicazione in tutto il territorio regionale della                
presente direttiva, al fine di intervenire con eventuali correttivi o           
adeguamenti volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei                   
processi messi in atto.                                                         
ALLEGATO B                                                                      
Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'articolo 9              
della L.R. 29/97. Acquisto e adattamento di veicoli privati destinati           
a persone con disabilita'                                                       
1) Finalita'                                                                    
I contributi di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 - sono finalizzati            
a favorire la mobilita' privata delle persone riconosciute nella                
situazione di handicap con connotazione di gravita' di cui al comma 3           
dell'articolo 3 della Legge 104/92, attraverso l'acquisto o                     
l'adattamento di autoveicoli privati destinati al loro trasporto.               
I contributi di cui all'articolo 9, comma 4, sono finalizzati a                 
favorire la mobilita' privata delle persone titolari di patente                 
speciale e con incapacita' motorie permanenti, attraverso                       
l'adattamento degli strumenti di guida.                                         
2) Interventi ammissibili e non ammissibili                                     
I contributi di cui all'articolo 9 possono riguardare:                          
a) l'acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla                
guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilita' di una           
persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di           
gravita' di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;                  
b) l'adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo                  
destinato abitualmente alla mobilita' di una persona riconosciuta               
nella situazione di handicap con connotazione di gravita' di cui al             
comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;                                     
c) l'acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilita'           
di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con                    
connotazione di gravita' di cui al comma 3 dell'articolo 3 della                
Legge 104/92;                                                                   
d) l'adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente            
alla mobilita' di una persona titolare di patente di guida delle                
Categorie A, B, o C speciali, con incapacita' motorie permanenti                
(art. 27, comma 1, Legge 104/92).                                               
Con successivo atto del Responsabile del Servizio regionale                     
competente saranno definite indicazioni in merito agli adattamenti              
ammissibili a contributo di cui alle precedenti lettere a) e b), in             
relazione alle piu' diffuse tipologie di disabilita'.                           
Tali adattamenti devono, comunque, risultare dalla carta di                     
circolazione, devono essere caratterizzati da un collegamento                   
permanente all'autoveicolo e devono comportare una modifica                     
funzionale alle abilita' residue della persona, indispensabile per              
poter guidare e/o accedere al veicolo.                                          
In particolare, gli adattamenti possono riguardare:                             
- le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per             
le patenti speciali e riportati sulla patente di guida della persona            
con disabilita';                                                                
- le modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna                   
dell'autoveicolo tali da consentire alla persona con disabilita' di             
accedervi e di utilizzarlo.Le domande ammissibili sono quelle                   
relative agli acquisti o agli adattamenti effettuati nel corso                  
dell'anno precedente.                                                           
In sede di prima applicazione della presente direttiva relativamente            
ai contributi di cui all'art. 9 indicati alle precedenti lettere a),            
b), c) sono ammissibili a contributo unicamente le spese effettuate             
in data successiva al 13 marzo 2003, data di pubblicazione della L.R.           
2/03 con la quale e' stato modificato l'articolo 9 della L.R. 29/97.            
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) non sono             
cumulabili tra loro.                                                            
3) Soggetti ammessi al finanziamento                                            
Hanno titolo a chiedere il contributo:                                          
- per gli interventi di tipologia a), b), i cittadini, nella                    
situazione di handicap con connotazione di gravita' di cui all'art.             
3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertata ai sensi               
dell'articolo 4 della medesima legge o chi avendo con i medesimi                
legami di parentela o di convivenza e' l'intestatario del veicolo               
destinato abitualmente alla mobilita' della persona con disabilita'             
ed ha relazioni significative con il disabile stesso, assicurandogli            
un effettivo ed adeguato aiuto accertabile dai servizi sociali                  
territorialmente competenti;                                                    
- per gli interventi di tipologia c) i cittadini con eta' non                   
superiore ai 65 anni o con eta' superiore ai 65 anni con handicap               
acquisito in eta' inferiore ai 65 anni, nella situazione di handicap            
con connotazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 5           
febbraio 1992, n.104 accertata ai sensi dell'articolo 4 della                   
medesima legge o chi avendo con i medesimi legami di parentela o di             
convivenza e' l'intestatario del veicolo destinato abitualmente alla            
mobilita' della persona con disabilita' ed ha relazioni significative           
con il disabile stesso, assicurandogli un effettivo ed adeguato aiuto           
accertabile dai Servizi sociali territorialmente competenti;                    
- per gli interventi di tipologia d) i cittadini con incapacita'                
motorie permanenti titolari di patente di guida di Categoria A, B, C            
speciale.                                                                       
4) Criteri di accesso e valutazione                                             
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti                  
lettere a) e b):                                                                
- il possesso da parte della persona con disabilita', per la cui                
mobilita' e' acquistato l'autoveicolo, della certificazione di                  
handicap con connotazione di gravita' di cui al comma 3 dell'articolo           
3 della Legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della                 
medesima legge nazionale;                                                       
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente              
(ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario                   
dell'autoveicolo non superiore a 21.000 Euro, calcolato secondo                 
quanto previsto dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche           
ed integrazioni;                                                                
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza              
tra la persona in situazione di handicap grave ed l'intestatario                
dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.                        
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alla precedente                  
lettera c):                                                                     
- il possesso da parte della persona con disabilita', per la cui                
mobilita' e' acquistato l'autoveicolo, della certificazione di                  
handicap con connotazione di gravita' di cui al comma 3 dell'articolo           
3 della Legge 104/92, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della                 
medesima legge nazionale;                                                       
- un'eta' non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della                     
certificazione di handicap di cui alla Legge 104/92 rilasciata prima            
del sessantacinquesimo anno di eta' o della certificazione di                   
invalidita' con data antecedente al 5 febbraio 1992, data di                    
approvazione della Legge 104/92;                                                
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente              
(ISEE) riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario                   
dell'autoveicolo non superiore a 13.000 Euro, calcolato secondo                 
quanto previsto dal DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche           
ed integrazioni;                                                                
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza              
tra la persona in situazione di handicap grave ed l'intestatario                
dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.                        
± requisito di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera             
d):                                                                             
- il possesso di patente di guida di Categoria A, B o C speciale con            
indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul           
veicolo.                                                                        
Nella formulazione della graduatoria dovranno avere precedenza i                
beneficiari dei contributi di cui alla lettera d), in quanto                    
interventi previsti dalla Legge 104/92, per il cui accesso non e'               
previsto alcun limite di reddito.                                               
5) Cumulabilita' e periodicita' dei contributi                                  
Secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 29/97,            
il contributo di cui all'articolo 9 non e' cumulabile con altri                 
contributi previsti per le medesime finalita' da altre leggi                    
nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le                 
detrazioni previste dalla legislazione vigente.                                 
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), competono per           
un solo autoveicolo o per lo stesso adattamento nel corso di un                 
quadriennio decorrente dalla data di acquisto.  possibile riottenere            
il beneficio per acquisti e/o adattamenti effettuati entro il                   
quadriennio, qualora il primo autoveicolo beneficiario risulti                  
precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.               
In caso di furto il contributo regionale puo' essere richiesto entro            
il quadriennio, in tal caso il contributo deve essere calcolato al              
netto dell'eventuale rimborso assicurativo.                                     
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), non sono            
cumulabili tra loro.                                                            
In sede di prima applicazione della presente direttiva la Regione               
provvede a fornire ai Comuni l'elenco di coloro che hanno ottenuto              
contributi ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 29/97 nell'ultimo                
quadriennio.                                                                    
6) Entita' del finanziamento                                                    
Per i contributi di cui all'articolo 9 il tetto massimo di spesa                
ammissibile a contributo e' fissato in:                                         
- 30.000 Euro per l'acquisto di un autoveicolo adattato previsto alla           
precedente lettera a);                                                          
- 8.000 Euro per l'adattamento di un autoveicolo previsto alla                  
precedente lettera b);                                                          
- 10.000 Euro per l'acquisto di un autoveicolo non adattato previsto            
alla precedente lettera c).                                                     
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente al 31/12 con                  
riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al               
consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del            
Servizio regionale competente.                                                  
Come previsto al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 29/97 il                    
contributo e' pari al 15% della spesa sostenuta e ritenuta                      
ammissibile in caso di acquisto e pari al 50% in caso di adattamento.           
Per l'adattamento di cui alla precedente lettera d) il contributo e'            
pari al 20% della spesa sostenuta.                                              
ALLEGATO C                                                                      
Criteri e modalita' di accesso ai contributi di cui all'articolo 10             
della L.R. 29/97. Interventi per la permanenza nella propria                    
abitazione                                                                      
1) Finalita'                                                                    
La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza                     
assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza           
nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di handicap            
grave, concede contributi finalizzati all'acquisto di strumentazioni,           
ausili, attrezzature e arredi personalizzati secondo le modalita' ed            
i criteri di seguito indicati.                                                  
2) Interventi ammissibili e non ammissibili                                     
Le richieste di contributo possono riguardare le spese gia'                     
effettuate per l'acquisto di strumentazioni, ausili e attrezzature              
comprese nelle tre categorie previste all'articolo 10 della L.R.                
29/97, fermo restando quanto indicato al comma 2 dell'articolo 8                
della medesima L.R. 29/97, in base al quale le richieste di                     
contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre                
leggi nazionali o regionali.                                                    
Non e' possibile presentare domande con preventivo di spesa. Le                 
domande ammissibili sono quelle relative agli acquisti effettuati nel           
corso dell'anno precedente.                                                     
Non sono ammissibili gli interventi finanziabili dalla Legge 13/89              
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle                
barriere architettoniche negli edifici privati" e prescrivibili o               
riconducibili al DM 332/98 "Regolamento recante norme per le                    
prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del                   
Servizio Sanitario Nazionale: modalita' di erogazione e tariffe".               
Si rimanda a successivo atto del Responsabile del Servizio regionale            
competente la definizione dettagliata degli interventi compresi nelle           
seguenti categorie:                                                             
a) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo                 
dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attivita' quotidiane;            
b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di               
risolvere le esigenze di fruibilita' della propria abitazione;                  
c) attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere                  
attivita' di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio,              
qualora la gravita' della disabilita' non consenta lo svolgimento di            
tali attivita' in sedi esterne.                                                 
3) Soggetti ammessi al finanziamento                                            
Hanno titolo a chiedere i contributi i cittadini in situazione di               
handicap con connotazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3                
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 la cui situazione di gravita' sia           
stata accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, chi ne           
esercita la potesta', la tutela, o l'amministrazione di sostegno.               
4) Criteri di accesso e valutazione                                             
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti                  
lettere a), b) e c):                                                            
- il possesso da parte della persona con disabilita' della                      
certificazione di handicap con connotazione di gravita' di cui al               
comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92, rilasciata ai sensi                 
dell'articolo 4 della medesima legge nazionale;                                 
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente              
(ISEE) riferito al nucleo familiare della persona con disabilita' non           
superiore a 21.000 Euro calcolato secondo quanto previsto dal DLgs 31           
marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.                       
5) Entita' del finanziamento                                                    
Il tetto massimo di spesa ammissibile per ogni contributo e' fissato            
in:                                                                             
- 13.000 Euro per gli interventi di cui alla lettera a) del                     
precedente punto 3);                                                            
- 11.000 Euro per gli interventi di cui alla lettera b) del                     
precedente punto 3);                                                            
- 4.000 Euro per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente           
punto 3).                                                                       
Come previsto al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 29/97, il                  
contributo regionale non potra' essere superiore al cinquanta per               
cento dei limiti di spesa ammissibile sopra riportati.                          
I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente al 31/12 con                  
riferimento alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al               
consumo calcolato dall'ISTAT con determinazione del Responsabile del            
Servizio regionale competente.                                                  
I Soggetti ammessi a finanziamento possono presentare ogni anno una             
sola domanda di contributo riguardante uno o piu' ausili,                       
attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti nelle tre categorie            
di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10 della L.R. 29/97,              
fermi restando per ogni categoria il tetto massimo di spesa                     
ammissibile sopra riportato, nonche' un tetto massimo di spesa                  
ammissibile pari a Euro 13.000 in caso di acquisto di ausili,                   
attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in piu' di una delle           
tre categorie di cui trattasi.                                                  
I contributi di cui alle precedenti lettere a) , b), c) competono per           
ogni tipo di ausilio, attrezzatura, arredo o strumentazione nel corso           
di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto.  possibile                 
richiedere un contributo per lo stesso tipo di attrezzatura entro il            
quadriennio, solo in caso di furto o rottura della stessa.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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